Le modifiche alle N.O.I.F. approvate dal Consiglio Federale della FIGC il 30 gennaio 2019

di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

In data 30 gennaio 2019, il Consiglio Federale della FIGC ha approvato una serie di modifiche alle NOIF che riguardano principalmente:

- l’ordinamento dei campionati delle diverse categorie organizzati dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile;
- il sistema sanzionatorio;
- la tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare.

Art. 49 - Ordinamento dei Campionati

L’art. 49 è stato completamente riscritto e prevede, tra l’altro, il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti Serie A: Girone unico di 20 squadre.
b) Lega Nazionale Professionisti Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del 
Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia. Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B. Le squadre classificate al 1°, 2°e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A. Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.
Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro. Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B. 
La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di playoff tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. 

Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi; b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite; c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; d) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; e) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; f) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; g) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; h) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.

E’previsto che per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B sia articolato in un girone unico a 20 squadre e - in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B pari a 19 squadre - l’integrazione dell’organico sia effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società. Laddove, all’esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l’organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell’organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale. 

Art. 90 – Sistema sanzionatorio

L’art. 90 delle NOIF, che disciplina il sistema sanzionatorio, è stato modificato con l’inserimento del comma 6) che prevede che - salvo quanto disposto dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva - in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all’art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L’atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

Art. 62 - Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare  

L’art. 62 delle NOIF è stato in più punti modificato per assicurare il miglior coordinamento della normativa. In particolare è stato previsto che, prima dell’inizio della gara, il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, debba ordinare all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall’arbitro .

Il pubblico deve essere essere informato con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L’arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall’arbitro.
Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l’arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

L’arbitro deve comunicare la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico deve essere contemporaneamente essere informato con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro può insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell’ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall’arbitro.
Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8) e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall’arbitro.

L’arbitro deve comunicare la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico deve essere contemporaneamente essere informato con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

Claudio Sottoriva


* Il comma 3) dell’art. 62 prevede che “Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

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