Vincolo sportivo: “LIBERI DI GIOCARE” ....non solo a calcio.

Nel mese di Novembre 2013 l'Associazione Italiana Calciatori ha dato il via ad una campagna di sensibilizzazione volta ad ottenere una revisione (abolizione) delle norme relative al vincolo sportivo dei giocatori dilettanti tesserati presso la FIGC.
Parallelamente a detta iniziativa, una rappresentanza politica del governo ha ritenuto opportuno formulare una interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati “affinché vengano presi dei provvedimenti per rivedere il “vincolo sportivo” nel calcio dilettantistico e pensare ad un progressivo abbandono di questo meccanismo per calciatori e calciatrici dilettanti e affinché sia resa definitivamente libera l’attività sportiva degli atleti, come, del resto, già succede nella stragrande maggioranza degli stati europei”.

Il governo italiano non è nuovo a tali iniziative; la questione inerente l’illegittimità del vincolo sportivo per i calciatori dilettanti veniva già sollevata nel 2009 dall´On. Iva Zanicchi e da 33 euro-deputati mediante una interrogazione parlamentare finalizzata alla richiesta di un intervento da parte della Commissione Europea.
Ciò che stride nelle iniziative parlamentari sopra richiamate è aver considerato il vincolo sportivo un limite per i soli atleti dilettanti tesserati con la FIGC.
Il vincolo sportivo è invece una realtà (nefasta) che investe la totalità delle Federazioni Sportive italiane.
Con disposizioni statutarie dal contenuto più o meno armonico, le FSN subordinano infatti lo svolgimento dell’attività sportiva degli atleti dilettanti, o comunque non professionisti, al “tesseramento”, procedura con la quale si costituisce di fatto il vincolo sportivo nei confronti di una associazione o società sportiva.
Con la sottoscrizione del tesseramento l’atleta si obbliga a praticare l’attività sportiva esclusivamente nell’interesse dell’associato (società o associazione sportiva) assumendosi contestualmente l'impegno di non praticare il medesimo sport con altro sodalizio, salvo il consenso dell’associato vincolante, per un periodo di tempo oltremodo irragionevole che varia da federazione a federazione.

Per rendere l'idea dei tempi medi di durata del vincolo si richiamano ad esempio:
- l’art. 5 statuto Federazione Italiana Pallacanestro: “L’atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nel quale compie il 12° anno di età si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento fino al raggiungimento di quanto previsto ai commi [2] e [3] del presente articolo. [2] [3] e Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nel quale compie il 21° anno di età.
- l’art. 10 statuto Federazione Italiana Pallavolo: “2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale. 3. Al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2 il vincolo ha durata dalla data del tesseramento fino al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il 24° anno di età”;
- l’art. 5 statuto Federazione Italiana Nuoto “Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società è tempora-neo e la sua durata è pari a otto intere stagioni agonistiche. Il vincolo si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell’atleta da comunicarsi almeno nell’arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo;
- l’art.. 12.2. Federazione Italiana Baseball Softball “Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali.

Un tale vincolo racchiude in sè, come già da più parti ritenuto, profili di illegittimità costituzionale (a titolo non esaustivo ma rilevante per la stretta correlazione con l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva, emerge la dubbia compatibilità con il diritto ad esprimersi liberamente nelle formazioni sociali sancito nell’art. 2 Cost.), di contraddizione con la normativa comunitaria ( riferimento particolare alla libera circolazione dei lavoratori art 48 UE) e soprattutto di profonda antitesi con i contenuti della Carta Olimpica.
A fondamento dell’ordinamento sportivo internazionale, detta Carta pone infatti il principio per cui la pratica sportiva “è un diritto dell’uomo ed ogni individuo deve avere la possibilità di praticare uno sport in base alle proprie necessità”.

