Contratti di sponsorizzazione sportiva: applicazione del “principio dell’inerenza fiscale”.

di Antonio Sanges
Relativamente ai contratti di sponsorizzazione sportiva , la Sentenza della Corte di Cassazione n. 27.198 del 22 dicembre 2014, riapre il “dibattito giuridico - fiscale” relativo al “principio dell’inerenza” di cui all’art. 109 del Tuir.
Tale interessante sentenza rileva che : “ laddove si stiano considerando le spese strettamente necessarie alla produzione di reddito d’impresa (comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale, ed in quanto tali possono ritenersi intrinsecamente inerenti all’attivita’ d’impresa) , l’Amministrazione Finanziaria deve obbligatoriamente provare l’inesistenza del nesso dell’inerenza di cui all’art. 109 del TUIR”. (fonte www.Iltributo.it)
1) Contratti di sponsorizzazione sportiva : l’importanza della “redazione dettagliata e circostanziata dei contratti dell’azienda sponsor” di cui alla Sentenza della Commissione Tributaria di Cremona n. 182/14.
Secondo i giudici tributari della Commissione Provinciale di Cremona, la redazione dettagliata e circostanziata di un contratto di sponsorizzazione sportiva dimostra il diritto dell’azienda sponsor di portare in deduzione i costi sostenuti per la sponsorizzazione di un associazone sportiva dilettantistica. ( Fonte Fiscal Focus Info del 05 gennaio 15).
Ai fini dell’applicazione del concetto di inerenza di cui all’art. 109 del TUIR, il Collegio ha ritenuto rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso , il materiale fotografico prodotto dall’azienda sponsor in quanto indicativo dell’inerenza all’attivita’ d’impresa della sponsorizzante per le prestazioni svolte.
Il contratto di sponsorizzazione : aspetti civilistici.
I contratti di sponsorizzazione rientrano nella definizione di contratti pubblicitari e si differenziano da questi ultimi poiché il messaggio pubblicitario si realizza attraverso il collegamento tra il nome, il marchio dello sponsor, la figura, la fama e l'impresa dello sponsorizzato.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (non disciplinato cioè dal codice civile) e va ricondotto nella fattispecie della vasta categoria dei contratti di pubblicità.
A differenza dei contratti di pubblicità, dove oggetto del negozio è la “mera diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio”, nella sponsorizzazione le società sportive cedono all’azienda sponsor il diritto di abbinare il proprio marchio (o il proprio prodotto alla manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata) in maniera tale che quest’ultima possa sfruttarne il richiamo e la notorietà presso il pubblico, per comunicare un’immagine forte e positiva del proprio marchio e amplificarne così, in maniera indiretta, le vendite.
I requisiti del contratto di sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione, seppur atipico e libero nella forma, presenta dei requisiti che la dottrina ha individuato con sufficiente precisione e in assenza dei quali si è in presenza d’altre fattispecie giuridiche diversamente inquadrabili.
Tale contratto risulta essere, un contratto a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso.
Non è ipotizzabile, cioè, un contratto di sponsorizzazione a carattere gratuito in cui il soggetto detto sponsorizzato (la società sportiva) cede all’azienda sponsor i diritti d’abbinamento del proprio marchio, senza la corrispondente richiesta di una somma di danaro o di un’utilità economica (anche sotto altre forme, come beni o servizi prodotti dall’azienda sponsor).
La sponsorizzazione è, altresì, un contratto consensuale che trova la sua perfezione con la semplice manifestazione di volontà delle parti, ed è da quel momento pienamente vigente ed operativo.
Non è richiesta la forma scritta, ma come tutte le fattispecie di accordi complessi, è consigliabile sia stipulato per iscritto almeno ai fini probatori. Ma la forma scritta appare opportuna anche per quanto attiene ai fini fiscali: infatti, in presenza di prove documentali, i costi della sponsorizzazione sono deducibili interamente nell’esercizio e detraibili per la relativa imposta sul valore aggiunto.
Contratto di sponsorizzazione quale obbligazione di mezzi e non di risultato.
Altro aspetto di particolare importanza, che non sempre è rimarcato con la necessaria evidenza, è che il contratto di che trattasi comporta per la società sportiva un’obbligazione di mezzi e non già di risultato.
Pertanto, chi organizza una manifestazione è tenuto a fornire allo sponsor la visibilità contrattata, rispettando gli accordi in materia di spazi promo-pubblicitari, a quest’ultima riservati, di citazione nei comunicati ufficiali, nelle brochure e presso i media se previsto e, soprattutto, realizzando l’evento con responsabilità, impegno e diligenza nella consapevolezza che eventuali errori possono causare danni, anche di grande rilevanza all’immagine dello sponsor (una tale evenienza, se provata, può comportare anche conseguenze d’ordine risarcitorio).
