L’istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi


di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Tra le novità contenute nella legge di bilancio per il 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 2051*, definitivamente approvata dal Parlamento a fine dicembre 2017, si segnala l’istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi.

In particolare il comma 373 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini:

a) della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica;
b) del trasferimento di tale prestazione;
c) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto Registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato con danne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità.
È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi**.

Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.
Si rammenta che, nel 2015, per il recepimento della direttiva Fifa era stato abolito l’elenco in cui erano iscritti gli Agenti Fifa abilitati all’esercizio della professione, elenco detenuto dalla FIGC*** che era anche responsabile dei relativi esami di abilitazione****.

Oggi a distanza di quasi tre anni dalla deregulation del 2015, periodo in cui chiunque ha potuto rappresentare un calciatore e/o una società in un trasferimento semplicemente versando una quota da intermediario alla FIGC viene reintrodotta la figura del procuratore sportivo mediante la istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi nel quale verranno reintegrati con effetto immediato gli ex agenti Fifa. Per le nuove iscrizioni occorrerà, quindi, superare una prova abilitativa diretta ad accertare l’idoneità allo svolgimento dell’attività di procuratore sportivo intendendosi come tale il soggetto che - anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo - professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una società sportiva e/o un calciatore, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati. L’attività di procuratore sportivo si sostanzia, dunque, nella prestazione di servizi di assistenza e rappresentanza a favore di una società sportiva e/o di un calciatore, finalizzati alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un calciatore e una società sportiva o alla conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due società sportive*****.

Attualmente gli effetti del contratto di rappresentanza sottoscritto tra un club e un procuratore sportivo per il tesseramento di un calciatore che cessano automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro tra calciatore e club, sono soltanto quelli relativi alle prestazioni non ancora maturate e ancora da eseguire alla data della cessazione del predetto rapporto di lavoro. Ad es. se il procuratore sportivo ha diritto ad un compenso per ciascuna stagione sportiva del calciatore alle dipendenze di quel club, potrà maturare solo il diritto ai compensi per le stagioni o comunque il periodo precedente alla cessazione del rapporto di lavoro club/calciatore. Se invece il compenso del procuratore sportivo era contrattualmente previsto al verificarsi del semplice evento del tesseramento del calciatore, egli conserverà tale diritto anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro del calciatore.
Si evidenzia che l’attuale Regolamento, come richiesto dalla FIFA, riguarda solo il contratto di rappresentanza che un procuratore sportivo conclude con un club o con un calciatore; pertanto, ogni eventuale rapporto professionale intrattenuto da un allenatore con un rappresentante di sua scelta, esula dal perimetro dal Regolamento, anche se la giusta attenzione dovrà essere posta sulla eventualità - ad esempio - dell’esistenza di un conflitto di interessi del procuratore sportivo che sottoscriva un contratto di rappresentanza con un calciatore allenato da un allenatore suo rappresentato.

Claudio Sottoriva

* Recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata sulla G.U. n.302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62.

** L’attuale Regolamento FIGC (vedi nt. 4) prevede (all’art. 6) che nel contratto di rappresentanza debba essere indicato il corrispettivo dovuto al procuratore sportivo e, nel caso in cui i servizi del procuratore sportivo siano svolti nell’interesse di più parti, anche chi è tenuto al pagamento. Il corrispettivo per i servizi di un procuratore sportivo può essere stabilito in una somma  forfettaria ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal procuratore sportivo  o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva,  nel rispetto delle norme tributarie applicabili, e indicandone termini e modalità di pagamento  nel contratto di rappresentanza. 
Le parti, nello stabilire l’entità del corrispettivo dovuto al procuratore sportivo, possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione:
i) l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al procuratore sportivo per l’assistenza fornita a un calciatore o a un club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un calciatore e una società sportiva non deve eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del calciatore;
ii) l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al procuratore sportivo per l’assistenza fornita ad una società sportiva per la conclusione di un accordo di trasferimento di un calciatore non deve eccedere il 3% del valore del trasferimento.
Nessun corrispettivo è dovuto al procuratore sportivo da un calciatore che sottoscriva un  contratto ai minimi federali, né da un club nel caso in cui il contratto di rappresentanza sia  relativo al tesseramento di un calciatore non professionista.

