Legge di Bilancio 2018: la Controriforma degli Agenti FIFA


Non è durata neanche tre anni la riforma della disciplina degli Agenti FIFA, denominati, peraltro, Intermediari dal 2015, anno di entrata in vigore dell’ultima versione delle FIFA Regulation on Working with Intermediaries*, che sancì, di fatto, una liberalizzazione estrema nell’accesso alla professione**.
La norma, emanata dalla massima confederazione calcistica mondiale e recepita dalla FIGC senza colpo ferire, è oggi destinata ad una precoce estinzione giuridica, a causa di un articolo della Legge di Bilancio 2018***, che reintroduce, fra le altre cose, il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, al quale ci si può iscrivere soltanto dopo una prova abilitativa di accesso alla professione.
La tenuta del Registro sarà stata affidata non più alla nostra Federcalcio, bensì al CONI, che dovrà quindi certificare il possesso, in capo agli aspiranti Agenti, di specifici requisiti professionali e morali, necessari per l’esercizio dell’attività. L’avocazione al CONI del compito di istituire un Registro Nazionale degli Agenti Sportivi si spiega, in parte, con l’estensione del campo applicativo della legge in questione, che varrà non solo per il calcio, ma per tutto lo sport professionistico italiano.
Una Controriforma di cui si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la novella della FIFA, che aveva eliminato, ad una ad una, le barriere d’accesso alla professione, compreso l’esame abilitativo, non soltanto ripristinato, bensì redivivo in capo a chi l’aveva già superato. Difatti, con la Legge di Bilancio 2018 viene fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015, tale per cui gli Agenti abilitati dalla FIGC prima di quella data potranno iscriversi al Registro del CONI.
Non anche, di conseguenza, i soggetti iscritti all’Elenco autocertificativo, rimasto in vigore sino allo scorso 31 dicembre.
Sul punto, la norma non ammette eccezioni, e dispone la nullità dei contatti stipulati da atleti e società avvalendosi di soggetti non iscritti al Registro, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.
Quest’ultima postilla ha l’effetto di includere, secondo un’interpretazione per così dire estensiva della norma****, che sposiamo peraltro senza alcuna riserva, la figura dell’avvocato iscritto al relativo Albo professionale nel novero dei professionisti idonei ad assistere atleti e società, esonerando lo stesso dal sostenimento della suddetta prova abilitativa.
Ad oggi, l’unica cosa davvero incerta sono i tempi tecnici entro i quali verrà data attuazione alla Legge di Bilancio 2018, posto che, sotto il profilo sportivo, il CONI ha sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma – quindi, entro il 1° marzo di quest’anno – per disciplinare, con proprio regolamento, i casi di incompatibilità e il relativo regime sanzionatorio.
Compito del Presidente del Consiglio dei Ministri, invece, stabilire, con decreto, le modalità di svolgimento delle prove abilitative, così come il dettaglio degli ulteriori aspetti relativi all’istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
La sessione di Calciomercato che sta per concludersi è destinata, dunque, ad essere l’ultima in cui troverà applicazione la deregulation voluta dalla FIFA.
Dopo quasi tre anni, infatti, si tornerà all’antico, il che, in casi come questo, è da considerarsi, senza ombra di dubbio, un passo in avanti in vista di una disciplina più equa e rispettosa della professionalità degli Agenti.

Avv. Carlo Rombolà


*https://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/36/77/63/regulationsonworkingwithintermediariesii_neutral.pdf
** Cfr, fra gli altri: http://www.sportbusinessmanagement.it/2015/12/intermediari-fifa-e-necessario-un-nuovo.html
*** http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205
**** Cfr, fra gli altri: https://www.tuttomercatoweb.com/l-avvocato-del-diavolo/gli-agenti-e-le-regole-che-verranno-tutti-gli-aspetti-da-chiarire-1063443

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