La library nel bilancio delle società di calcio professionistiche



Il business model del calcio professionistico è contraddistinto da un peculiare asset rappresentato dal diritto di utilizzazione economica delle immagini televisive e fotografiche del club (c.d. library), riconosciuto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.9 del 9 gennaio 2008 che ha introdotto il "diritto di archivio"* attribuendone la titolarità esclusiva alla società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri per la organizzazione dell’evento sportivo. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 9/2008 la titolarità del diritto di utilizzazione economica delle immagini televisive delle squadre apparteneva alle emittenti televisive. Le società calcistiche, in seguito, hanno acquistato dalle emittenti televisive i diritti di archivio riferiti alle immagini televisive degli anni precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n.9/2008 e li hanno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.

La library costituisce un asset che impatta positivamente e strategicamente le performance economiche e finanziarie dei football club, la cui importanza e il valore sono direttamente proporzionali alla rilevanza mediatica del club, allo sviluppo dei siti web e dei canali tematici e telematici. Si evidenzia che il diritto di utilizzazione economica delle immagini televisive e fotografiche del club, benché sia un asset tipico, anche se non esclusivo, delle società calcistiche non ha ancora trovato una regolamentazione specifica nelle raccomandazioni contabili federali, come già avvenuto, invece, per altri intangibles assets quali i costi del vivaio e i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.

Pertanto, per la contabilizzazione e rappresentazione nel bilancio d’esercizio è necessario rifarsi alla disciplina generale prevista dall’OIC 24 Immobilizzazioni immateriali, per i club che applicano i principi contabili nazionali, e dallo IAS 38 Intangible assets, per i club che applicano i principi contabili internazionali.

Per l’OIC 24 le immobilizzazioni immateriali costituiscono fattori produttivi caratterizzati dalla mancanza di materialità per i quali l’azienda ha sostenuto costi che producono utilità o benefici economici per più esercizi. Le utilità e i benefici economici futuri derivanti dall’utilizzo delle immobilizzazioni immateriali includono i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici connessi all’utilizzo dell’attività.
Tra le immobilizzazioni immateriali sono ricompresi i beni immateriali che consistono in diritti giuridicamente tutelati per i quali l’azienda ha il potere di sfruttarne, per un periodo di tempo determinato e in via esclusiva, i benefici economici futuri. Tali diritti sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonoma.

Le condizioni di iscrivibilità nell’attivo patrimoniale, previste dall’OIC 24, per i beni immateriali sono le seguenti: essi devono essere individualmente identificabili, il loro costo deve essere stimabile con sufficiente attendibilità**. La condizione della individuale identificabilità risulta soddisfatta se il bene immateriale è separabile, cioè può essere separato o scorporato dall’azienda e, pertanto, può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato, sia individualmente sia insieme al relativo contratto***. Questa condizione è sempre verificata per i diritti giuridicamente tutelati, quale la library. La seconda condizione della stima attendibile del costo, invece, risulta soddisfatta quando il costo di acquisto dell’immobilizzazione immateriale, comprensivo anche degli oneri accessori di diretta imputazione, è determinabile in maniera sufficientemente attendibile. anche questa condizione risulta verificata per la library.

Si può rilevare che tutti i requisiti previsti dall’OIC 24 per l’iscrizione nell’attivo patrimoniale della library sono rispettati poiché essa:

a) è intangibile, cioè priva del requisito della materialità, perché riferita al diritto di utilizzazione economica delle immagini televisive e fotografiche del club;
b) produce benefici economici futuri, poiché contribuisce alla creazione e al consolidamento di valore e dei flussi di ricavi, concorrendo positivamente alle performance aziendali;
c) può essere oggetto di cessione sia singolarmente che congiuntamente ad altri beni materiali ed immateriali;
d) è attendibilmente misurabile nel suo valore.

Lo IAS 38 definisce un’attività immateriale come un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica, e al paragrafo 10 individua le condizioni che consentono l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali di una attività.
Esse sono l’identificabilità, la controllabilità e l’esistenza di benefici economici futuri.

