La giustizia sportiva prima e dopo la riforma del codice

A cura del dott. Guglielmo Dell’Arciprete, intermediario di calciatori.

Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, si era segnalata la non perfetta omogeneità tra gli Organi di Giustizia delle Federazioni e gli Organi di Giustizia del CONI. Il punto da risolvere riguardava lo “strapotere del CONI”, che doveva essere amalgamato con le funzioni delle Federazioni, allo scopo di evitare che le decisioni adottate da queste ultime fossero ritenute un semplice “passaggio procedurale” prima dell’approdo alla definitiva soluzione delle questioni insorte. In breve, TNAS e Alta Corte di Giustizia Sportiva non hanno reso secondo le previsioni. Da qui la necessità di istituire due organi in sostituzione dei precedenti indicati: nascono, così, la Procura Generale dello Sport e il Collegio di Garanzia dello Sport. Dopo anni di immobilismo, finalmente la Giunta CONI compie il primo passo verso la riforma della Giustizia Sportiva. Lo scopo da perseguire e, possibilmente, raggiungere risultava quello di limitare le controversie complesse, i cui effetti si propagavano sia nell’ordinamento sportivo, che nell’ordinamento statale.
Viene dunque istituito presso il CONI, in posizione di autonomia ed indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione di controversie decise in via definitiva in ambito federale, ed esclusione di quelle in -materia di doping; -irrogazione di sanzioni tecnico/sportive di durata inferiore a 90 gg.; -sanzioni pecuniarie fino a 10.000 Euro. In sostanza, ora l’ultimo grado di giustizia in materia sportiva è rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, cui è possibile proporre ricorso avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo, emesse dagli Organi di Giustizia Federale per:

1) Violazione norme del diritto
2) Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata, decide in tutto o in parte la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, applicando il principio dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per violazione del principio di diritto. La riforma della giustizia sportiva varata dal CONI, in sostanza, si è mossa in una duplice direzione: da una parte l’istituzione di due nuovi organi di giustizia sportiva operanti presso il CONI, cioè il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport, destinati a sostituire l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tnas, dall’altra, l’adozione del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva. L’esigenza che ha condotto il legislatore ad attuare tale riforma risiede nella necessità di dettare regole univoche per tutte le Federazioni sportive Nazionali. Il processo sportivo, dunque, dovrà svolgersi secondo le stesse regole in tutti i vari ordinamenti federali. D’ora in poi le Federazioni continueranno a mantenere ciascuna un proprio codice di giustizia e a stabilire specifiche previsioni in materia di diritto sostanziale, in funzione della peculiarità delle discipline sportive di riferimento, ma tutte saranno assoggettate alla disciplina univoca prevista dal nuovo Codice della Giustizia Sportiva.
La recente riforma si caratterizza per un impatto diretto e immediato nei confronti dei sistemi di giustizia previsti dalle singole Federazioni. Il compito del legislatore è, appunto, quello di uniformare il più possibile gli ordinamenti di tutte le Federazioni ed assicurare la massima celerità possibile quanto alla definizione dei procedimenti, con la determinazione di tempi certi, abbreviati ed uniformi. In tutte le Federazioni saranno previsti non più di due gradi di giustizia. A garantire la celerità dei procedimenti e la certezza dei tempi del giudizio si segnala la determinazione di limiti chiari quanto ai rinvii delle udienze e la possibilità di ricorrere al “patteggiamento”, sia a seguito del deferimento che a fronte di mera attività di indagine.
Un ulteriore aspetto sul quale si è focalizzata l’attenzione del legislatore sportivo riguarda la necessità di garantire un processo il più equo e giusto possibile, mediante la possibilità di impugnare le delibere federali.


