Istituito il Registro federale provvisorio degli agenti sportivi

In attesa che CONI e FIGC adeguino la normativa in materia di “Registro nazionale degli agenti sportivi” , la Federazione ha ritenuto la necessità di emanare alcune disposizioni transitorie per regolare la materia.

E’ istituito, a far data dalla pubblicazione del presente atto, il Registro federale provvisorio degli Agenti Sportivi vigente sino al 31 dicembre 2018. 


Secondo quanto stabilito dal comunicato ufficiale potranno quindi iscriversi al Registro :


a) cittadini italiani o di altro stato membro UE, in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 e che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3. 2018;


b) i soggetti iscritti al Registro FIGC tra il 1.4.2015 ed il 19.4.2018, che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018.


c) cittadini di altro stato membro UE autorizzati all’esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo nell’ambito federale del paese di provenienza che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018. 



Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2019 l’iscrizione al Registro federale sarà subordinata alle formalità, termini e condizioni previste dagli artt. 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9, 10 DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi. 


I soggetti di cui alla lettera a) sono esentati dal rispetto delle formalità, termini e condizioni di cui al DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi, limitatamente al superamento delle prove abilitative; infatti chi era già in possesso del titolo abilitativo non dovrà sostenere gli esami. 


Gli atti sottoscritti e depositati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza e comunque, in caso di mancata iscrizione nel Registro di cui agli artt. 1 e 6 DPCM 23.3.2018, non oltre il termine del 31.12.2018. Sono fatti, comunque, salvi, gli effetti dei contratti di prestazione sportiva sottoscritti durante il predetto lasso temporale, anche se scadenti in data successiva. 

Vi rimandiamo al DPCM  per la consultazione integrale. 


Sara Messina 
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