Il fallimento ufficiale del Parma FC non ha permesso di usufruire delle norme federali per salvare il titolo sportivo della società


Dall’intervenuto fallimento della società, il giudice delegato aveva concesso alla curatela fallimentare la prosecuzione dell’attività d’impresa garantendo così la possibilità di poter proseguire la stagione sportiva e permettere ai curatori le opportune operazioni per poter diminuire il debito della società e dare giuste garanzie ai creditori.

Il principale scopo della curatela fallimentare era,infatti, quello di gestire e risanare i conti sociali in virtù di una possibile acquisizione che avrebbe garantito il trasferimento del c.d. “titolo sportivo” e conseguentemente la non scomparsa del Parma Calcio.

Questo avverrebbe, in virtù dell’art. 52 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio) che al 3° comma sancisce che “ad una società cui venga revocata l’affiliazione per intervenuto fallimento , lo stesso possa essere attribuito ad altra società con delibera del presidente federale, ove il titolo concerna un campionato professionistico”.
Così facendo il titolo sportivo del Parma F.C., concernente un campionato professionistico di serie B (dopo l’avvenuta retrocessione nell’attuale stagione sportiva), che secondo le norme statuarie non potrebbe essere ceduto non rientrando negli asset patrimoniali della società, potrebbe essere trasferito ad una nuova società che partecipi e si aggiudichi l’asta competitiva indetta dai curatori per poter rilevare la società fallita.

Il termine ultimo per poter acquistare il Parma e poter così garantire il debito sportivo della società era fissato allo scorso 22 Giugno. Non essendosi presentato nessun acquirente il giudice delegato non ha potuto far altro che dichiarare ufficialmente fallito il Parma F.C.
Dalla dichiarazione di fallimento era stato concesso ai curatori un periodo di esercizio provvisorio d’impresa per evitare appunto il definitivo fallimento ma poter trasferire il titolo sportivo ad una nuova società per l’occasione costituitasi e poter così ripartire dalla Serie B.
La nuova società, dopo aver ottenuto l’affiliazione da parte della federazione, per chiedere la concessione del titolo sportivo della fallita avrebbe dovuto adempiere a degli obblighi che la normativa federale impone.

Deve avere sede legale nello stesso comune della fallita , deve aver acquisito l’azienda sportiva del Parma F.C. e deve,inoltre, essersi accollata tutti i debiti sportivi della fallita.
I debiti sportivi non vengono definiti in modo chiaro dalle normative federali, ma la giurisprudenza sportiva li intende come quei debiti verso i propri tesserati e verso le altre società affiliate. Proprio l’elevato importo dei debiti sportivi ha scoraggiato i possibili acquirenti, infatti alla data di dichiarazione del fallimento i debiti ammontavano circa a 218 milione di cui 74 solo quelli sportivi.
L’ufficiale fallimento della società non permetterà di appellarsi all’art. 52 delle N.O.I.F. e quindi non ci sarà nessuna possibilità di trasferire il titolo sportivo della fallita ad una nuova società. Infatti il titolo sportivo così come chiarito dallo stesso art. 52 N.O.I.F. “ in nessun caso può essere oggetto di trasferimento o di valutazione economica” tranne ovviamente nel caso in cui il presidente federale, con apposita delibera, autorizzi il passaggio del titolo sportivo da un società fallita ad una nuova società con sede nello stesso comune della fallita. Dal momento che per il Parma F.C. non è venuta a porsi questa fattispecie giuridica, il titolo sportivo entrerà tra gli asset patrimoniali che la curatela dovrà liquidare per il soddisfacimento dei creditori.

Ora la procedura fallimentare sarà completamente liquidatoria cercando di andare a garantire i creditori sociale in base ai propri privilegi, la società potrà ripartire da un campionato dilettante e il titolo sportivo cesserà con essa.

Claudio Cannella
Claudiocannella90@gmail.com


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