Adeguamento delle norme tecniche per il monitoraggio dello stato di salute patrimoniale, finanziario ed economico delle società di calcio alle normative UEFA

di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Nel corso del 2015 (si veda il Comunicato Ufficiale n. 188/A del 26 marzo 2015, Titolo I), paragrafo IV) la FIGC ha individuato nuovi parametri al fine di meglio monitorare il controllo dell’equilibrio finanziario ed economico delle società di calcio nonché al fine di ulteriormente avvicinare il Sistema delle Licenze Nazionali per le società di Serie A ai requisiti previsti dall’UEFA.
Con riferimento ai nuovi parametri individuati (Indicatore di Liquidità, Indicatore di Indebitamento, Indicatore del Costo del Lavoro Allargato, di seguito illustrati) sono stati successivamente previsti i seguenti valori parametri di riferimento (misura minima e valore soglia):


In particolare, nell’ambito del processo di implementazione nel Sistema delle Licenze Nazionali, di un progressivo allineamento al Sistema del Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA e di una graduale introduzione di ulteriori indicatori di controllo dell’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, con decorrenza dalla attuale stagione sportiva 2015/2016, sono stati introdotti i seguenti indicatori:

a) Indicatore di Liquidità finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario di breve termine, cioè la capacità della società di far fronte agli impegni finanziari con scadenza entro i 12 mesi. Detto indicatore di Liquidità è calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri. le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale approvati. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Liquidità, la carenza finanziaria dovrà essere ripianata secondo le modalità che verranno successivamente rese note dalla FIGC;

b) Indicatore di Indebitamento finalizzato a misurare il grado complessivo di Indebitamento della società in rapporto al Valore della Produzione. Detto indicatore di Indebitamento rappresenta il raccordo tra la componente finanziaria dei Debiti (D) e quella economica del Valore della Produzione (VP) e segnala in modo sintetico la sostenibilità dell’indebitamento. I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. Il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. L’indicatore di Indebitamento viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale approvati, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati;

c) Indicatore di Costo del Lavoro Allargato finalizzato a misurare il peso economico del costo del lavoro. Detto indicatore è calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori. I Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Pro-venti da cessione diritti televisivi, Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati.

In sede di avvio della nuova normativa, in caso di mancato rispetto dell’indice di Liquidità nella misura minima stabilita dal Consiglio Federale, le società hanno dovuto depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, un piano finanziario nel quale hanno dovuto descrivere le misure che saranno messe in atto, nel corso della stagione 2015/2016, per riportare la società nel parametro.

A decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, il mancato rispetto dell’indicatore di Liquidità nella misura minima stabilita dal Consiglio Federale, determinerà per le società inadempienti il divieto di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che presentino un saldo positivo della campagna trasferimenti, che dovrà conto anche del delta tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell’esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione. Il divieto di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori viene meno quando l’indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri mediante:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato, ovvero nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato contestualmente alla delibera, lo stesso dovrà essere completato entro sei mesi dalla data della medesima delibera, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Nel caso di mancato rispetto dalla misura minima dell’indicatore di Liquidità, da depositarsi entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, la Co.Vi.So.C. disporrà il divieto di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale.
Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2017/2018, sarà preso in considerazione il rispetto dell’indicatore di Liquidità, nella misura minima stabilita dal Consiglio Federale.

Correttamente la FIGC ha disposto inoltre che, nel caso in cui sussistano i presupposti di consolidamento, la determinazione degli indicatori di controllo sopra individuati debba essere effettuata sul bilancio consolidato del gruppo e sulla relazione semestrale consolidata del gruppo così come redatto dalla società che controlla, ai sensi dell’art. 2359 c.c., il “gruppo sportivo”, anche nel caso in cui detta società ne fosse esente ai sensi dell’art. 27, comma 3 del D.Lgs. 127/1991. Ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento del “gruppo sportivo”, si devono includere:

- la società controllante (consolidante);
- le società controllate e collegate facenti parte del medesimo gruppo, a condizione che generino ricavi e/o offrano servizi e/o sostengano costi inerenti all’attività tipica della società sportiva.

