Le norme federali sulla vigilanza dell’equilibrio gestionale delle società di calcio


Tesi di Laurea di Jessica Orlarey
Titolo "Le società sportive ed il “doping amministrativo”: la normativa di contrasto in Italia ed in Europa"
Anno accademico: 2011/12

CAPITOLO 1 - LA DUPLICE RILEVANZA DEL “DOPING AMMINISTRATIVO”: ORDINAMENTO PENALE E ORDINAMENTO SPORTIVO A CONFRONTO (un estratto)

Le norme federali sulla vigilanza dell’equilibrio gestionale delle società di calcio
Le norme organizzative interne federali (NOIF) sono il corpus normativo posto alla base dell’organizzazione della FIGC e delle società di calcio che partecipano ai campionati previsti dalle varie Leghe che la compongono. Esse trovano valida giustificazione nell’obbligo generale di vigilanza sull’equilibrio finanziario delle società professionistiche imposto dalla legislazione ordinaria alle Federazioni al fine di garantire un regolare svolgimento dei campionati sportivi.

Allo scopo di ottenere una ricostruzione esaustiva di quella che è la fisionomia assunta dal “doping amministrativo” all’interno dell’ordinamento sportivo federale è necessario rivolgere l’attenzione al Titolo VI delle NOIF denominato “Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle Leghe e delle società professionistiche”. 
All’interno di tale sezione delle NOIF sono messi in rilevanza questi tre aspetti:

a. le funzioni specifiche attribuite alla COVISOC;
b. gli adempimenti di carattere contabile ed informativo nei confronti della COVISOC tassativamente richiesti alle società partecipanti ai campionati organizzati dalla LNP;
c. la previsione a partire dalla stagione 2007/2008 dell’indicatore “VP/DF”, utilizzato dalla COVISOC per monitorare l’equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche.

Per quanto concerne le funzioni che le NOIF hanno specificamente attribuito all’organismo tecnico di vigilanza operante per conto della FIGC, è possibile delinearne un quadro riassuntivo in questi termini: 

- attività consultive per sistemi e modalità di controllo sulla gestione delle società di calcio professionistiche;
- attività di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio a cui consegue il potere di proporre l’attivazione di indagini e procedimenti disciplinari;
- poteri di effettuare ispezioni e controlli mediante verifiche presso le sedi delle società o la convocazione dei componenti degli organi di gestione, amministrazione e vigilanza dei singoli club.
- poteri sanzionatori attraverso cui infliggere ammende e disporre la sospensione dell’erogazione dei contributi federali in caso di violazione dell’obbligo di invio di dati e documenti richiesti ai sensi degli art. 80 e 85 delle NOIF.

Le NOIF hanno inoltre previsto per le società di calcio appartenenti alla LNP l’obbligo di tenere la contabilità secondo quando disposto dalla legge e dal piano dei conti previsto dalla FIGC; inoltre, ogni società sportiva appartenente alle Leghe professionistiche sarà tenuta a fornire periodicamente informazioni alla COVISOC in ordine alla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso la consegna dei seguenti documenti:

1. Bilancio d’esercizio: di norma deve essere depositato alla COVISOC entro quindici giorni dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto dalle disposizioni statutarie. In caso di mancata approvazione, gli amministratori presenteranno alla COVISOC il progetto di bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il termine più breve previsto nello statuto). Unitamente ad esso dovranno esser presentati anche i seguenti documenti: 

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione;
g) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. Relazione semestrale: viene redatta dall’organo amministrativo della società e deve essere presentata alla COVISOC entro tre mesi dalla fine del primo semestre d’esercizio, unitamente alla documentazione aggiuntiva descritta già in precedenza per il deposito di copia del bilancio d’esercizio. La “semestrale” deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.

3. Bilancio consolidato: deve essere consegnato alla COVISOC secondo gli stessi termini e modalità previste per il bilancio d’esercizio da parte delle società sportive “controllanti”.
4. Budget: entro il 30 giugno le società devono presentare delle previsioni di carattere economico-finanziario, i c.d. “budget” appunto, realizzati su base semestrale dall’organo amministrativo e tali da coprire un periodo di 12 mesi destinato a scadere in una data compresa tra il 1 e il 30 giugno dell’anno successivo. I budget vengono così distinti:

a. budget del conto economico;
b. budget del rendiconto finanziario;
c. note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio;
d. note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

5. Report consuntivo: entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre le società dovranno consegnare alla COVISOC il conto economico e il rendiconto finanziario, indicando le cause di scostamento rispetto ai budget depositati e gli interventi correttivi adottati o da adottare in conformità agli obiettivi delle previsioni economico-finanziarie.

