La Consob richiama i club calcistici quotati

Roma, 4 ott - La Consob richiama le societa' di calcio quotate in Borsa.
La Commissione, infatti, pur riconoscendo ''le specifiche peculiarita' delle societa' di calcio'', chiede ai club di fornire informazioni piu' chiare sui compensi di intermediari e calciatori ''tenuto conto della significativita' che l'ammontare di tali compensi spesso assume''.

La raccomandazione, precisa la Consob nella newsletter settimanale, ''non introduce obblighi normativi ulteriori rispetto all'attuale disciplina'' ma richiama l'attenzione delle societa' di calcio quotate sull'opportunita' di fornire ''una migliore informativa circa i criteri di contabilizzazione seguiti nel caso in cui i contratti stipulati dalla societa' calcistica con gli intermediari prevedano che il pagamento del corrispettivo a favore di questi ultimi sia soggetto ad alcune condizioni, quali ad esempio la permanenza del calciatore presso la societa' ('contratti con compensi condizionati') ovvero nel caso in cui i contratti in esame non prevedano tale condizione ('contratti con compensi non condizionati')''. Inoltre, la Commissione rileva ''l'opportunita' di integrare l'informativa delle societa' calcistiche quotate in merito al trattamento contabile dei compensi variabili eventualmente previsti nei contratti sottoscritti con i calciatori, tenuto conto sia della rilevanza che tali compensi possono assumere, sia del maggiore ricorso a tali previsioni contrattuali riscontrato nell'attuale prassi operativa''.

Per la Consob, le informazioni che i club dovrebbero precisare nelle relazioni finanziarie sono: i contratti con compensi non condizionati sottoscritti con gli intermediari; i contratti con compensi condizionati sottoscritti con gli intermediari; i contratti con compensi variabili sottoscritti dalle societa' con i calciatori.

Infine, la Commissione ribadisce ''la necessita' che le societa' usino la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato, tenendo conto che il preannuncio al mercato di notizie riguardanti accordi vari, che non siano ancora sufficientemente definiti, e' utile solo nel caso in cui sia necessario garantire la parita' informativa. Al di fuori di tale contesto, comunicazioni di questa natura possono alterare il regolare funzionamento del mercato''.
Fonte: Asca

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