Sponsorizzazioni sportive: il labile confine tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza.

a cura di Avv. Federica Ongaro.
Il tema dello sponsorizzazioni sportive rappresenta da sempre un terreno fertile per il dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
Dall’inizio degli anni 80 (ossia da quando la Federazione Italiana Giuoco Calcio riconobbe la possibilità nella stagione 1981-1982 ad aziende estranee all’ordinamento sportivo di sponsorizzare le squadre di calcio con l’apposizione del loro logo distintivo sulle maglie degli atleti) il fenomeno delle sponsorizzazioni ha assunto sempre più importanza nel movimento sportivo italiano, sia professionistico che dilettantistico, alimentando di conseguenza il proliferarsi di contrasti interpretativi ed applicativi.

In diverse occasioni, i giudici di merito e di legittimità si sono infatti trovati ad affrontare le più svariate problematiche, connesse alla natura propriamente atipica del contratto di sponsorizzazione, all’uopo enucleando ed enunciando principi chiarificatori ed ordinatori della materia (es. la necessità della buona fede contrattuale, il rapporto della sponsorizzazione con il risultato sportivo deludente e/o con il comportamento antisportivo dell’atleta sponsorizzato etc. etc.).
Ciò premesso, per un movimento sportivo come quello italiano (soprattutto con riferimento all'area dilettantistica) che vive e sopravvive, quasi esclusivamente, dei proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, uno dei temi di maggiore interesse è sicuramente quello della deducibilità fiscale delle somme erogate in favore dei club da parte di aziende commerciali sponsor.
Le agevolazioni fiscali previste dal legislatore italiano in favore delle società impegnate nell'attività di sponsor, rappresentano sicuramente un importante incentivo alla conclusione dei contratti di sponsorizzazioni sportiva.

La norma di riferimento nel caso di specie è il comma 8 dell'art. 90 della Legge 289/2002 (Legge Pescante), che espressamente prevede che il corrispettivo in danaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario (concessione di spazi pubblicitari, apposizione logo o marchio di un prodotto sulle divise da gara e da allenamento o assunzione da parte del team del nome della società sponsor), e, pertanto, come tale interamente deducibile.
Tale disposizione normativa è stata oggetto in seno alle Commissioni Tributarie Italiane di dibattiti e contrasti, alimentati dalle considerazioni e dalle contestazioni variamente svolte nel corso degli anni dalla stessa Amministrazione finanziaria e sui quali si è da ultimo pronunciata la Suprema Corte di Cassazione.

L'autorità nomofilattica, (sezione Tributaria), con la sentenza n. 5720/ 2016 depositata in data 26 marzo 2016, ha avuto modo di chiarire e confermare, ancora una volta, che la disposizione di cui al comma 8 dell’art 90 della legge finanziaria del 2003, qualifica ex lege le spese di sponsorizzazione sportiva come spese pubblicitarie e, pertanto, la predetta norma, conformemente a quanto d'altronde già affermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003*, introduce di fatto una presunzione assoluta in merito alla natura di tali spese.

La quaestio iuris su cui la Suprema Corte si è così pronunciata trae origine nella vicenda che ha visto contrapposta una società sponsor di una squadra di basket, militante nel campionato di serie dilettanti (C1 maschile), all'Agenzia delle Entrate la quale, contestando alla contribuente irregolarità fiscali relative all'anno di imposta 2004, vedeva la propria tesi soccombere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta per poi invece essere accolta in appello dalla Commissione Tributaria della regione Campania.

In accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, la CTR confermava infatti l'accertamento fiscale notificato alla società sponsor, affermando in particolare che quest'ultima aveva dedotto costi di sponsorizzazione che, non avendo portato rilevanti e significati incrementi nelle vendite, avrebbero dovuto essere classificati come mere spese pubblicitarie.
La Cassazione interpellata si è discostata dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale, accogliendo parzialmente il ricorso della società sponsor ed in particolare evidenziando la violazione delle norme di cui all'art. 90 comma 8 della legge n. 289/2002 e degli art 108, comma 2 e 109 comma 5 del TUIR.

I giudici di legittimità hanno in particolare evidenziato l'elusione degli snodi logici giuridici della vicenda da parte del giudice di appello e, ricostruendo i principi consolidatisi in merito alla natura delle spese di sponsorizzazione, ha chiarito quali devono essere le condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità nel caso in cui queste coinvolgano soggetti ritenuti meritevoli dal legislatore del 2003 di peculiare tutela giuridica, ossia le compagini sportive dilettantistiche.

Più precisamente, evidenziando in via preliminare che devono intendersi come “spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne lo sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta” e che, pertanto, di norma, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibile nei limiti della norma menzionata ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass. 3433 del 2012; Cass. 10914 del 2015, Cass. n. 27482 del 2014), la Corte afferma che, laddove non vi sia un nesso alcuno tra l'attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall'art. 108 TUIR e delle disposizioni attuative.

Prosegue, tuttavia, la Suprema Corte, riconoscendo quale unica specifica esimente a tale principio, la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 90 della Legge Pescante che introduce una presunzione assoluta di deducibilità qualora:
- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica
- sia rispettato il limite quantitativo di spesa
- la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsorizza
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Pertanto, ove il rapporto di sponsorizzazione sia realmente posto in essere e ove sia rispettata la non rilevante incidenza del costo di sponsorizzazione rispetto al valore dei ricavi**  globalmente esposti in bilancio dalla società sponsor, alcuna violazione delle norme tributarie può essere ravvisata nella condotta dei contribuenti e le spese sostenute devono considerarsi come pubblicitarie ed interamente deducibili nel limite di valore di Euro 200.000,00.

Federica Ongaro

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* Con tale circolare l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disposizione normativa in esame, precisando che la disposizione “introduce, in sostanza, al fine delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate – nei limiti del predetto importo – comunque di pubblicità”

** La Commissione Tributaria Lazio con sentenza 5 settembre 2006 n. 126 sezione XXXVIII ha evidenziato come tra i fatti che dovono essere ritenuti rilevanti nella materi di cui si tratta, rientra necessariamente anche “il volume di affari ed il reddito conseguito dalla società”; in sostanza, i ricavi conseguiti devono giustificare i costi di sponsorizzazione e la loro economicità.

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