Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società del settore dilettantistico


A cura di Cataldo Bevacqua Agente Sportivo FIGC

Visto l’art. 27 dello Statuto Federale, con il C.U. 118/A del 16/05/2019, il Consiglio Federale delibera:

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. (LEGA NAZIONALE DILETTANTI).
La data di deposito telematico, apposizione della Firma Elettronica, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 29 maggio 2020 (ore 19.00).
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° Luglio 2019 a martedì 31 Marzo 2020 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti”
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da lunedì 1° Luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.
- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi
(art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C5
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). (VEDI SOPRA)
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..( COME SOPRA)
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).( COME SOPRA)
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da lunedì 1 luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all’estero

a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 gennaio 2020, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. (COME SOPRA)
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro venerdì 31 gennaio 2020, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro martedì 31 marzo 2020, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

- b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)Le liste di svincolo da parte di società

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)

Liste di svincolo suppletive:

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da mercoledì 1° luglio 2020.
9) Termini e modalita’ per l’invio delle liste di svincolo di calciatori “giovani”

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giovedì 12 dicembre 2019.

10) Termini e modalita’ per le variazioni di attivita’

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)

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