1. I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO:
Le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono tenute, dunque, ad adeguare i propri Statuti e Regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI. Statuti e i Regolamenti Federali che devono assicurare la corretta organizzazione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, di frode sportiva, di violenza fisica e verbale e corruzione. A tal fine, sono istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva. Altra novità di rilevanza capitale concerne la punibilità di coloro che, seppur non più tesserati, siano responsabili della violazione dello Statuto e delle norme Federali per i fatti commessi in costanza di tesseramento. Inutile sottolineare l’importanza di questa disposizione che, concretamente, vanifica l’allontanamento volontario dall’ordinamento sportivo con l’unico scopo di sottrarsi alle sanzioni previste a seguito del compimento di un determinato comportamento.
La norma rubricata “Principi del giusto processo” costituisce la disciplina più importante in tema di giustizia sportiva, in quanto capace di edificare intorno ad una giurisprudenza di stampo domestico alcuni fattori solitamente legati all’esercizio della giurisdizione ad opera dello Stato. Si assiste ad una sorta di “civilizzazione” della giustizia sportiva, attraverso la quale creare una rete di garanzie idonee a sostenere un procedimento, sì autonomo ed indipendente rispetto a quello statale, ma accomunato ad esso dall’adozione di massime costituzionali. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, infatti, garantiscono l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Nello specifico, in ciascun processo sportivo devono trovare applicazione i principi della parità delle parti, del contraddittorio, del diritto di difesa, della terzietà ed imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata del processo e gli altri principi del giusto processo. Tendenzialmente, però, tali principi non hanno trovato piena attuazione rispetto agli obiettivi perseguiti dallo Statuto. Da qui l’esigenza di revisioni periodiche del sistema per un adeguamento alle esigenze dell’intero settore sportivo ed ai principi ispiratori del sistema di giustizia ordinaria. Tutte le decisioni devono sempre essere motivate e pubbliche. Il giudice e le parti sono tenuti a redigere i provvedimenti in maniera chiara e sintetica. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile.

2. LE NECESSITA’ DELLA RIFORMA:
Il processo sportivo è un tipico esempio di processo inquisitorio, in quanto l’Accusa, rappresentata dal Procuratore Federale, detiene poteri decisori. Primo tra questi è il potere di - archiviazione, e in tal caso il Procuratore è anche giudice e decide egli stesso. Vi è una piena identificazione tra Accusa e Giudice.
C’e’poi il potere di - deferimento, nel senso che il Procuratore Federale non chiede ad un Giudice ( in quanto non previsto nel processo sportivo) il rinvio a giudizio, ma lo effettua egli stesso. L’unico potere che manca a tale organo è quello di pronunciare sentenze di condanna o assoluzione dei deferiti. Egli decide se e chi mandare a processo, quindi con l’archiviazione assolve senza processo, con il deferimento manda a processo per ottenere la condanna da un Giudice. Queste funzioni, però, dovrebbero essere ricoperte dal Giudice delle Indagini, figura non contemplata dall’ordinamento sportivo ma importante per due ragioni: 1) Controllare le richieste della stessa Procura Federale. 2) Evitare molti deferimenti, garantendo maggiore celerità al giudizio sportivo.
Con l’udienza filtro, quindi, il processo sportivo, finora contraddistinto dalla segretezza e dall’esclusività delle indagini della Procura Federale, spalancherebbe le porte al contraddittorio tra le parti prima di decidere se sia necessario il deferimento dell’incolpato davanti al Collegio Giudicante. Ecco che farebbe la sua comparsa, per la prima volta, la Difesa per contrastare le richieste della Procura Federale.
Il processo sportivo, come anticipato, è basato inizialmente sul modello inquisitorio, quindi i verbali della Procura Federale e le informative di polizia costituiscono prove utilizzabili. Non vige l’obbligo del contraddittorio per deferire a giudizio, né l’obbligo di accertamenti su quanto dichiarato dall’incolpato, inoltre il collegio giudicante è libero di pronunciare una condanna e non esiste una lista di testi da sentire in contraddittorio con le difese. Tutto ciò è escluso per motivi di celerità. Ma allora, se non sussiste contraddittorio sulla formazione delle prove, come è possibile parlare di imputato e difensore? Ci sono le prove costruite dall’Accusa, con domande fatte e non fatte agli indagati, ma del processo inquisitorio resta solo il valore di prova delle indagini dell’Accusa.