Purtroppo, tale possibilità nella realtà dell’ordinamento sportivo italiano risulta sempre più spesso compromessa dai meccanismi patrimoniali radicatisi nel corso del tempo all’ombra del vincolo sportivo.
Non raramente capita, infatti, che giovani atleti dilettanti siano costretti a rimanere vincolati con un sodalizio sportivo per l’impossibilità economica di far fronte, con risorse proprie o di terzi (nella specie sodalizi interessati a valorizzare maggiormente l’atleta), alla prassi non sempre lecita ed eticamente apprezzabile nota, nel linguaggio volgare, come “riscatto” del cartellino.

Occorre infatti precisare che lo scioglimento anticipato del vincolo sportivo è consentito di diritto solo in presenza di circostanze eccezionali, strettamente connesse alle vicende inerenti la vita della società/associazione sportiva (cessione, fusione, estinzione, rinuncia al titolo sportivo etc. etc) o per rilascio del nulla – osta da parte del sodalizio vincolante che, per l’appunto, viene concesso esclusivamente a fronte del pagamento di una somma di denaro.
Pertanto, ove l’atleta dilettante, desideroso di cambiare ambiente per motivi tecnici e/o personali, non sia nelle condizioni di corrispondere quanto richiesto (arbitrariamente) dal sodalizio di appartenenza, non otterrà lo svincolo; con la conseguenza che si troverà costretto a rinunciare per mesi allo svolgimento dell'attività sportiva o addirittura ad abbandonarla definitivamente.

Il fenomeno sopra descritto è sempre più diffuso nell'ordinamento sportivo italiano ed è il risultato della enfatizzazione distorta del principio di patrimonializzazione dell’atleta dilettante formalizzato nei regolamenti e negli statuti dalle FSN.
Secondo le normative federali attualmente in vigore è infatti previsto espressamente che in caso di scioglimento anticipato del vincolo, o alla scadenza del periodo di vincolo obbligatorio, l’atleta pos-sa instaurare un rapporto associativo con un sodalizio diverso da quello di provenienza previo il versamento in favore di quest’ultimo di un indennizzo economico che contemperi gli interessi delle parti (in tal senso e a puro titolo esemplificativo si rimanda a: 1) RAT FIPAV art. 33. Se l’atleta intende chiedere il tesseramento con altro associato, deve formulare apposita richiesta all’associato di appartenenza e all’Ufficio Tesseramento entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, utilizzando la modulistica predisposta dalla FIPAV. Contestualmente alla richiesta, l’atleta deve versare all’associato di appartenenza l’indennizzo nella misura fissata dal Consiglio Federale, dando prova dell’avvenuto pagamento all’Ufficio Tesseramento FIPAV”; 2) Regolamento Organico FIBS :“Lo svincolo (unilaterale) comprende: - Premio di addestramento e formazione tecnica, dai 18 anni d’età. - Indennità di preparazione, dai 14 anni ai 17 anni”.
I sostenitori del vincolo sportivo affermano che tale sistema patrimoniale sia l’unico in grado di ga-rantire un recupero delle spese sostenute nel corso degli anni per la valorizzazione e la crescita dell’atleta dilettante ed in conseguenza un modo per garantire la sopravvivenza stessa dei sodalizio sportivi.

Ritengo, tuttavia,doveroso evidenziare che la maggior parte dei sodalizi sportivi affiliati alle FSN non si fa carico di particolari spese nell’interesse dei suoi tesserati; gli atleti vincolati si trovano infatti a versare annualmente una quota associativa (spesso non irrisoria) provvedendo personalmente alle spese per il rilascio dei certificati medici, per le terapie fisioterapiche nonché per l’acquisto del materiale accessorio (borsone, tuta, scarpe).
E' ormai pertanto evidente che il vincolo sportivo ed il conseguente principio di contemperamento degli interessi economici sopra descritto abbia in realtà perso la sua originaria funzione; lo stesso si palesa più che altro come un vero e proprio mezzo di coercizione a danno dei giovani atleti dilettanti.

Dott.ssa Federica Ongaro
Consulente legale sportivo e agente sportivo Lega Pallavolo serie A

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