In disparte da questo aspetto, la società sportiva non è tenuta a garantire volumi di vendite o incrementi di fatturato: una siffatta previsione contrattuale farebbe rientrare il contratto in altre fattispecie diverse dalla sponsorizzazione.
Struttura, contenuto e forma del contratto di sponsorizzazione.
Nella stipulazione dei singoli contratti di sponsorizzazione, le clausole che trovano la loro fonte nella libera scelta delle parti sono integrate, specialmente per quanto attiene alle manifestazioni sportive, da eventuali disposizioni emanate dagli organi delle diverse Federazioni di settore.
Come detto, tenuto conto della molteplicità e della varietà degli obblighi delle parti, il contratto di sponsorizzazione appare opportuno che sia stipulato nella forma scritta, assicurando questa forma maggiore certezza ai fini della prova.
Il contratto di sponsorizzazione deve contenere:
· l’indicazione della parti che sottoscrivono l’accordo
· una descrizione particolareggiata del segno distintivo da diffondere
· un’elencazione degli obblighi pubblicitari che gravano sul soggetto sponsorizzato
· il corrispettivo economico
· le modalità di pagamento
· la durata del contratto
· la possibilità di rinnovo
· il foro competente in caso di controversie
· l’eventuale arbitrato in caso di controversie
Contratto di sponsorizzazione : ulteriori pattiuzioni.
Appare evidente che lo schema sopra indicato riporta il contenuto minimo di un contratto di sponsorizzazione; eventuali ulteriori pattuizioni finalizzate a meglio regolare il rapporto fra le parti possono essere aggiunte.
A puro titolo di esempio, altre clausole possono essere le seguenti:
· previsione di un diritto di esclusiva da parte del soggetto sponsorizzato
· concessione, a fini pubblicitari, a favore dello sponsor, del diritto all’utilizzazione dell’immagine o dei segni distintivi
· previsione dell’obbligo a un determinato comportamento non lesivo dell’immagine e del nome dell’altra parte
· clausola di risoluzione espressa
· patto di non concorrenza alla fine del contratto per un determinato periodo (divieto sia per lo sponsor sia per il soggetto sponsorizzato di stipulare analoghi contratti con ditte concorrenti o società praticanti analoga disciplina
· clausola di maggiorazione o diminuzione del corrispettivo in presenza di particolari eventi
· clausola compromissoria
2) Contratti di sponsorizzazione sportiva : l’importanza del “principio dell’inerenza dei costi del reddito d’impresa di cui all’art. 109 del Tuir” di cui alla Sentenza Corte di Cassazione n.21184 del 08 ottobre 2014
Riguardo al principio dell’inerenza, significativa è la sentenza della Sezione Tributaria n. 21184 del 8 ottobre 2014.
Con tale sentenza (al fine di analizzare l’aspetto fiscale dei contratti di sponsorizzazione sportiva) si esaminano nel dettaglio i requisiti affinché un costo possa dirsi inerente nel contesto del reddito di impresa, con un excursus sulla giurisprudenza della stessa Suprema Corte (cfr. www.iltributo.it).
In tale ambito i costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare “i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (10167/12; 13806/14; 1565/14).
In particolare, si è affermato da tempo con riguardo alla previsione recata dal comma quinto dell’art. 75 che affinché “un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa”(6650/06).
“La norma”, si è precisato, “formula il cosiddetto principio di inerenza e cioè il principio della riferibilità dei costi che si intendono dedurre ai ricavi.
Tale riferibilità, però, non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione e economica teorica, avuto riguardo alla tipologia organizzativa del soggetto, che genera quindi partite passive deducibili se i costi riguardano l’area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito imponibile.
L’inerenza è quindi una relazione tra due concetti – la spesa e l’impresa – che implica, un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili” (12168/09).
3) Conclusioni
La deducibilita’ del valore dei costi di sponsorizzazione deve essere correlata alla corretta qualificazione delle stesse all’interno delle spese di pubblicita’ e/o a quelle di rappresentanza.
Pertanto altre all’applicazione del concetto di inerenza di cui all’art. 109 del Tuir, bisogna evidenziare che per i contratti di sponsorizzazione ricorre la fattispecie dell’art. 90 comma 8 legge 289/02 che prevede che il corrispettivo in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto eroga
Antonio Sanges
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