6. Emolumenti: le società dovranno, entro 45 giorni dalla chiusura di ogni trimestre (ossia nelle date del 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno), depositare presso la COVISOC la documentazione necessaria che dimostri l’avvenuto pagamento, per il trimestre terminato e quelli precedenti, delle retribuzioni in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Tali pagamenti dovranno effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.

7. Ritenute e contributi: le società dovranno, entro 45 giorni dalla chiusura di ogni trimestre (ossia nelle date del 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno), depositare presso la COVISOC la documentazione necessaria che dimostri l’avvenuto pagamento, per il trimestre terminato e quelli precedenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera riguardanti gli
emolumenti corrisposti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

8. Prospetto VP/DF: le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell’esercizio, ovvero unitamente al deposito del bilancio d’esercizio e della semestrale, devono consegnare alla COVISOC il prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze; la misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della COVISOC. Per le società di calcio appartenenti alla serie C operano tuttavia ancora alcuni dei precedenti indicatori di bilancio previsti prima della stagione calcistica 2007/2008, ossia gli indici RI e PA (equivalenti rispettivamente al rapporto Ricavi/Indebitamento e Patrimonio netto contabile/Attivo patrimoniale).

Per quanto riguarda la novità rappresentata dall’introduzione di un nuovo indice per la valutazione dell’economicità delle società professionistiche (per la precisione quelle appartenenti alla serie A e B), ossia il VP/DF, si può rilevare come in realtà questo cambiamento abbia indebolito il già fragile sistema di vigilanza sulla gestione dei clubs calcistici (riducendo da tre a uno i parametri di misurazione per lo stato di “salute” della gestione economico-finanziaria) e abbia consentito un generale allentamento delle soglie da rispettare, arrivando a considerare in equilibrio società che non avrebbero soddisfatto i precedenti indicatori previsti fino alla stagione 2006/2007.

Al fine di poter aver un quadro completo di quelle che sono state le conseguenze di tale novità apportata dalle nuove norme di organizzazione interna federale, è necessario descrivere quali erano i precedenti indicatori di bilancio utilizzati dalla COVISOC e per quali motivi, a fronte di taluni vantaggi da essi derivanti, il sistema di controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche dimostrava pur sempre numerosi punti di debolezza.
Fino alla stagione 2006/2007 la COVISOC utilizzava i seguenti indicatori di bilancio:

- RI : Ricavi/Indebitamento; *
- PA : Patrimonio netto contabile/Attivo patrimoniale;**
- PD: Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.***