*** L’iscrizione al Registro FIGC è subordinata all’assenza di condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni, e inoltre è subordinata all’assenza di procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC. Oltre alle condanne per frode sportiva, reato che nonostante la lievità della pena è comunque particolarmente grave nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il Regolamento fa riferimento non già alla posizione soggettiva, bensì alla tipologia di reato, ritenendo rilevanti ai fini della preclusione alla iscrizione  unicamente i reati particolarmente gravi commessi dal procuratore sportivo, qualificandosi per tali quelli che abbiano una pena edittale superiore nel massimo a cinque anni.
La previsione di questo limite consente di evitare riferimenti alle singole fattispecie criminose, e di prevedere come preclusione soltanto la condanna definitiva per reati particolarmente gravi, e ciò al fine di non penalizzare eccessivamente chi si trovasse ad aver subito una condanna ad una pena detentiva, magari anche superiore a due o a tre anni, ma per reati di minore allarme sociale. Tanto per fare un esempio i reati più comuni come ad esempio il furto semplice, la truffa semplice, l’appropriazione indebita, possono anche comportare pene detentive superiori a tre anni, ma non hanno pene edittali superiori a cinque anni nel massimo,  se non per fattispecie  particolarmente gravi, e dunque non sono considerati come preclusivi alla iscrizione nel Registro.
Quanto all’assenza di procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC, attualmente è previsto che il procuratore sportivo che richiede l’iscrizione nel Registro deve avere scontato o comunque eseguito completamente ogni sanzione disciplinare che abbia eventualmente subito in precedenza (ad es. come agente o anche come dirigente, tesserato ecc.) e non abbia quindi sospensioni o sanzioni monetarie ancora da scontare nell’ambito dell’ordinamento federale. Inoltre alla data della domanda di iscrizione non dovranno essere aperti, ossia non deve essere intercorso un deferimento ritualmente notificato,  procedimenti disciplinari nei suoi confronti, poiché altrimenti se ne dovrà attendere la chiusura.

**** In particolare, il 1° aprile 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina l’attività di “procuratore sportivo” (il “Regolamento”).
Il Regolamento FIGC è ispirato ai c.d. standard minimi indicati dalla FIFA, con alcune particolarità dovute alla realtà nazionale e alla necessità di essere coordinati almeno con le altre federazioni europee.
L’emanazione del Regolamento consegue ad una delibera risalente al Congresso 2014 con la quale la FIFA ha abolito la licenza per gli agenti dei calciatori e ha provveduto a deregolamentare la materia limitandosi ad indicare alcuni principi generali minimi che ciascuna Federazione è tenuta ad adottare per disciplinare a livello nazionale l’attività di procuratore sportivo,  o intermediario come viene definito dalla FIFA. La FIGC, al pari delle altre federazioni europee, ha mantenuto comunque un sistema di registrazione dei procuratori sportivi, istituendo un registro (il “Registro FIGC”) nel quale vengono iscritti, a domanda, coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l’attività di procuratore sportivo.

***** Cfr. artt. 1 e 2 dell’attuale Regolamento per i servizi di procuratore sportivo; ai sensi del successivo art. 3 è previsto che “3.1. Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la      stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o  verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati preso la FIGC. 3.2 Non possono svolgere l’attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti,   calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti  professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate. 3.3 In nessun caso la validità di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società  Sportiva o il trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive, può essere subordinata alla  conclusione o alla validità di un Mandato o all’impegno di una parte contraente di affidare un  Mandato a un determinato Procuratore Sportivo. 3.4 Il contratto concluso tra una Società Sportiva e un Calciatore ovvero tra due Società Sportive  per il trasferimento di un Calciatore deve fare espressa menzione delle generalità del  Procuratore Sportivo dei cui servizi si sono eventualmente avvalsi i contraenti, ovvero indicare  espressamente che nessun Procuratore Sportivo ha partecipato alla definizione del contratto”.

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