Il vincolo sportivo nella pallavolo. Riflessioni e considerazioni pratiche sullo scioglimento anticipato per giusta causa



A cura di
Avv. Federica Ongaro

Il vincolo sportivo rappresenta uno dei temi maggiormente dibattuti e prospero di opinioni nell'alveo sportivo, soprattutto, dilettantistico.
La problematica è ben nota in termini generali in quanto coinvolge gran parte delle discipline sportive di squadra, riflettendosi quasi brutalmente sui giovani atleti e sulle di loro famiglie e spezzando, in numerosi casi, il desiderio, l'ambizione e le aspettative connesse allo svolgimento dell'attività sportiva (per una visione generale sulla natura e sulle conseguenze del vincolo sportivo si rimanda ad un precedente scritto pubblicato e consultabile cliccando qui.

Una delle discipline maggiormente colpite dalle rigide conseguenze del vincolo sportivo è sicuramente la pallavolo, tanto da rappresentare lo scioglimento anticipato la quaestio prevalentemente rimessa al vaglio delle commissioni preposte ad hoc per i tesseramenti nonché degli organi giurisdizionali endofederali.
Approcciandosi ad una lettura, anche superficiale, delle principali delibere e comunicati affissi all'albo federale on line del sito FIPAV, emerge, infatti, agevolmente come sia elevato il numero dei ricorsi inerenti la richiesta di svincolo da parte degli atleti (in prevalenza minorenni e militanti nelle categorie giovanili e nelle serie minori) il cui positivo accoglimento, nella pratica, non è in realtà così scontato.
Ritenendo come conosciuta erga omnes l'importanza fattuale e concettuale della fattispecie di cui si tratta, a parere di scrive appare quanto mai utile ed opportuno porre attenzione al contenuto delle norme federali di riferimento nonché alle ipotesi che concretamente possono consentire all'atleta tesserato/a FIPAV di chiedere ed ottenere lo scioglimento e/o la interruzione anticipata del vincolo sportivo instaurato al momento del primo tesseramento.
Occorre premettere, tuttavia, che le norme di riferimento dettate dalla Federazione e dalle Leghe delegate sono piuttosto stringenti e prevedono solo specifiche e rare eccezioni alla rigidità del vincolo sportivo.
La norma generale si rinviene nell'art 10 ter dello Statuto Fipav (il cui contenuto è ripreso in maniera più dettagliata nel Regolamento di affiliazione e tesseramento agli articoli da 30 a 36) il quale dispone che “(...) 2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.
Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 14 anni si fa riferimento all’anno solare di nascita; per tutti gli altri atleti si fa riferimento all’anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
3. Al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2 il vincolo ha durata dalla data del tesseramento fino al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compie il 24° anno di età, salvi i casi di scioglimento previsti al successivo comma 6.
4. Al termine dell’anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l’atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l’associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi l’associato di precedente tesseramento ha diritto ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali.
5. I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità del beach volley”.
6. Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:
a) per estinzione o cessazione dell’attività dell’associato;
b) per mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione dell’associato vincolante;
c) per consenso dell’associato vincolante;
d) per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato entro il termine annuale;
e) per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di settore e per fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte;
f) per giusta causa;
g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante;
h) per ritiro dell’associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.”.
Richiamato doverosamente il testo letterale della norma, passando al merito di quali siano le ipotesi maggiormente diffuse nella pratica, si evidenzia che le principali fattispecie di scioglimento anticipato del vincolo sportivo rimesse alla valutazione degli organi giurisdizionali federali concernono essenzialmente i casi di atleti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni e sono riconducibili alla previsione di cui alla lettere f del sopra richiamato articolo, ossia allo scioglimento coattivo per giusta causa.