Per il calcolo degli indicatori di controllo devono essere prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società sportiva.
Con un apprezzabile approccio di progressività nell’avvicinamento alle normative UEFA, la FIGC ha altresì previsto che ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2016/2017 siano presi in considerazione i seguenti ulteriori requisiti:

1) assenza di debiti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere scaduti alla data del 31 marzo relativi a corrispettivi dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori anche a titolo di “indennità di formazione” e di “contributi di solidarietà”, di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA;
2) pagamento degli emolumenti netti dovuti fino al mese di maggio compreso ai tesserati ed alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, nonché dei contributi Inps fatta salva l’esistenza di contenziosi non temerari da documentare;
3) pagamento dei compensi netti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio compreso, in forza di accordi, depositati in Lega, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l’esistenza di contenziosi non temerari da documentare.

Da ultimo, ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, sarà preso in considerazione l’ulteriore requisito del raggiungimento del (con una espressione molto atecnica) “pareggio di bilancio” attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti “rilevanti” a partire dal bilancio d’esercizio al 30 giugno 2016, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Nel caso in cui sussistano i presupposti di consolidamento, la verifica del “pareggio di bilancio” sarà effettuata sul bilancio consolidato della società controllante il “gruppo sportivo”, come in precedenza definito.

Con il recente Comunicato Ufficiale n. 263/A del 27 gennaio scorso, la FIGC – considerato che ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale 2018/2019 per le società di Serie A sarà preso in considerazione anche il requisito del raggiungimento del pareggio di bilancio come sopra illustrato – ha approvato il Manuale applicativo sul “pareggio di bilancio” che, in particolare, dettaglia quali sono i ricavi e i costi rilevanti, il periodo di rilevazione, la definizione della deviazione accettabile e la normativa transitoria.
Nel caso in cui sussistano i presupposti di consolidamento, la verifica del pareggio di bilancio sarà effettuata sul bilancio consolidato della società controllante il “gruppo sportivo”. Ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento del “gruppo sportivo”, si devono includere la società controllante, le società controllate e collegate facenti parte del medesimo gruppo, a condizione che generino ricavi e/o offrano servizi e/o sostengano costi inerenti all’attività tipica della società sportiva.
Analizziamo in sintesi le previsioni del Manuale delle regole applicative del “pareggio di bilancio”.
I ricavi rilevanti sono definiti come ricavi da gare, proventi da diritti televisivi, proventi da sponsorizzazioni e pubblicitari, ricavi da attività commerciali e royalties, altri ricavi operativi, ricavi/proventi/plusvalenze da gestione dei calciatori e proventi finanziari. Non includono ricavi non monetari e i ricavi non derivanti dall’attività tipica.



I costi rilevanti sono definiti come costi dell’attività sportiva e costi amministrativi, costi del personale e relativi oneri sociali, ammortamenti dei diritti pluriennali dei calciatori, costi/minusvalenze da gestione dei calciatori, interessi ed oneri finanziari. Non includono costi non monetari, oneri finanziari riconducibili alla costruzione di immobilizzazioni materiali, costi per investimenti nell’impiantistica sportiva, costi per lo sviluppo sociale, costi sostenuti per il settore giovanile inclusivi dei costi per il calcio femminile, costi non riconducibili all’attività tipica. 3. I ricavi ed i costi rilevanti devono essere calcolati e riconciliati dalla società richiedente la Licenza Nazionale con il bilancio annuale, la semestrale e/o con altri supporti contabili.



Non sono considerati nel calcolo i seguenti costi: 

