I “commercialisti” bocciano la “tax credit sulle sponsorizzazioni sportive”
L’Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport (AICAS) boccia la normativa, in tema di “tax credit sulle sponsorizzazioni sportive“ di cui all’art.81 D.L.n.104/2020 del 14 agosto 2020.
Tale tax credit per le società sportive, non risulta applicabile nei confronti della maggior parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni, che godono della “fiscalità di vantaggio” prevista dalla Legge 398/91.
La tax credit di cui all’art.81 Decreto Agosto, risulta applicabile invece, solamente nei confronti delle società sportive , che nel periodo d’imposta 2019, hanno determinato “ricavi commerciali”di cui all’art.85 Tuir, per un importo minimo almeno fino a 200 mila euro ed importo massimo fino a 15 milioni di euro.
Il beneficio della “tax credit”, consiste in un credito d’imposta pari al 50% dell’investimento ( in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni) effettuato, da imprese , società e lavoratori autonomi, a partire dal 1^ luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nei confronti delle società sportive, per un importo minimo di 10.000 euro.
I Commercialisti Azienda Sport, auspicano che il Decreto attuativo, previsto per rendere operativa la normativa di cui all’art.81 D.L. n. 104/2020, modifichi la stessa , rendendo utilizzabile tale “tax credit” anche alle società sportive, che usufruiscono della Legge 398/91, senza vincoli di ricavi commerciali minimi.
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