Il caso Icardi e l’istituto del “patteggiamento” nel processo sportivo

Il virgolettato è d’obbligo, perché ciò di cui parleremo in questo articolo non è il classico patteggiamento, descritto dall'art. 444 del codice di Procedura Penale – rubricato “Applicazione della pena su richiesta delle parti” – nonché dal punto 45 dell'art.2 della Legge Delega n.81 del 16 febbraio 1987.
L’oggetto del nostro approfondimento è, piuttosto, l’istituto dell’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, definito dal riformato art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel processo sportivo, anche se con modalità e tempistiche molto diverse, è data la possibilità all’incolpato – versione più soft dell’imputato nel processo penale, da cui il C.G.S. in questo caso trae chiara ispirazione – di chiedere all’organo giudicante, di concerto con la Procura federale, l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone specie e misura.
Una volta raggiunto l’accordo, lo stesso deve essere trasmesso al Procuratore generale dello sport presso il CONI, che ha dieci giorni per formulare le sue osservazioni circa l’esattezza dell’individuazione della fattispecie e della congruità della sanzione
indicata.
In assenza di osservazioni, il testo dell’accordo torna all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti – si fa luogo, dunque, ad un nuovo controllo, successivo ed ulteriore rispetto a quello del Procuratore generale – dichiara l’accordo efficace e definisce, contestualmente, il procedimento.
Questo è esattamente ciò che è accaduto nel corso del processo sportivo contro il calciatore Mauro Icardi, e di conseguenza contro la società di appartenenza, l’F.C. Internazionale Milano S.p.a., chiamata in causa a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma II e 12, comma V del C.G.S.
Come noto, lo scorso autunno il giocatore ha pubblicato un’autobiografia, dal titolo “Sempre avanti”, su cui la Procura federale ha immediatamente aperto un’inchiesta, che si è conclusa con l’accusa nei confronti l’atleta di violazione degli artt. 1 bis (“Doveri e obblighi generali”), comma I e 12 (“Prevenzione di fatti violenti”), comma VII del C.G.S.

In particolare, ciò che è stato contestato all’attaccante è l’aver fatto riferimento, all’interno dellapropria biografia, “a fatti inneggianti a condotte violente, ed aver utilizzato delle espressioni ingiuriose, offensive, ed altamente diseducative, costituenti incitamento ed apologia alla violenza, ponendo così in essere un comportamento contrario a principi di lealtà, correttezza e probità”.
Il passaggio incriminato si trova alle pagine 61 e seguenti del libro e richiama un episodio verificatosi il 1° febbraio 2015 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, la “casa” dell’U.S. Sassuolo Calcio, che quel giorno aveva incontrato e sconfitto l’Inter, provocando le ire dei tifosi nerazzurri giunti sin lì, che a fine gara avevano iniziato a contestare duramente i propri giocatori, fra cui proprio Icardi, il quale aveva risposto per le rime agli ultras, dando vita ad un acceso diverbio. Dal punto di vista, peraltro condivisibile, della Procura federale, l’esecrabilità della condotta del calciatore risiede nelle frasi utilizzate a commento dell’episodio, inequivocabilmente inneggianti alla violenza, ovverosia la minaccia di chiamare dei criminali dall’Argentina per ammazzare (sic) gli esagitati da cui era stato a sua volta insolentito.
Senz’altro una bruttissima pagina di sport, anche perché la violenza espressa per iscritto da Icardi è ben più grave di quella, seppur parimenti censurabile ma soltanto verbale e figlia delle circostanze, proferita dagli ultras.
Da qui, l’accusa della Procura e il successivo riconoscimento di colpa da parte del club meneghino, che per tramite del proprio rappresentante
processuale ha chiesto l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexties, con assenza di incolpazione.

Con C.U. n. 124/AA, pubblicato il 22 febbraio scorso, la FIGC ha reso noti i termini dell’accordo raggiunto, che prevede l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 13.500,00 per il calciatore e di € 6.500,00 per la società, da pagare entro e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione, pena la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexties del Codice di Giustizia Sportiva.

Avv. Carlo Rombolà



L'articolo "Il caso Icardi e l’istituto 
del “patteggiamento” nel processo sportivo"è stato pubblicato sul magazine b2s business to sport.
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