Società sportive dilettantistiche: eliminata la distinzione tra sponsorizzazioni e pubblicità per il versamento IVA

A partire dal 13 dicembre 2014 la percentuale di detrazione per il versamento IVA derivante dai proventi commerciali di pubblicità e/o sponsorizzazione per associazioni (in genere), pro loco e società sportive dilettantistiche che abbiano optato per l’adesione al regime 398/91 (in esito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre scorso del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014) verrà parificata al 50%.

E' stata ufficialmente eliminata la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione in termini di versamento di IVA per gli Enti Non Profit che avessero optato per il regime disciplinato dalla L. 398/91: non più rispettivamente 50% e 90%, ma 50% per entrambe, con conseguente diminuzione di contenziosi sul tema.

Di seguito riportiamo il testo del nuovo art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 così come modificato in esito dall’art. 29 del sopra citato Decreto Legislativo.

Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- (Omissis).
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
(Omissis).

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