Le novità contenute nella riforma sul tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia

di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

La Legge n. 12/2016, approvata definitivamente il 20 gennaio 2016, intende assicurare il tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o presso le associazioni e gli enti di promozione sportiva*, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

La nuova Legge entra in vigore il 16 febbraio 2016.
Come noto, attualmente le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI.
Al riguardo, la relazione illustrativa della Legge evidenzia che l’obiettivo della Legge è quello di rimuovere le regole e le procedure che "impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica". La medesima relazione evidenzia che ciò può impedire a giovani talenti, figli di genitori di Paesi non dell'UE e nati o cresciuti in Italia, che hanno iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l'attività per motivi legati al possesso della cittadinanza**.

La nuova Legge, composta da un unico articolo, prevede al comma 1, che “I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani”.

Attualmente, alcune federazioni nazionali hanno adottato disposizioni volte ad equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani. In particolare, con Circolare FIH n. 20 del 14 ottobre 2013 la Federazione italiana hockey ha reso noto che con deliberazione n. 153/2013 del 28 settembre 2013 il Consiglio Federale ha stabilito che gli atleti di nazionalità non italiana ma nati in Italia sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione. Conseguentemente, le procedure di tesseramento da seguire saranno quelle riferite ad atleti italiani (c.d. Tesseramento Ius soli). Il concetto è ribadito nella Circolare FIH n. 2 del 17 giugno 2014, in materia di tesseramento per l'anno sportivo 2014/2015. In particolare, sono definiti "italiani" gli "atleti che possiedono la cittadinanza della Repubblica italiana e assimilati e quanti, pur non avendo la cittadinanza italiana, risultano nati in Italia (cosiddetto "ius soli"); nel caso di nazionalità plurima, quella italiana è considerata prevalente".

In base a un comunicato del 19 dicembre 2013, risulta aver disposto in maniera analoga anche la Federazione pugilistica italiana. Relativamente alle procedure per il tesseramento stabilite da altre federazioni, si evidenzia, a titolo esemplificativo, che, ai sensi dell'art. 40, co. 3, delle Norme organizzative interne della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), il tesseramento di minori di 16 anni può essere autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede lo stesso (o che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza); in caso contrario, il tesseramento può essere autorizzato, tra l'altro, previa presentazione della certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Con specifico riguardo al tesseramento di calciatori stranieri, gli artt. 40, co. 6, e 40 quater delle richiamate Norme organizzative interne della FIGC prevedono che possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazione estera. Il presidente federale può autorizzare comunque il tesseramento di calciatori già tesserati per società appartenenti a federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla federazione di provenienza, con il limite, per i calciatori extracomunitari, di due unità (per i calciatori di cittadinanza comunitaria il numero è illimitato), e purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia. In particolare, il permesso di soggiorno deve avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento. Per quanto concerne il primo tesseramento e il trasferimento internazionale di minori stranieri, occorre invece fare riferimento alla normativa FIFA e, nello specifico, all'art. 19 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, che stabilisce che gli stessi sono soggetti all'approvazione di una sottocommissione appositamente nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, secondo le procedure indicate nell'allegato 2 al medesimo Regolamento, che specifica anche la documentazione da presentare.

Lo scopo puntuale della Legge è quello di intervenire sulla disciplina del tesseramento degli atleti minori stranieri al fine di consentire a tutti i giovani di poter passare dall’attività sportiva di base a quella agonistica. Il tesseramento di questi atleti viene quindi disciplinato dalla Legge prevedendosi anche che resta valido sino a un’eventuale acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stessi, ove questi ne abbiano fatto richiesta: quest’ultima eventualità è regolata comunque dalle vigenti disposizioni e procedure previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza italiana, senza che si innovi la disciplina in materia. In particolare, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della nuova Legge, il tesseramento "resta valido per un anno dal compimento del diciottesimo anno di età nelle more della conclusione delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta".

Tale disposto sembra basarsi sulla previsione, relativa all'acquisto della cittadinanza, recata dall'art. 4, co. 2, della L. 91/1992. Occorre, tuttavia, considerare quanto in materia ha di recente disposto l'art. 33, co. 2, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). Si ricorda, infatti, che, in base all'art. 4, co. 2, della L. 91/1992, lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento dei 18 anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana***. 

Le previsioni della Legge sembrerebbero individuare un "principio fondamentale" nella materia "ordinamento sportivo".

Claudio Sottoriva


*In base agli artt. 26 e ss. dello Statuto del CONI, sono riconosciute quali enti di promozione sportiva le associazioni che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Da tale riconoscimento consegue l'attribuzione di contributi da parte del CONI. Gli enti di promozione sportiva – che, come le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, sono costituiti da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati – si distinguono in enti nazionali e enti su base regionale. In particolare, in base a quanto dispone l'art. 27, per il riconoscimento a livello nazionale è necessario avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a 1.000, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento degli enti di promozione sportiva, approvato dal Consiglio nazionale del CONI il 17 dicembre 2010, gli enti di promozione sportiva promuovono e organizzano attività motorio-sportive, sia a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, sia agonistiche, e formative (pubblicazioni, convegni, ecc.).


**In materia, si ricorda che il Libro bianco sullo sport del 2007 (COM(2007)391 definitivo) precisa che "Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati". Si ricorda, altresì, che il CONI – confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ( Cfr. art. 2 del d.lgs. 242/1999) –, cui è affidata l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (adottato dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2014) detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione di atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

*** L'art. 33, co. 2, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha poi disposto che gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato la possibilità di esercitare tale diritto. In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre il compimento del diciannovesimo anno di età. Inoltre, in base all'art. 4, co. 1, della già citata L. 91/1992, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino, tra l'altro, se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

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