Agente FIFA: profili giuridici e prospettive future

Iniziando dalla fine (del titolo), si potrebbe dire, senza troppi timori di smentita, che il futuro dei procuratori sportivi sarà improntato alla massima diffusione di questa affascinante professione, non più prerogativa di una ristretta élite, come accadeva piuttosto qualche tempo fa.
Delle peculiarità giuridiche dei procuratori sportivi, ne parlava già il compianto avvocato Mennea intorno alla metà degli anni 90*, seguito a ruota, come succedeva alcuni anni prima con gli avversari sulle piste di atletica, da altrettanti studiosi della materia, che cominciavano ad interrogarsi sulla natura giuridica di questa nuova figura professionale.

La denominazione di Agenti FIFA risale al 2000, anno in cui la Fédération Internationale de Football Association ha emanato un apposito Regolamento per gli Agenti di calciatori, prescrivendo l’obbligo per le singole Federazioni nazionali di adottare un proprio regolamento nazionale, in conformità con le direttive ed i principi in esso contenuti.
E’ intervenuto, per l’Italia, il Regolamento della FIGC del 2001, così come modificato con Comunicato n°142/A del 3 marzo 2011**, che definisce l’agente di calciatori come “la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l’incarico in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore”.

Pur essendo l’esercizio della professione subordinato al possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC o da altra Federazione nazionale, è bene precisare che l’agente non è un tesserato. Di fatto, però, lo stesso sarà comunque tenuto al rispetto delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni, della FIFA, della Commissione Agenti, nonché alle norme deontologiche del Codice di condotta professionale, pena l’esposizione a sanzioni che vanno dalla censura, alla sanzione pecuniaria, alla sospensione della Licenza, sino alla sua revoca e al divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio ovvero alla preclusione dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

In ossequio alle prescrizioni della FIFA, non è permesso alle società né ai calciatori di farsi assistere da soggetti privi di licenza, tranne che, ex art. 5 del Regolamento Agenti, da avvocati iscritti all’albo professionale o, per i calciatori, dal proprio genitore, fratello o coniuge nella stesura del proprio contratto di prestazione sportiva, avendo cura di menzionare tale circostanza all’interno dell’accordo.
E’ interessante dar conto, inoltre, di come, nell’ambito di un contratto fra società e calciatore o fra due società, sia preclusa all’Agente la possibilità di rappresentare gli interessi di più di una parte. Tale divieto ha una duplice funzione: da un lato, quella di separare ontologicamente la figura del procuratore sportivo da quella del mediatore; dall’altro, serve ad evitare che il professionista percepisca doppi compensi, come nel caso in cui, ad esempio, l’agente incaricato dall’atleta si trovi a rappresentare in contemporanea anche gli interessi della società contattata.
Ferma restando, tuttavia, la possibilità per l’Agente di svolgere la propria attività tanto per i calciatori che per i sodalizi sportivi: l’importante è che non si crei una situazione di conflitto d’interessi.

Da un punto di vista strutturale, l’Agente ha facoltà di organizzarsi in forma imprenditoriale, ed eventualmente avvalersi di una compagine societaria che abbia ad oggetto l’attività procuratoria, alla quale conferire i diritti economici e patrimoniali derivanti dall’incarico.
Anche gli Agenti, infine, hanno la loro clausola compromissoria, che, con lo stesso maccanismo valevole per i tesserati, impone loro di devolvere ogni controversia all’attenzione della Commissione per lo Statuto dei Calciatori presso la FIFA.*** 
A margine di questa succinta analisi del fenomeno, è bene tornare all'inizio della trattazione, laddove si dava conto del progressivo diffondersi di tale figura giuridica, anche in base ad una nuova normativa, figlia dell’esigenza di liberalizzazione della professione.
Il proliferare di queste nuove figure professionali è, a nostro avviso, un dato di fatto coerente con il progressivo evolversi del sistema calcistico in direzione del professionismo in tutte le categorie.
Purtuttavia, una regolamentazione capillare volta a identificare le condizioni per l’accesso alla professione, nonché le corrispondenti norme deontologie, devono a buon diritto costituire un punto di partenza obbligatorio per la tutela dei molteplici interessi in gioco, fra cui, indirettamente, quello dei semplici appassionati di questo sport.

Avv. Carlo Rombolà



* P. Mennea, Il Procuratore sportivo di calcio e le figure giuridiche ad esso assimilabili, in Impresa, 1995, 283
** http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/54.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3818_Sezioni_lstSezioni_numSezione_0_lstCapitoli_numCapitolo_0_upfFileUpload_it.pdf
*** Cfr. art. 24 Regolamento Agenti. Ved. anche art. 30 Regolamento Agenti, Disposizioni transitore e finali, che, al comma II, recita: “Le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agente stipulato fino al 31 gennaio 2007 continueranno ad essere regolate dal Regolamento degli Agenti in vigore a tale data e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”.

1 commento

Vargiu Luca ha detto...

Necessario qualificare una figura che - grazie all'assoluta libertà di agire al di fuori delle norme permesse a molti - viene sempre vista in modo negativo.
Il conflitto d'interessi è presente in maniera fin troppo evidente.
Necessarie regole nuove e soprattutto la volontà di farle rispettare piuttosto che libertà d'azione a chiunque.