Nota a sentenza Tar Lazio emessa nel procedimento tra la beacher Greta Cicolari e la Federazione Italiana Pallavolo

di Avv. Federica Ongaro

Con sentenza depositata in data 9.3.2016, il Tar Lazio si è definitivamente pronunciato sul caso Cicolari /Fipav.
La vicenda che a suo tempo aveva scosso l’intero sistema pallavolistico italiano ed internazionale, vedeva l’atleta azzurra plurimedagliata essere sospesa da ogni attività federale per un periodo di oltre un anno, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con la Federazione, per avere la stessa presuntivamente violato in due diverse occasione i principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello Statuto FIPAV 19 RAT e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI (in un caso per avere aggredito verbalmente in luogo aperto al pubblico il suo tecnico federale apostrofandolo in modo arrogante e provocatorio e rivolgendogli fantasiose accuse millantando informazioni ricevute in ambito federale e nell’altro per avere veicolato tramite il social network Twitter frasi allusivamente offensive e denigratorie nei confronti del D.T. Squadre Nazionali Femminili di Beach Volley.)
Impugnate le rispettive pronunce di sospensione ed esauritasi in maniera infausta la strada della giustizia endosportiva con la decisione n. 16/2014 prot. N. 00179 resa dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI con la quale venivano confermare le sanzioni, la Cicolari presentava ricorso al Tar per ottenere in via principiale il risarcimento dei danni subiti per la illegittimità dei provvedimenti emessi dalla Federazione.

In accoglimento delle ragioni sollevate dalla atleta, il Tar ha condannato con la sentenza di cui in epigrafe la Federazione Italiana Pallavolo al pagamento in favore della Cicolari della somma complessiva di Euro 208.500,00 di cui euro 61.500,00 per la risoluzione di contratti, euro 55.000,00 perdita di chance per la interruzione di trattative, euro 42.007,00 perdita di chance per premi che non riceverà e euro 50.000,00 per danno all’immagine, oltre al pagamento delle spese legali del procedimento.
La pronuncia resa dal giudice amministrativo, oltre ovviamente a rappresentare un sintomatico precedente in tema di risarcimento danni in favore di un’atleta legata alla FIPAV, appare quanto mai significativa per le riflessioni e valutazioni formulate in motivazione dai giudici amministrativi.

Il Tar Lazio, ha infatti in primo luogo ribadito, a chiare lettere, la sua competenza incidentale a pronunciarsi sulla illegittimità dei provvedimenti emessi dagli organi di giustizia federale e ciò ha fatto rigettando l’eccezione proposta dalla FIPAV – Federazione Italiana di Pallavolo volta a definire il ricorso della Cicolari come “inammissibile in base alla cd. pregiudiziale sportiva stabilita dall’art. 3 del d.l. n. 202 del 2003, tanto vero che l’Alta Corte di Giustizia sportiva ha dichiarato il ricorso, infine instato dalla ricorrente presso di essa, sostanzialmente inammissibile per incompetenza della ACGS, trattandosi di materia di diritti disponibili”

Il TAR al riguardo ha affermato che “la domanda di risarcimento del danno che è di competenza del giudice amministrativo, il quale, può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva a tali fini, senza annullarli, ma dichiarandone la illegittimità incidenter tantum ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. a) n. 1) e lettera z), alla stessa stregua di quanto può effettuare il giudice ordinario nei confronti dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 4 e 5 della LAC, regolatori del rapporto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria".

In secondo luogo, il giudice amministrativo, nel ripercorrere la vicenda che ha coinvolto l’atleta azzurra, ha espresso principi stringenti e chiarificatori in tema di prova testimoniale e del relativo onere di introduzione.

Il Tar ha infatti rilevato che le decisioni assunte dalle Corti Federali sono state rese in maniera del tutto indiziaria ed ha contestualmente censurato la condotta delle medesime Corti per nona vere le stesse ritenuto opportuno disporre l’ingresso nel giudizio di un’importante prova testimoniale “Ciò che desta più perplessità in tali valutazioni è la circostanza che sia stata ritenuta “più” fondata la ricostruzione dei fatti recata dall’esposto del tecnico federale piuttosto che la ricostruzione della ricorrente, laddove potendo essere dirimente l’ingresso testimoniale della collega S.C., nessuna delle Corti ha ritenuto di introdurla in giudizio, osservando invece, queste ultime che tale onere spettasse solo e soltanto alla interessata, mentre trovandosi il giudice, a partire dal Procuratore Federale, dinanzi ad affermazioni contrastanti ben avrebbe potuto chiamare a testimone l’unico soggetto presente ai fatti, anche solo per chiarire i toni del colloquio ed accertare così in maniera equanime ed equilibrata le posizioni delle parti.

A conclusione del ragionamento logico giuridico posto a base della sentenza di condanna, l’autorità amministrativa ha infatti affermato che “Anche il principio di autonomia dell’azione disciplinare sportiva, pure invocato da controparte e citato nelle decisioni impugnate, non pare subisca un vulnus dalla ammissione della prova testimoniale, atteso che se, secondo l’art. 20, comma 3 del Regolamento giurisdizionale del C.O.N.I. “Gli interessati possono chiedere l’ammissione di specifici mezzi di prova” l’art. 71, comma 1 del medesimo atto generale stabilisce che il Procuratore Federale “E’ autonomo nell’esercizio delle sue funzioni” ed al comma 3 prescrive che “Il Procuratore Federale procede...alla audizione dei testimoni, all’acquisizione dei documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell’istruttoria,...”, laddove questi ha esclusivamente sentito la ricorrente, fra l’altro su richiesta della stessa.”

Avv. Federica Ongaro

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Foto: www.gretacicolari.it

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