- Costi non monetari (accantonamenti, ammortamenti diversi dagli ammortamenti per l’acquisto di diritti pluriennali prestazioni calciatori, svalutazioni diverse dalle svalutazioni dei diritti pluriennali prestazioni calciatori, minusvalenze diverse da quelle derivanti dalla vendita dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori).
- Oneri finanziari direttamente attribuibili alla costruzione di immobilizzazioni materiali per l’impiantistica sportiva, previo ottenimento delle relative autorizzazioni e permessi da parte delle autorità competenti;
- Costi sostenuti per investimenti nell’impiantistica sportiva, direttamente attribuibili alla costruzione/ristrutturazione di impianti di proprietà o per la ristrutturazione di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi. Se già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti;
- Costi per lo sviluppo sociale (costi sostenuti per finanziarie attività sociali, campus, opere di solidarietà, etc.);
- Costi sostenuti per il settore giovanile (c.d. vivaio) inclusivi dei costi per il calcio femminile. Se già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti;
- Costi non riconducibili all’attività tipica.
I costi di scouting , i costi di acquisizione dei calciatori relativi al settore giovanile e al calcio femminile, e i costi del personale non esclusivamente dedicato al settore giovanile sono considerati “costi rilevanti” e, conseguentemente, ricompresi nel calcolo del pareggio di bilancio. 

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo di rilevazione (ossia il periodo in cui la società richiedente la Licenza Nazionale è valutata al fine del requisito di pareggio di bilancio), la FIGC ha previsto (similmente alle normative UEFA) che il periodo di rilevazione sia rappresentato tre esercizi sociali:

a) l’esercizio che si chiude nell'anno precedente a quello in cui ha inizio il Campionato di Serie A (esercizio T);
b) l’esercizio che si chiude nel secondo anno precedente a quello in cui ha inizio il Campionato di Serie A (esercizio T-1);
c) l’esercizio che si chiude nel terzo anno precedente a quello in cui ha inizio il Campionato di Serie A (esercizio T-2).

Il “risultato di bilancio complessivo” è la somma dei risultati di bilancio di ciascun esercizio del periodo di rilevazione (ad esempio periodi di riferimento T, T-1 e T-2): nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia positivo, la società avrà un surplus di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione; nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia negativo, la medesima società avrà un deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione. E’previsto che, in caso di deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione, la società possa utilizzare, al fine della riduzione del deficit complessivo, il surplus (se presente) risultante dalla somma dei risultati di bilancio dei due esercizi precedenti a T-2 (ovvero gli esercizi T-3 e T-4).
La deviazione accettabile è il massimo deficit di bilancio complessivo consentito affinché una società rispetti il requisito di pareggio di bilancio.

In via transitoria, ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale di Serie A 2018/2019, il periodo di rilevazione valutato per il calcolo del pareggio di bilancio comprenderà gli esercizi chiusi nel 2017 (esercizio T) e nel 2016 (esercizio T-1). Nel caso in cui l’esercizio chiuso nel 2016 (esercizio T-1) presenti un deficit, lo stesso sarà preso in considerazione nella misura nella misura ridotta del 50%.
La FIGC ha previsto un livello massimo di deviazione accettabile pari al 25% della media del Valore della Produzione degli esercizi di riferimento (T, T-1 e T-2).
L’aggregato del Conto economico denominato Valore della produzione è composto dalle seguenti componenti:


Qualora il deficit complessivo sia superiore alla deviazione accettabile, la differenza dovrà essere integralmente coperta da apporti di mezzi propri effettuati mediante aumento di capitale interamente sottoscritto e versato, versamenti in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Gli apporti di mezzi propri da parte dei soci sono presi in considerazione, per coprire l’eccedenza di deficit rispetto alla deviazione accettabile, se sono effettuati e/o sono stati contabilizzati:

a) nel bilancio di ciascuno dei periodi di riferimento T, T-1 e T-2;
b) dopo la chiusura del bilancio del periodo di riferimento T ed entro il termine stabilito per il deposito della documentazione riguardante il rispetto del requisito del pareggio di bilancio.

Gli apporti di mezzi propri effettuati dai soci dalla chiusura dell’esercizio del periodo di riferimento T fino al termine di cui alla lettera b) sono considerati come effettuati nel periodo T e presi in considerazione per la copertura dell’eccedenza di deficit rispetto alla deviazione accettabile per il periodo T-2, T-1 e T. 

A partire dall’ammissione al Campionato di Serie A 2018/2019 il requisito di pareggio di bilancio non è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale mostra un deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione T-2, T-1 e T che supera la deviazione accettabile - dopo aver preso in considerazione anche il surplus (se presente) risultante dalla somma dei risultati di bilancio dei periodi di riferimento T-3 e T-4 - e che non sia stato integralmente coperto attraverso le modalità sopra indicate.

