Focus sull’attuale normativa relativa ai diritti audiovisivi in Italia e nei cd. Big Five.


Attualmente l’Italia adotta un sistema in materia di diritti audiovisivi peculiare che, come testimonia la stretta attualità, pare essere vicino ad un’ulteriore evoluzione.
Da tempo, infatti, si discute dell’intenzione del legislatore di modificare l’attuale assetto normativo, già nel prossimo futuro, per raggiungere un diverso sistema di distribuzione dei ricavi tra i club.
Facciamo una breve premessa sulla natura dei diritti tv nel calcio.
In passato, le società di calcio erano ritenute le uniche titolari dei diritti di sfruttamento relativi agli eventi sportivi disputati nello stadio di casa e, perciò, erano legittimate a commercializzarli singolarmente.

La cessione individuale dei diritti audiovisivi, tuttavia, creava grossi squilibri e disparità di ricavi, soprattutto tra i grandi club, da una parte e le società medio-piccole, dall’altra.
Attualmente, il decreto legislativo n. 9 del 2008 ha definitivamente dato attuazione alla legge cd. Melandri-Gentiloni, segnando, così, il passaggio ad un sistema caratterizzato da una contitolarità dei diritti audiovisivi in capo (i) alle società di calcio (autori – in senso stretto – dell’evento sportivo) e (ii) all’ente preposto all’organizzazione della competizione sportiva (e.g. Lega Serie A, Lega Serie B), cui è oggi affidato il compito di commercializzare in via esclusiva tali diritti con gli operatori presenti sul mercato nazionale e internazionale*, secondo le linee guida stilate da AGCOM e AGCM.
Infatti, la centralizzazione delle vendite ha costituito un’importante deroga alla disciplina antitrust che può ritenersi consentita solo in via eccezionale, nel momento in cui è garantito un efficace sistema di controllo e di verifica ad opera delle istituzioni competenti (in primis l’AGCM).
La Lega interessata procede, quindi, alla commercializzazione dei diritti tv del campionato, con la predisposizione di diverse offerte.

Per effetto delle nuove tecnologie, risulta essere decisamente più conveniente suddividere i diritti in differenti procedure competitive cd. pacchetti anziché cedere tutti i diritti ad un solo interlocutore.
In tal modo si massimizzano i profitti di un medesimo evento, i cui diritti vengono ceduti ad una pluralità di soggetti diversi (i contratti di licenza durano al massimo tre anni).
Ai sensi della Legge Melandri, la Lega deve predisporre più pacchetti, equilibrati tra loro, che non potranno essere tutti acquisiti da un solo operatore.
È inoltre vietato acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, perché deve essere assicurata la presenza di più operatori del settore.
Per i motivi sopra esposti, anche i pacchetti sono approvati dall’Autorità per le Comunicazioni e dall’Antitrust, a seconda delle differenti modalità di fruizione dell’evento sportivo (e.g. free o pay, satellite o digitale terrestre o mobile).

Un altro aspetto importante riguarda la mutualità, infatti, una quota delle risorse viene destinata allo sviluppo dei settori giovanili, per la valorizzazione delle categorie dilettantistiche, la sicurezza degli stadi e il finanziamento, ogni anno, di almeno due progetti di rilevanza sociale a sostegno di sport diversi dal calcio.
Ciò posto, andiamo a spiegare come i proventi derivanti da tali diritti vengono ripartiti.
La Lega Serie A ha così approvato l’attuale regolamento, conformandolo** al disposto dettato dal decreto n. 9 del 2008 (ma, a breve, si attende un’ulteriore riforma), tale per cui i proventi vengono oggi ripartiti con i seguenti criteri:

(i) 40% in parti uguali tra le società;
(ii) 30% in base ai risultati sportivi (con riferimento per un 5% all’anno in corso, un 15% dei risultati nel quinquennio precedente e un altro 10% in base alla tradizione sportiva);
(iii) 30% in base al bacino d’utenza (il 25% sulla base dei sostenitori di ciascun club e il restante 5% sulla base della popolazione del comune ove il club ha la propria sede).

Quest’ultimo criterio, tra l’altro, è stato per lungo tempo materia di scontro all’interno della Lega, ed in particolare tra quei club di Serie A, definiti “grandi” (i.e. Juventus, Napoli, Roma, Milan ed Inter) da una parte e tutte le altre società militanti nella Massima Serie (lasciamolo in italiano), dall’altra. Alla fine le parti sono addivenute ad un accordo sulla base della riduzione del peso dell’Auditel, ridotto al 16% rispetto alla norma contenuta nella delibera iniziale della Lega.