La soglia minima che le società di calcio erano tenute a rispettare per il rapporto RI era stata individuata nel valore di 3 secondo quanto previsto dall’art. 85 delle precedenti NOIF, mentre i valori minimi richiesti per gli altri due rapporti, ossia PA e PD, dovevano esser periodicamente individuati dal Consiglio Federale (come oggi è previsto per il rapporto VP/DF) ed erano stati fissati rispettivamente nelle misure minime di 0,10 e 0,2539.
Il rapporto RI studiava la relazione tra un valore economico di reddito positivo (i ricavi) e un valore finanziario negativo (debiti) ravvisando una potenziale situazione di squilibrio nel caso il rapporto tra i due valori fosse stato inferiore a 3; questo indicatore aveva come obiettivo quello di fissare un limite massimo all’indebitamento delle società di calcio richiedendo che il volume dei loro ricavi fosse almeno equivalente al triplo di quello del loro indebitamento, in quanto si supponeva che in questo modo fosse possibile generare un flusso finanziario sufficiente a garantire il rispetto degli impegni assunti verso terzi. La scelta di questo indicatore di bilancio aveva indotto molti esperti a metter in rilievo fin da subito i vantaggi che la sua adozione avrebbe comportato per una “salutare” gestione delle società di calcio.
In primo luogo avrebbe consentito di identificare il limite all’indebitamento attraverso un parametro interno dato dal volume d’affari generato; in secondo luogo i ricavi e i debiti dell’impresa erano valori non soggetti a complicati processi di stima e facilmente desumibili dai documenti di bilancio, permettendo in questo modo alla COVISOC di esprimere un giudizio immediato sulla situazione economico-finanziaria in cui versava il club.
Ben presto però, accanto a questi punti di forza, gli esperti del settore avevano individuato altrettanti significativi elementi di debolezza relativi all’applicazione dell’indicatore RI; un primo limite era stato individuato nel carente giudizio in ordine alla redditività dell’impresa calcistica dovuto al fatto che, in base alle NOIF in vigore all’epoca, il numeratore del rapporto considerava solo i ricavi da gestione senza porli a confronto con alcuna grandezza di costo o con eventuali ricavi marginali40; un secondo limite derivava dalla mancanza di un vero e proprio giudizio immediato sul livello d’indebitamento (infatti l’indicatore individuava solo un limite oggettivo dell’indebitamento in relazione al volume d’affari generato dal club) il quale si sarebbe avuto se l’esposizione verso terzi non fosse stata vincolata ad un parametro gestionale ma al rapporto Mezzi di Terzi/Patrimonio netto; un terzo punto di debolezza derivava da limiti oggettivi nella composizione dei Ricavi posti al numeratore, in quanto comprendendo all’interno degli stessi la voce delle “plusvalenze” derivanti dalla cessione dei DPC si rischiava costantemente di inserire un elemento spesso oggetto di ampi interventi di manipolazione da parte dei clubs sportivi che avrebbe compromesso la ricostruzione di un quadro veritiero sul fatturato delle imprese calcistiche42; quarto ulteriore limite operava oggettivamente anche in ordine alla determinazione dei debiti posti al denominatore del rapporto, in quanto spesso non venivano considerati ingenti capitali di terzi comunque presenti nel passivo dello stato patrimoniale.
Per quanto concerne gli altri due indicatori, si può osservare che le finalità principali per cui furono introdotti tali rapporti a partire dai campionati 2004/2005 erano quella di consentire, per l’indicatore PA, di esprimere un giudizio sul livello d’indebitamento dell’impresa calcistica e, per l’indicatore PD, quella di monitorare il rapporto tra il livello di capitalizzazione della società e la dimensione dell’investimento in DPC (ossia la posta dell’attivo più significativa per le società professionistiche).
Elementi di debolezza però furono ravvisati anche con riferimento a questi parametri; in primis si era messo in evidenza come il rapporto PD in realtà non fosse altro che una declinazione del rapporto PA e come quindi l’osservanza della soglia minima imposta per quest’ultimo rendeva automaticamente integrata anche quella prevista per il primo; successivamente un ulteriore limite era stato individuato nei costanti effetti distorsivi prodotti su tali indicatori in seguito all’inserimento di plusvalenze “fittizie” o “gonfiate”, le quali da sempre costituivano la posta dell’attivo patrimoniale più significativa nel bilancio delle società di calcio.
Per comprendere meglio la portata degli effetti distorsivi prodotti dall’iscrizione in bilancio, a valori più elevati rispetto a quelli di mercato, delle plusvalenze relative alla compravendita di DPC si propone un esempio su schema grafico semplificato.

 
 

Nella prima tabella la Società A riporta gli esatti valori delle plusvalenze derivanti dalla cessione di DPC e calcolando i due indicatori PA e PD si può notare come essa rispetti le soglie minime richieste dal Consiglio Federale: 
PA = 400/4000 = 0,10
PD = 400/1600 = 0,25

Nella seconda tabella invece la Società A ha iscritto nello stato patrimoniale del proprio bilancio plusvalenze sopravvalutate ( al posto di 1600 si è iscritto 2100) producendo così effetti distorsivi su diversi valori evidenziati in grassetto; ha determinato un aumento del totale dell’attivo patrimoniale e dell’utile dell’esercizio (ai 100 iniziali infatti vanno sommati i 500 conseguiti come guadagno derivante da operazioni su DPC). Se calcoliamo i rapporti PA e PD otterremo valori nettamente superiori alle soglie minime richieste: 
PA = 900/4500 = 0,20
PD = 900/2100 = 0,43

Si conclude la disamina degli indicatori del bilancio utilizzati dalla COVISOC fino alla stagione 2006/2007 prendendo in considerazione un ulteriore problema che tendenzialmente riguardava tutti e tre i parametri fin qui analizzati; le soglie minime spesso non erano un metro di giudizio attendibile in ordine all’equilibrio della gestione delle società di calcio e in molti casi risultavano addirittura “superficiali” in quanto, nonostante alcuni clubs riuscissero a raggiungere i valori richiesti dalle NOIF o dal Consiglio Federale, al loro interno si presentavano difficili situazioni gestionali e di bilancio. L’indicatore che più di tutti aveva manifestato questa sua natura “controversa” era sicuramente il RI. 

