Il conflitto di interessi tra sponsor tecnici. Riflessioni giuridiche sul caso Zaytsev.


A cura di Avv. Federica Ongaro


Profonda risonanza mediatica ha avuto, recentemente, il caso che ha visto contrapposto l'atleta azzurro Ivan Zaytsev e la Federazione Italiana Pallavolo.
Il pallavolista, medagliato olimpico a Rio 2016, convocato per il collegiale di preparazione a Eurovolley2017, pare essersi presentato ai primi allenamenti, indossando le scarpe fornite dal suo sponsor tecnico personale (adidas, con cui l'atleta ha un contratto da inizio 2017) invece che con le scarpe fornite a tutti gli atleti azzurri dallo sponsor ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo (Mizuno).
Il contrasto, sembrava, in un primo momento, essersi ricomposto con l'intervento del Presidente del Coni Giovanni Malagò. 

A seguito di un incontro avuto con l'atleta e i vertici federali, si era raggiunto un accordo in forza del quale Mizuno si sarebbe impegnata a creare e personalizzare un modello di scarpa per superare le millantate problematiche fisiche del giocatore.
Nonostante gli sforzi profusi dallo sponsor tecnico della Nazionale, l'atleta ha continuato a lamentare incompatibilità con le scarpe fornite, tanto che la Federazione è giunta a concedere all'atleta di usare le scarpe fornite dal suo sponsor tecnico personale a patto di provvedere alla copertura del relativo logo. L'atleta ha tuttavia rifiutato.
La conseguenza è stata la revoca della convocazione in Nazionale per Ivan Zaytsev.

Tralasciate le polemiche mediatiche sul caso, l'epilogo della vicenda è del tutto foriero di risvolti giuridici e pertanto terreno fertile di riflessioni.
La querelle è sintomatica, da un lato, della atipicità del contratto di sponsorizzazione (rispetto al quale manca una disciplina legislativa, nonostante la peculiarità e la rilevanza sociale acquisita nel corso degli ultimi trentanni dalla sponsorizzazione sportiva); dall'altro, della autonomia dell'ordinamento sportivo e della sua struttura gerarchica e piramidale in cui si inserisce necessariamente il rapporto associativo tra atleta e Federazione.

Occorre premettere che il contratto di sponsorizzazione sportiva non trova alcuna specifica disciplina nel codice di rito (sebbene da più parti si sia ricondotto nell'alveo del contratto di pubblicità) e, pertanto, nel rispetto dell'art. 1322 c.c., che individua il principio dell'autonomia contrattuale, “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”. I contenuti dei contratti di sponsorizzazione possono prevedere le più svariate clausole purché esse non siano contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Da tale libertà derivano sicuramente vantaggi ma altresì l'evidente pericolo di conflitto e/o sovrapposizione proprio tra gli sponsor personali dei singoli atleti e gli sponsor ufficiali della squadra (sia essa di club o la Nazionale), in cui e per cui, l'atleta esplica la sua prestazione sportiva.
Tali sovrapposizioni di accordi hanno conseguenze e ripercussioni negative soprattutto per gli sponsor, tecnici e non, personali degli atleti; rispetto agli sponsor ufficiali del club e/o della Nazionale, rivestono, necessariamente, un ruolo secondario e subordinato.
Il mondo sportivo non è nuovo a conflitti e sovrapposizioni di tale genere; a titolo di esempio, si richiama il caso del calciatore Gareth Bale giocatore del Real Madrid (sponsorizzato da adidas), del Galles (sponsorizzato da adidas), con scarpe da gioco adidas, pur in presenza di accordi di partnership commerciali con EA Sports e Sony. Ancora più significativo, il caso del campione di calcio Cristiano Ronaldo, volto e immagine della Nike spesso in contrasto con il suo club di appartenenza (Real Madrid) il cui sponsor tecnico è ,come sopra già precisato, adidas.
Il ruolo marginale negli eventi ufficiali degli sponsor personali degli atleti, ha tuttavia legittimo fondamento nel dovere dell'atleta di uniformarsi ai dicta federali.
L'atleta, si inserisce, infatti, nel movimento sportivo (che gode di una propria autonomia riconosciuta ex lege) tramite il rapporto di tesseramento con la rispettiva Federazione, ossia con un atto di adesione attraverso il quale egli esercita il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dal Coni e dalle Federazioni Sportive nazionali e Discipline Associate. L'atleta diviene, quindi, titolare di diritti e di obblighi nei confronti dell’ordinamento sportivo e dei soggetti che ne fanno parte.
Tra questi obblighi vi è innanzitutto quello per cui l'atleta è tenuto a rispettare i regolamenti e le norme dettate dalla Federazione di appartenenza.
Con specifico riferimento al caso in esame, si evidenzia che “Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché da chiunque fosse interessato allo sport della pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB.” Statuto Federali FIPAV – art. 1 , punto 4).

Tra i regolamenti obbligatoriamente da osservare rientra, quindi, anche il Regolamento Federale per gli atleti azzurri “Per tutto il periodo della convocazione in nazionale (collegiali di preparazione, manifestazioni internazionali e Nazionali, incontri amichevoli, conferenze stampa, interviste, il tutto in Italia e all’estero), gli Atleti e lo Staff sono sempre tenuti ad indossare ed utilizzare solo ed esclusivamente le divise/tenute da gioco e da allenamento, le tenute per il tempo libero, le tenute per le attività di rappresentanza, le calzature da gioco/allenamento, tempo libero e rappresentanza, nonché tutti gli accessori di abbigliamento tecnico e non forniti dalla F.I.P.A.V. Tutto il materiale tecnico sportivo fornito (incluse le calzature) non dovrà essere alterato (coperto, modificato, sostituito, integrato ecc.) in nessuna maniera, nemmeno in misura parziale. I loghi degli sponsor tecnici e di eventuali altri sponsor Federali non dovranno essere alterati (coperti, modificati, sostituiti, integrati ecc.) in nessuna maniera, nemmeno in misura parziale. Allo stesso modo, è fatto assoluto divieto di utilizzo di abbigliamento e calzature non approvate, intendendosi come tale anche il materiale degli Sponsor Tecnici Federali non facente parte della fornitura (salvo ove diversamente concordato con la Federazione)."*

Le ragioni che hanno condotto, dunque, alla revoca della convocazione in Nazionale per Ivan Zaytsev, si rinvengono, nel dovere di rispettare tali obblighi federali, che prevalgono a prescindere, salvo espresse deroghe (che la Federazione nel caso di specie ha ritenuto opportuno non concedere, anche per rispetto a tutti gli altri atleti azzurri e non solo per motivazioni meramente economiche), sugli accordi negoziali stipulati, in qualsiasi tempo, dall'atleta con eventuali soggetti terzi.

Pare, tuttavia, davvero strano, e non plausibile, che nessuna delle due parti negoziali abbia preso in considerazione la sussistenza degli obblighi federali (da sempre in essere e noti all'atleta) sopra richiamati, nel momento in cui si è provveduto a redigere il contratto di sponsorizzazione personale dell'atleta.

Federica Ongaro
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Rispetto all'articolo pubblicato sul magazine b2s, questo approfondimento è stato aggiornato ai fatti con cui si è conclusa la vicenda Zaytzev/Fipav. 

Articolo 4.1 - FIPAV- Regolamento approvato dal Consiglio Federale 7 Aprile 2017 - Delibera n. 70/2017

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