Guardando al di fuori dei nostri confini, la negoziazione collettiva dei diritti televisivi è stata dichiarata legittima dalla Commissione Europea con numerose decisioni (Champions League 2003; Bundesliga 2004; Premier League 2006) anche se, come vedremo, ancora oggi non rappresenta il sistema utilizzato nei cinque maggiori campionati europei (esposti in rigoroso ordine di ranking Uefa), conosciuti anche come i Big Five.
In Inghilterra, il primo mega accordo sottoscritto dalla FAPL (Football Association of Premier League) con un’emittente televisiva (i.e. laBSkyB di Rupert Murdock) risale al 1992.
L’attuale meccanismo di ripartizione dei ricavi distingue anzitutto tra i ricavi (i) nazionali, (ii) esteri.

I primi, vengono suddivisi con i seguenti criteri:

- 50% in parti uguali;
- 25% in base al numero di volte che una squadra viene trasmessa in diretta;
- 25% in base alla classifica dell’anno in corso.

I ricavi esteri, invece (che costituiscono quasi il 40% del totale), viene ripartito in parti uguali tra i diversi clubs (favorendo moltissimo le società “minori”).
In Spagna, è ancora vigente la negoziazione soggettiva in capo alle singole società.
Tale sistema finisce per rimarcare ancora una volta il divario tra le due grandi di Spagna (i.e. Barcellona e Real Madrid), che da sole sono in grado di raccogliere il 50% del totale e tutte le altre.
Lo stato dei fatti ha portato La Liga a prendere provvedimenti e riformare i metodi di ripartizione dei ricavi dalla prossima stagione.

In Germania, il sistema è centralizzato, con la particolarità di una forte mutualità delle serie professionistiche nei confronti di quelle dilettanti.
La Deutsche Fussball Liga detiene e vende i diritti, assegnando il 79% del totale alla Bundesliga e il restante 21% alla seconda divisione.
Ciascun campionato, a propria volta, ripartisce i proventi distribuendo metà delle risorse in parti uguali ai vari clubs, e metà in base ai meriti sportivi.
Infine, la Francia, dove vige la commercializzazione collettiva dei diritti televisivi (Legge Lamour del 2003).
La parte maggioritaria delle risorse è distribuita in parti uguali tra le società, mentre circa il 5%viene devoluta allo Stato per promuovere e finanziare i settori giovanili, e solo una parte residuale viene assegnata sulla base dei risultati sportivi.

Insomma, se – come pare –, a breve assisteremo all’introduzione della nuova riforma sulla distribuzione dei diritti televisivi, molto probabilmente questa stabilirà meccanismi per ridistribuire le risorse in maniera maggiormente equa tra i club (secondo un effetto che alcuni hanno già ribattezzato “Robin Hood”), sulla falsariga di quanto già accade in altri Paesi.

Domenico Filosa
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* DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008 n. 9 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio, n. 27). – “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”.
Art. 3,
“1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2”.
2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo”, disponibile all’indirizzo:
http://www.agcm.it/component/joomdoc/normativa/concorrenza/Dlgs9-2008.pdf/download.html.


** Cfr. Statuto - Regolamento Lega Professionisti Serie A, disponibile all’indirizzo:
http://www.legaseriea.it/assets/legaseriea/pdf/Regolamento-Lega-Serie-A_approvato-dall-assemblea-1-luglio-2010.pdf.
Art. 1, 3, lett. k “in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza”.
Art. 9, 4,lett. m: “la predisposizione, lʹapprovazione, la modificazione e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto e in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega di Serie A, nonché dellʹofferta al mercato e delle relative procedure di valutazione e accettazione”.
Art. 9, 8, b, 2: “determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti da commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi: maggioranza qualificata di tre quarti degli aventi diritto di voto”.
Art. 19 (Criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi): “(…) le Risorse Economiche residuanti dopo le prededuzioni, di cui sub 1) (di seguito, per brevità, le le Risorse Economiche Nette) sono ripartite tra le società di Serie A come segue: a. la percentuale del 40% (quaranta percento) delle Risorse Economiche Nette è attribuita in quote uguali a tutte le società partecipanti al Campionato di Serie A; 25 b. la percentuale del 30% (trenta percento) delle Risorse Economiche Nette è attribuita in base al cosiddetto Bacino di utenza, secondo le seguenti percentuali e modalità (…)”.

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