La Corte di Cassazione Penale riconosce la pericolosità dell’attività calcistica.

La Corte di Cassazione Penale, chiamata a pronunciarsi sui profili di responsabilità individuabili in capo al gestore di un impianto sportivo, con la sentenza n. 47752/2015 ha riconosciuto la intrinseca pericolosità del gioco del calcio. 

In particolare, secondo i giudici della nomofilachia “Posto che l'attività sportiva del gioco del calcio (benché non assimilabile alle discipline qualificabili come "sport estremi") è comunque attività pericolosa, in ragione dei coessenziali rischi per l'incolumità fisica dei giocatori dalla stessa derivanti, deve in altre parole affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell'impianto è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di aventi lesivi per coloro che praticano detto sport, previa utilizzazione dell'impianto e delle connesse attrezzature (Sez. IV, 25.5.2015, n.22037 e 16.5.2012, n. 18798).

Tale principio, uniformandosi da un lato all’orientamento consolidatosi sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità e che individua il profilo della pericolosità non solo nella natura dell’attività sportiva svolta ma anche in elementi estrinseci alla stessa ( “Costituiscono attività pericolose ex art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, sia se tale danno sia conseguenza di un'azione sia se il detto danno sia derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura della attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Trib. Salerno Sez. II, 13/11/2012”) dall’altro, risulta prime facie in contrasto con quanto fino ad oggi fermamente sostenuto dalla Suprema Corte la quale ha recentemente ribadito (ndr. sentenza 27 novembre 2012, n.20982 ma in precedenza anche Cass. civ. Sez. III, 19/01/2007, n. 1197 ) che il gioco del calcio non può essere qualificato come un'attività pericolosa rilevante ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto si tratta di un disciplina che privilegia l'aspetto ludico.

Ricondurre un’attività nell’alveo dell’art. 2050 c.c. appare di tutto rilievo sotto il profilo dell’onere della prova.

L’art. 2050 c.c. prevede infatti, a differenza del generale principio del neminem laedere di cui alll’art.2043 c.c., una presunzione di responsabilità civile extracontrattuale la quale può essere vinta solo con una prova liberatoria particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell’esercente l’attività pericolosa l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Di fatto, pertanto, la norma in esame delinea una fattispecie di responsabilità che in gergo tecnico viene definita “per colpa” con onere probatorio invertito rispetto al principio aquiliano generale di cui all’art 2043 c.c., con la conseguenza che non basta dimostrare la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì occorre la prova positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l’evento dannoso in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre la prova liberatoria solo nel caso in cui la sua rilevanza od incidenza sia tale che il nesso causale tra attività pericolosa ed evento sia escluso in modo certo.

Avv. Federica Ongaro

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