Anche in questo caso, si ritiene utile un esempio grafico ai fini di una più esaustiva comprensione del problema.




Confrontando le tabelle e calcolando l’indicatore RI in teoria la Società che manifesterebbe un equilibrio nella gestione economica-finanziaria dovrebbe esser la B, poiché tra i due clubs è l’unica ad aver raggiunto la soglia minima prevista (appunto equivalente a 3). Ma se si osserva bene la Società A mostra una situazione patrimoniale, economica e finanziaria strutturata e gestita molto meglio rispetto a quella della Società B. Dal conto economico emerge che la Società A ha conseguito un volume d’affari più che sufficiente a coprire i costi e gli oneri finanziari che gravano sulla stessa, al punto da conseguire, a fine esercizio, un utile di 500 che permette a sua volta di incrementare il valore del suo patrimonio netto. Al contrario la Società B, nonostante soddisfi la soglia minima richiesta per l’indice RI, presenta una situazione economico-finanziaria alquanto deficitaria; infatti, il livello d’indebitamento di tale club è molto alto (PA = 9000/1000 = 9) ed inoltre i costi e gli oneri finanziari gravanti sulla stessa sono talmente elevati da determinare, a chiusura dell’esercizio, una perdita pari a 2000 la quale non può che influire negativamente sul valore del patrimonio netto. 
Come si è anticipato, allo scopo di porre fine alla fragilità del sistema di controllo della COVISOC sulla base di questi tre indicatori, a partire dalla stagione 2007/2008 per le società di calcio appartenenti alla serie A e alla serie B, è stato previsto un nuovo e diverso parametro di riferimento, ossia il rapporto VP/DF; per le società partecipanti al campionato di serie C, invece, continuano ad operare due dei precedenti indicatori, il RI e il PA. L’indicatore VP/DF, come il precedente RI, mette in relazione tra loro due grandezze diverse: il Valore della Produzione, come risultato positivo presente nel conto economico, e l’Indebitamento finanziario, come voce negativa descritta nello stato patrimoniale. Come il rapporto RI, il nuovo indicatore vuole stabilire un limite oggettivo massimo per l’indebitamento finanziario dei clubs sportivi commisurato però questa volta in relazione al valore della produzione; la soglia minima viene determinata dal Consiglio federale e attualmente risulta essere pari a 3,5 ai fini dell’ammissione della società alla campagna acquisti dei DPC; fin da subito l’indicatore VP/DF aveva manifestato i propri limiti e per molti esperti in materia era stato considerato un vero e proprio passo indietro rispetto alla fragilità che da anni imperversava già nell’ambito dei controlli sulla gestione delle società di calcio professionistiche. Infatti, come già messo in evidenza con riferimento al rapporto RI, tale indicatore non è in grado di esprimere un giudizio immediato sul livello d’indebitamento dei clubs, ma ne individua solo un limite con riferimento a una grandezza economica qual è quella del valore di produzione. 
L’aspetto più preoccupante del nuovo indicatore di bilancio però pare esser la sua ancor più carente efficacia pratica, rispetto ai precedenti parametri, a descrivere la gestione economica-finanziaria delle società professionistiche; il deficit riscontrabile nel rapporto VP/DF parrebbe essere legato al tipo di grandezze prese in considerazione rispettivamente al: 
- Numeratore: il Valore di Produzione48 tende ad essere una grandezza composta da un numero di voci più ampio rispetto a quello che è possibile riscontrare nei Ricavi da gestione. Infatti nel valore di produzione rientrano spesso grandezze di natura meramente economica quali la variazione delle rimanenze o gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni49 che sono facilmente manipolabili; al contrario i ricavi da gestione, essendo il risultato di scambi con soggetti terzi, hanno un valore oggettivo la cui alterazione risulta essere più difficile. 
- Denominatore: risulta comprendere un numero di voci decisamente ridotto rispetto a quelle che erano presenti in quello precedente previsto nel rapporto RI. Nel nuovo indicatore si prendono in considerazione solo i debiti di natura finanziaria
escludendo di fatto quelli che ne rappresentano l’ammontare più significativo all’interno dei bilanci, quali quelli di natura fiscale50, contributiva o nei confronti dei dipendenti. 
A seguito di quanto appena affermato è chiaro che, se all’interno del rapporto VP/DF i valori del numeratore e del denominatore tendono rispettivamente ad aumentare e a diminuire rispetto a quelli previsti nel precedente indicatore di bilancio, prevedere un innalzamento della soglia minima richiesta da 3 a 3,5 non risulta esser un buon sistema per monitorare l’equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche; al contrario, attraverso questo cambiamento di indicatori di bilancio, le NOIF hanno letteralmente favorito l’affermarsi e lo svilupparsi del fenomeno del “doping amministrativo” il quale trova ovviamente “terreno fertile” soprattutto in quelle società che cercano in ogni modo di celare i propri squilibri a livello gestionale e organizzativo per non perdere i numerosi vantaggi secondo quanto previsto dalla normativa federale. Secondo l’opinione prevalente sarebbe opportuno che venissero adottati indicatori in grado di monitorare, all’interno delle società sportive professionistiche, anche l’equilibrio economico e al tempo stesso che siano idonei a rafforzare quello finanziario. A prescindere da tale critica, le nuove NOIF si sono rivelate apprezzabili in ordine alle importanti novità apportate sotto il profilo dell’informativa contabile obbligatoria da presentare alla COVISOC. Finalmente non sono più privilegiati soltanto documenti di carattere consuntivo ma anche di carattere previsionale (si pensi ai budget) e inoltre, le società devono “testimoniare” per iscritto le loro adempienze nei confronti di determinati soggetti (tesserati, dipendenti, Erario, Enti previdenziali, ecc.).