3. I NUOVI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA:
Come già in parte anticipato, per garantire l’autonomia delle singole Federazioni, responsabilizzare gli organi di giustizia Federale e favorire il rispetto del principio di legalità dell’ordinamento, sono state introdotte importanti novità in seno allo Statuto del CONI. Prima tra tutte l’abolizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del TNAS, che lasciano spazio al Collegio di Garanzia dello Sport ed alla Procura Generale dello Sport. Quali fattori hanno determinato il cambiamento? Di certo le numerose critiche piovute sui primi due organi, rei di infliggere pene troppo levi. E come trascurare l’anomalia dei tre giudizi di merito, in contrapposizione ad un sistema che invece esige una fase di legittimità in funzione nomofilattica? Prima della riforma, infatti, l’ordinamento sportivo risultava l’unico a portare in dote tre gradi di giudizio di merito.
Con l’istituzione dei nuovi organi vengono poste le basi per un sistema sanzionatorio che assicuri giustizia e sia nel contempo celere ed efficiente.
Da un lato, quindi, ciascuna Federazione è dotata di Giudici Sportivi, nazionali e territoriali, che si pronunciano su fatti occorsi durante la gara e sulla regolarità della medesima. Parallelamente, il CONI prevede l’istituzione di Giudici Federali, anch’essi presso ciascuna Federazione, individuati nel Tribunale Federale in primo grado e nella Corte Federale d’Appello. Tali organi giudicano sui deferimenti presentati dalla Procura Federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici Sportivi. Per la prima volta i gradi interni ad ogni singola disciplina saranno inderogabilmente due. Il terzo, costituito dal Collegio di Garanzia, valuterà solo la legittimità del percorso della giustizia federale - endofederale e ricalcherà le funzioni che nell’ordinamento dello Stato sono proprie della Corte di Cassazione.
In ordine alla Procura Generale, si tratta di una struttura istituita, in piena autonomia ed indipendenza, per coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Nei casi in cui emerga un’omissione che può compromettere l’esercizio dell’azione disciplinare o se vi sia un’archiviazione non ritenuta ragionevole, la stessa Procura potrà avocare a sé il processo, senza però ledere l’autonomia della singola federazione.

4. L’ INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO:
Una sostanziale differenza tra gli ordinamenti (sportivo e statale) riguarda l’onere della prova. Nell’ambito della giustizia ordinaria il presupposto necessario da cui partire è la presunzione di innocenza dell’imputato. Sarà dunque compito dell’accusa dimostrare la colpevolezza dello stesso. Nell’alveo dell’ordinamento sportivo, invece, vale il principio inverso, secondo cui è l’incolpato a dover provare la propria innocenza. Nel processo sportivo, inoltre, la pena è immediatamente esecutiva e non sussiste l’obbligo di contraddittorio tra le parti in aula, neppure se richiesto dalla difesa, ma è a discrezione dell’accusa.

5. CONCLUSIONI :
Alla luce di quanto finora esposto, ritengo opportuno giungere ad alcune personali considerazioni in ordine all’importanza della riforma. Nel processo sportivo, l’esigenza di arrivare al pronunciamento di sentenza in tempi celeri, onde evitare possibili slittamenti dei campionati di categoria, deve essere maggiormente coordinata col rispetto dell’art. 111 Cost. e con le garanzie difensive dei soggetti inquisiti. Questi ultimi hanno il diritto di predisporre una concreta attività difensiva, come accade nella fase dibattimentale del processo penale. E’proprio la mancanza di un’effettiva linea difensiva a determinare la discrasia tra le risultanze dei processi sportivi (già terminati) e quelle dei processi ordinari, che si concluderanno molto più tardi. Risulta quantomeno necessario consentire l’audizione di testimoni chiave e incolpati accusatori, nel contraddittorio tra le parti, allo scopo di favorire il confronto tra accusa e difesa ed evitare disparità.
E come non sottolineare l’importanza della presenza di un giudice delle indagini deputato a svolgere valutazioni preliminari circa la fondatezza delle richieste di archiviazione o deferimento della Procura Federale?
Andrebbe inoltre rivisto il principio dell’inversione dell’onere probatorio, che comporta una disparità di trattamento a favore dell’accusa, e dovrebbero essere vagliate con maggiore attenzione le dichiarazioni rilasciate dai cd. “collaboratori”. Alcuni di essi hanno chiesto ed ottenuto pene lievi, scegliendo di non difendersi e basando la loro linea su affermazioni poco attendibili (ma che non possono essere contrastate se non mediante la parola altrui), a discapito di altri che invece si sono difesi e hanno ricevuto un trattamento più severo.
Benvenuti nel paradosso della giustizia sportiva.

Guglielmo Dell’Arciprete
Intermediario di calciatori

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