Ma cosa deve intendersi per scioglimento del vincolo per giusta causa?
La definizione che viene data dal RAT appare quanto mai ambigua ed insufficiente a chiarirne l'effettiva applicazione, essendo rimesso infatti lo scioglimento anticipato ricondotto in tale caso alle ipotesi in cui “ l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo” con la precisazione che “2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l’associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all’iscrizione ad un campionato. 3. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l’interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A. ( art 35 RAT*).
Con riferimento a detta norma si deve rilevare che il contemperamento di interessi a cui la stessa richiama si esplica essenzialmente nel pagamento di un indennizzo in favore del sodalizio sportivo.
Nonostante, infatti, i principi generali enunciati dagli organi giudicanti nelle proprie decisioni e più precisamente che “due sono i criteri che la norma indica ai fini di cui si tratta: ponderata considerazione delle concrete possibilità di sviluppo della disciplina sportiva, anche a mezzo della valorizzazione degli atleti più dotati, e valutazione del caso concreto alla luce del principio equitativo, nella prospettiva di una giusta soluzione della fattispecie. Come più volte statuito anche in sede nazionale, la C.T.A., nelle intenzioni del Legislatore federale, è chiamata ad accogliere le istanze del sodalizio o dell’atleta che più si avvicinano e si identificano con i superiori interessi” -(DELIBERA CTA – Palermo 17/12/2012), di fatto lo scioglimento viene quasi sempre subordinato al pagamento di un indennizzo da parte dell'atleta.
L'ambiguità e l'insufficienza definitoria della fattispecie ha necessariamente determinato nel corso degli anni la presentazione di ricorsi fondati contemporaneamente sui più disparati motivi**, (compresa l'eccezione di nullità del vincolo di tesseramento o quella di assenza del certificato medico), alcuni dei quali si sono ormai consolidati nella prassi e che, di fronte ad un soddisfacente assolvimento del relativo onere probatorio, hanno anche trovano e continuano a trovare accoglimento positivo negli organi deliberanti.