Il requisito dell’identificabilità è soddisfatto quando l’attività immateriale può:

a) essere separabile, ossia suscettibile di essere separata o scorporata dall’azienda e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività;
b) oppure quando deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.
Non vi è dubbio che nel caso della library il requisito dell’identificabilità risulta soddisfatto, atteso che il diritto di utilizzazione economica delle immagini televisive e fotografiche è autonomamente trasferibile.
Il requisito della controllabilità risulta soddisfatto quando la società è in grado di ottenere dei benefici economici futuri generati dall’attività, nonché di limitare l’accesso a tali benefici ad altri soggetti. Affinché il requisito in esame ricorra è sufficiente che sia prevista una tutela giuridica del diritto. Non vi è dubbio che anche questo requisito risulta soddisfatto per il diritto de quo, in ragione del fatto che esso può essere legittimamente sfruttato soltanto dalla società titolare del diritto.

Il requisito dell’esistenza di benefici economici futuri non è definito in maniera netta dallo IAS 38, il quale si limita ad indicare che si possono includere tra i benefici i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo od altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’entità. A tal fine occorre considerare il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili in futuro all’utilizzo dell’attività stessa sulla base delle conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale.
Tale requisito è evidentemente soddisfatto nel caso della library in relazione al contributo fornito alla formazione dei vari ricavi tipici del club.

In relazione alle considerazioni che precedono è possibile affermare che risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dallo IAS 38 per l’inclusione della library tra le immobilizzazioni immateriali.

La library essendo un diritto giuridicamente tutelato può essere iscritta nella voce B.I.4 dell’attivo patrimoniale Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.
Per quanto riguarda la prima iscrizione essa deve avvenire al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, secondo le regole poste dal paragrafo 51 dell’OIC 24. Con riferimento alle valutazioni di fine esercizio si ritiene che non sia possibile procedere all’ammortamento sistematico di questo asset in considerazione del fatto che esso rappresenta un immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita****, con utilizzazione perpetua destinata ad autoalimentarsi annualmente. Con la conseguenza che a fine esercizio è necessario procedere ad impairment test per determinare le eventuali perdite di valore secondo i principi contenuti nell’OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La disciplina secondo i principi contabili internazionali della library è contenuta, invece, nel paragrafo 107 dello IAS 38 il quale prevede che le attività immateriali con vita utile indefinita non devono essere ammortizzate ma devono essere assoggettate a verifica della riduzione durevole di valore, annualmente e ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’attività immateriale possa avere subito una riduzione durevole, confrontando il suo valore recuperabile con il suo valore contabile. Per determinare se un’attività immateriale ha subito una riduzione durevole di valore, il club deve applicare lo IAS 36 Impairment of Assets, e procedere alla stima del valore recuperabile dell’intangible e confrontarlo con il valore contabile.
Il valore recuperabile è definito come il maggiore tra il fair value dell’attività al netto dei costi di vendita (corrispondente al ricavo ottenibile dalla vendita in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili al netto dei costi di vendita) e il valore d’uso (corrispondente al valore dei flussi finanziari futuri che si prevede possano essere generati da una attività).

Per le valutazioni successive a quella iniziale lo IAS 38 non preclude la valutazione al fair value, la quale, però, sembrerebbe esclusa in relazione alla mancanza del requisito dell’esistenza di un mercato attivo, difficilmente ipotizzabile nel caso di specie per carenza del requisito della omogeneità degli elementi negoziati sul mercato, della disponibilità in qualsiasi momento di compratori e venditori, della disponibilità dei prezzi al pubblico.

Cristiano Guarna
cristianoguarna@gmail.com



* L’art.2 del d.lgs. n.9/2008 definisce il diritto di archivio, facente parte della più ampia categoria dei diritti audiovisivi, come il diritto esclusivo, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l’evento, alla conservazione delle immagini dell’evento per costituire un archivio da riprodurre, elaborare, distribuire, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo.

** La bozza per la consultazione, 2016, dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”sul sito http://www. fondazioneoic.eu al par.49 ha eliminato l’esplicito riferimento ai diritti giuridicamente tutelati, già contenuto nel paragrafo 9, ed ha aggiunto la seguente condizione di iscrivibilità tra le immobilizzazioni: «la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici».

*** Sul sito http://www.fondazioneoic.eu della Fondazione OIC è stata pubblicata la bozza per la consultazione, 2016, dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” che introduce un’altra ipotesi di individuale identificabilità derivante da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.

**** Una immobilizzazione viene definita a vita utile indefinita, quando sulla base dell’analisi di tutti i fattori che possono concorrere a determinarne la sua durata non è prevedibile e stimabile un limite temporale alla generazione, da parte dell’attività, di flussi finanziari netti in entrata per l’azienda. In questa ipotesi, l’attività immateriale non è soggetta ad ammortamento.

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