La FIGC ha introdotto un ulteriore valoresoglia che deve essere rispettato nel caso in cui il deficit complessivo, dopo aver preso in considerazione anche il surplus (se presente) risultante dalla somma dei risultati di bilancio dei periodi di riferimento T-3 e T-4, sia superiore alla deviazione accettabile ed ecceda anche un valore-soglia pari al 50% della media del Valore della Produzione degli esercizi di riferimento (T, T-1 e T-2). In tal caso è previsto che Co.Vi.So.C. disponga il divieto di tesseramento di nuovi calciatori professionisti per due sessioni di campagna trasferimenti.
Infine, per agevolare i club nel processo di adeguamento al “pareggio di bilancio” il Manuale prevede due norme transitorie per l’ottenimento della Licenza di Serie A 2018/2019:

- il periodo di rilevazione comprenderà solo gli esercizi chiusi nel 2017 e nel 2016;
- nel caso il bilancio dell’esercizio 2016 presenti un deficit di bilancio (ossia nel caso in cui i costi rilevanti siano superiori ai ricavi rilevanti), lo stesso peserà solo per il 50%.

In merito alla rappresentazione dei valori nei bilanci di esercizio delle società di calcio professionistiche, si ricorda che, avuto riguardo ad una delle principali voci del bilancio di esercizio di un football club, ossia il valore del parco giocatori, il Manuale delle Licenze UEFA (edizione 2015, pubblicato con il Comunicato della FIGC n. 213/A del 30 novembre 2015, che verrà usato già dalla stagione in corso (2015/16) e sarà il punto di riferimento per le valutazioni relative ai club che si qualificheranno per le edizioni 2016/17 delle coppe europee) prevede che per la contabilizzazione della voce “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” la società richiedente la Licenza debba rispettare i seguenti principi:

- i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo dei “contributi di solidarietà” e “indennità di formazione” ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori e degli eventuali altri oneri accessori di diretta imputazione (es. compensi a Procuratori sportivi e tasse di trasferimento). I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori non possono essere rivalutati e non possono comprendere i calciatori cresciuti nel vivaio;
- le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura costante in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti. L’esercizio di decorrenza dell’ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del prorata temporis. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento, a quote costanti, deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso. L’ammortamento deve cessare nel momento in cui il diritto alle prestazioni del calciatore non è più iscritto in Bilancio;
- i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere valutati ogni anno (“test for impairment”) e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in Bilancio, dovrà essere indicato tale minor valore e l’importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.

Ulteriormente si rammenta che le norme NOIF e le raccomandazioni contabili della FIGC dovranno essere presto aggiornate in relazione alle modificazioni apportate alla normativa contenuta nel Codice Civile relativamente alla redazione del bilancio delle società in applicazione del D.Lgs. 139/2015 che ha recepito nel nostro Paese la Direttiva 2013/34/UE*. Tra le principali modificazioni rispetto alla precedente normativa si segnala:

- l’introduzione della redazione della redazione del rendiconto finanziario;
- l’eliminazione della possibilità di capitalizzare all’attivo dello Stato patrimoniale dei costi di ricerca e di pubblicità sostenuti;
- l’introduzione della valutazione e dell’iscrizione nel corpo del bilancio di esercizio degli strumenti finanziari derivati;
- l’introduzione della valutazione delle immobilizzazioni rappresentate da titoli, dei crediti e dei debiti secondo il criterio del costo ammortizzato;
- l’abrogazione dell’aggregato E) nel Conto economico relativo ai proventi e agli oneri straordinari;
- l’abrogazione dei conti d’ordine

In tema, l’Organismo Italiano di Contabilità dovrà a breve rendere noti gli aggiornamenti agli attuali principi contabili nazionali OIC per adeguarli alla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2016; conseguentemente anche le norme NOIF e le raccomandazioni contabili elaborate dalla FIGC dovranno tener conto del nuovo quadro normativo di riferimento per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati di gruppo.

 Claudio Sottoriva


* In tema si veda il contributo al link https://shop.giuffre.it/catalog/product/view/id/4302/category/47/.

Photo: Getty Image


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