Così, ad esempio, è stato riconosciuto in via eccezionale dalla Commissione Tesseramento la possibilità di scioglimento per intollerabilità della prosecuzione del vincolo, senza tuttavia intendere di “avallare una richiesta di scioglimento fondata sul generico motivo della incompatibilità ambientale. Quello che si vuole valorizzare nel caso di specie è la straordinarietà del conflitto in atto tra le parti. (…) E' evidente che l’unica vittima di tale situazione sia” l'atleta “la quale, non ancora diciassettenne, si trova a dover gestire un carico di tensione che dovrebbe esserle invece estraneo e che in ogni caso non può esser consentito che possa accompagnarla nell’espletamento dell’attività sportiva che, sebbene agonistica, rimane una attività propedeutica per la crescita non solo tecnica ma in particolare umana di ogni atleta”(Affissione albo, 8 Novembre 2013).
Rilievo è stato dato anche al manifesto disinteresse verso la crescita tecnica degli atleti il quale può portare allo scioglimento del vincolo se così come è avvenuto in casi specifici sia “accertato nel corso del giudizio che in più occasioni l'atleta ha partecipato alle competizioni agonistiche senza il supporto di un allenatore e più in generale la squadra Under 14 ed Under 16 non è mai stata adeguatamente supportata dal sodalizio per tutta la durata della stagione, avendo la resistente fatto mancare qualsivoglia assistenza e progettazione tecnica e dirigenziale al gruppo di atlete in questione” (Affissione albo, 14-01-2016).
In assenza di valido sostegno probatorio, sono state invece rese pronunce di rigetto di scioglimento del vincolo connesso a motivi di studio e/o alla distanza chilometrica: “nessuna prova vi è del pernottamento fuori sede dell’atleta e non può certo costituire prova la circostanza che gli affitti per studenti sono per la maggior parte “in nero” (FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 18 reso in data 5 febbraio 2016; ed ancora: “codesta Commissione ritiene che l’eccezione riguardante l’eccessiva difficoltà per l’atleta di partecipare all’attività agonistica in un luogo distante 22,8 chilometri (circa 33 minuti) dalla propria residenza, non possa essere accolta poiché, non può essere assunta a criterio decisivo per fondare una richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa anche in virtù della considerazione che a parere di codesta CTA detta distanza di spazio e di tempo non appare così pregiudizievole” ( Affissione albo 01 dicembre 2011).
Fermamente rigettata, inoltre, l'asserita nullità del vincolo ex art. 1418 c.c., nella parte in cui si nega la natura contrattuale del vincolo sportivo in quanto “come numerose volte le stesse eccezioni siano state proposte e poi risolte negativamente dai giudici che ne sono stati investiti. La costante giurisprudenza degli Organi di Giustizia di questa Federazione - come quella di altre Federazioni- , la giurisprudenza dei giudici togati e la maggioritaria dottrina sul punto chiariscono come il vincolo sportivo non contrasti in alcun modo con le norme costituzionali, del codice civile e con quelle delle leggi enucleate da parte ricorrente che le assume violate. Il vincolo sportivo è inserito nello statuto della Federazione Italiana Pallavolo ed è quindi conoscibile da chiunque, atleta o associato, decida di tesserarsi per l’esercizio dell’attività pallavolistica con la federazione.” nonché la tesi di manifesta incostituzionalità del vincolo, essendo infatti ritenuta al riguardo del tutto esaustiva e dirimente la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del 2011 con cui la predetta eccezione è stata respinta (cfr. FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 18 reso in data 5 febbraio 2016).
Altresì inidonea a giustificare uno scioglimento per giusta causa è stata recentemente ritenuta la tesi di insussistenza del vincolo per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento in quanto “E’ indubbio come l’art. 24 Regolamento Affiliazione e tesseramento preveda la sottoscrizione del modulo per il tesseramento e la mancanza dello stesso costituisca grave illecito disciplinare a carico del Sodalizio; per tale motivo sul punto gli atti dovranno essere inviati alla Procura Federale. , Va però evidenziato come deve essere valutato, ai fini della sussistenza del tesseramento e del conseguente vincolo, anche il comportamento tenuto dall’atleta. Orbene, come correttamente rilevato dalla CTA, va nella fattispecie tenuto conto della conoscenza in capo all'atleta e dei genitori, dell’esistenza di un tesseramento/vincolo con la società. Nelle numerose sentenze di primo e secondo grado degli organi giudicanti federali, è stato ribadito che il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza. Tale indirizzo è condiviso ed affermato da questo organo giudicante.” (TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 40 – 25 maggio 2016).
Da ultimo, si deve evidenziare che al fine di un esito positivo del ricorso, occorre altresì rispettare rigorosamente le linee procedurali date dalla Federazione.
La procedura di scioglimento anticipato del vincolo per giusta causa (reperibile sul sito FIPAV), infatti, non ha inizio con il ricorso ma bensì con una lettera di messa in mora che deve essere inoltrata al sodalizio sportivo rispettando termini e formalità (quali ad esempio la sottoscrizione da parte dell'atleta e dei di lui genitori se minore di età o di avvocato iscritto all'albo) e che deve necessariamente contenere tutti i motivi posti a fondamento della richiesta di scioglimento anticipato, essendo infatti incontestabile e ormai pacifico che un motivo addotto solo in ricorso e non anche nella lettera di messa in mora, comporti il rigetto automatico del predetto motivo.
Le pronunce sopra richiamate rappresentano l'orientamento più recente seguito dalle Commissioni e dagli organi giurisdizionali federali in materia e sebbene assolutamente non esaustive della problematica e della casistica, possono certamente essere una fonte di riflessione e di suggerimento in vista dell'introduzione di una richiesta di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

Federica Ongaro
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Foto: Get Sport Media


* “(...)2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l’associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all’iscrizione ad un campionato. 3. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l’interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A. 4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all’associato l’atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell’articolo 38 del presente Regolamento, ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo. 5. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo.6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo ed a determinare l’ammontare dell’indennizzo appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione d’Appello Federale.

** A titolo esemplificativo a) incompatibilità a proseguire l’attività sportiva presso il sodalizio resistente per disinteresse societario; b) mancanza di programmi tecnici; c) impossibilità di proseguire presso il sodalizio vincolante un adeguato percorso di crescita tecnica; d) richieste da altri sodalizi iscritti a campionati di categoria superiore; e) esigenze personali di studio; f) esigenze familiari; g) incostituzionalità del vincolo sportivo; h) mancata sottoscrizione del modulo di primo tesseramento da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale; i) mancanza certificato medico.







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