Per contattare l'autore: jessica.orlarey@hotmail.it 

* I ricavi da considerare al numeratore del rapporto venivano individuati in: incassi lordi delle gare, compresi gli abbonamenti e i proventi da sponsorizzazione; i proventi derivanti dalle convenzioni con Enti e società radiotelevisive e altri relativi ad operazioni di pubblicità o concessioni varie; i ricavi, comprensivi delle plusvalenze derivanti dai diritti alle prestazioni dei giocatori (comprensivi di premi di valorizzazione e proventi di compartecipazione) al netto delle perdite (si pensi alle minusvalenze) sopportate per il medesimo titolo; i ricavi derivanti dalla cessione temporanea di diritti alle prestazioni dei giocatori al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; i ricavi derivanti da contributi periodici sia federali, sia dei soci, sia di Enti vari purché corrisposti in via continuativa per almeno tre esercizi. L’indebitamento da considerare al denominatore del rapporto comprendeva tutti i debiti verso terzi di qualsiasi natura eccetto debiti infruttiferi e postergati verso i soci nonché i debiti di compartecipazione ex art. 102 bis NOIF sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l’Erario dovevano indicarsi al netto di eventuali crediti compensabili entro i 12 mesi successivi alla data dell’insorgenza; in caso di rateizzazione dei debiti verso l’Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, ai fini del calcolo dell’indebitamento del club si consideravano solo le rate correnti e quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva; i debiti erano, inoltre, ridotti dell’ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi risultanti dal bilancio alle voci “Disponibilità liquide”e “Altri titoli”. I saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei DPC tra società di calcio italiane se erano passivi venivano compresi nell’indebitamento, mentre se erano attivi determinavano una riduzione del denominatore del rapporto (si ricordi che il saldo netto risultante dalla differenza tra debiti per acquisto e crediti per cessione di DPC doveva esser versato direttamente nei confronti della Lega da parte dei club coinvolti nell’operazione economica, per cui, a seconda dei casi, la società poteva assumere una posizione debitoria o creditizia verso la Lega stessa). 

Per contattare l'autore: jessica.orlarey@hotmail.it


** Il patrimonio netto contabile al numeratore deve essere quello risultante dalle scritture contabili alla voce “Patrimonio Netto” (Attivo patrimoniale – Passivo patrimoniale), comprensivo dei finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso i soci. L’attivo patrimoniale al denominatore è dato dalla somma delle voci “Immobilizzazioni”, “Attivo circolante”, “Ratei e Risconti” risultante dalla contabilità.

*** Il patrimonio netto contabile al numeratore deve essere quello risultante dalle scritture contabili alla voce “Patrimonio Netto” (Attivo patrimoniale – Passivo patrimoniale), comprensivo dei finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso i soci. I DPPC (diritti pluriennali alla prestazione dei giocatori) corrispondo alla relativa voce presente nella contabilità secondo il piano dei conti previsto dalle precedenti NOIF.

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