La crisi dei football club e la tutela dei creditori: antinomia tra diritto sportivo e diritto fallimentare


La pubblicazione del Report Calcio 2016, contenente i dati aggregati per la stagione 2014/2015 per le società di serie A, serie B e Lega Pro, sono altamente indicativi dello squilibrio strutturale dei club professionistici:

a) le perdite aggregate del calcio professionistico raggiungono i 536 milioni di euro (379 mln per la serie A, 91 mln per la serie B, 66 mln per la Lega Pro), con un incremento del 69,1% rispetto alle perdite aggregate (317 mln) della stagione 2013/2014. In media i club di seria A analizzati (19 su 20) hanno prodotto 20 mln di perdite, i club di serie B (21 su 22) hanno prodotto 4,3 mln di perdite, i club di Lega Pro (47 su 60) ne hanno prodotte 1,4 mln;

b) le perdite aggregate del periodo 2010–2015 ammontano a 1.982 milioni di euro (ciascuna stagione sportiva ha prodotto in media perdite aggregate per 396 mln);

c) il patrimonio netto aggregato (decrementato dai 273 mln della stagione 2013/2014 ai 37 mln della stagione 2014/2015) finanzia soltanto 1% delle attività. La struttura patrimoniale aggregata dei club di serie A evidenzia che le passività (3.371,4 mln) rappresentano oltre il 100% dell’attivo patrimoniale (3.358,6 mln) essendo il patrimonio netto negativo (-12,8 mln).

Le ragioni della crisi economica e finanziaria del calcio professionistico sono molteplici, come attestato da un’ampia letteratura sull’argomento, tuttavia questa breve analisi si limita ad evidenziare come lo strutturale squilibrio economico e finanziario del calcio professionistico derivi essenzialmente dalla circostanza che i club italiani, al pari di quelli europei, assumono una inclinazione utility oriented. I club, in altre parole, tendono a massimizzare l’utilità derivante dalle vittorie sportive, condizionatamente al conseguimento di un profitto minimo che sovente, invece, cede il passo a perdite d’esercizio che vengono ripianate dal proprietario – mecenate, orientato al primato sportivo.
Per tale ragione, la maggioranza delle società di calcio professionistiche, al fine di raggiungere il primato sportivo, si disinteressa dell’equilibrio economico esponendo, nei propri bilanci d’esercizio, costi strutturalmente superiori ai ricavi, che costituiscono la causa principale dello squilibrio finanziario. In tale contesto le condizioni di durabilità della azienda sportiva dipendono principalmente dalle disponibilità finanziarie dei soci, le quali essendo limitate per definizione, espongono i creditori al rischio di inadempimento del debitore.



La FIGC, con l’obiettivo di prevenire e correggere lo squilibrio finanziario dei football club, è intervenuta, con il Comunicato n.263/A del 27.01.2016, recante la disciplina del «Manuale applicativo del Pareggio di Bilancio per le società di Serie A», introducendo l’obbligo di rispettare, a regime, il «pareggio di bilancio» (nuovo indicatore di equilibrio economico e finanziario), e ancor prima, con il Comunicato del 26 marzo 2015, prevedendo degli ulteriori indicatori di performance di equilibrio finanziario, quali l’indice di liquidità (current ratio: rapporto tra attivo corrente e passivo corrente) e l’indicatore di indebitamento, costituito dal rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP).
Tutto ciò per salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario dei club, prevenire e scongiurare situazioni di insolvenza e garantire la regolarità dei campionati.

Cosa avviene, invece, quando lo stato di insolvenza si manifesta e viene accertato giudizialmente e quali tutele prevede l’ordinamento sportivo, oltre a quelle già previste dalla legge fallimentare, a favore del ceto creditorio?
Le norme federali prevedono che in caso di dichiarazione o accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza venga revocata l’affiliazione della società professionistica (art.16, comma 6, delle NOIF).

Nella prospettiva della tutela del ceto creditorio, il principale effetto della revoca dell’affiliazione sportiva è costituito dallo scioglimento del vincolo sportivo (cosiddetto svincolo d’autorità di cui agli artt.106 e 110 delle NOIF) che lega alla società sportiva i calciatori professionisti e i «giovani di serie», ossia i calciatori che dal compimento del quattordicesimo anno di età vengono tesserati dai club.
Con conseguenze sfavorevoli per le speranze di soddisfacimento dei i creditori sociali, i quali assistono all’immediato azzeramento del valore dei principali asset immateriali dell’azienda sportiva, costituiti, fatta eccezione per il titolo sportivo, dai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, iscritti nell’attivo patrimoniale per importi considerevoli, e dal vincolo sportivo con i «giovani di serie», il cui valore può essere significativo, anche se non iscrivibile nell’attivo patrimoniale.

Il rimedio previsto per tale fattispecie, sia dall’ordinamento sportivo (art.52,comma 3, delle NOIF) che dalla legge fallimentare (art.105), è contemplato dall’ipotesi di cessione del complesso aziendale del club fallito, con l’effetto di salvaguardia del titolo sportivo, dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori e del vincolo sportivo con i «giovani di serie».
Pertanto, nessun problema di tutela dei creditori sociali si pone quando i due ordinamenti, quello sportivo e quello fallimentare, consentono la circolazione dell’azienda sportiva e la circolazione dei relativi assets.
Nessun rimedio è, invece, previsto dalla legge fallimentare, e non potrebbe essere diversamente atteso che lo «svincolo» dei calciatori è un istituto tipico del diritto sportivo, né dall’ordinamento sportivo nel caso, invero frequente, di accertamento dello stato di insolvenza al quale non consegue né l’esercizio provvisorio, né la cessione del compendio aziendale, con l’effetto di salvaguardia degli asset immateriali.
Appare evidente che per tale fattispecie, la principale finalità delle procedure concorsuali e, in particolare, dell’accertamento dello stato d’insolvenza, costituita dalla soddisfazione dei creditori sociali e dalla tutela del ceto creditorio, risulta vanificata dall’azzeramento dei vincoli sportivi dei calciatori tesserati.
Anzi, lo «svincolo sportivo» sembra assumere la connotazione di una sanzione impropria, disciplinata dall’ordinamento sportivo, i cui effetti si estendono al diritto fallimentare (rectius all’attivo fallimentare) e, anziché ricadere sulla società insolvente, si riversano, invece, sui creditori, in netto contrasto con la ratio dell’impianto normativo del diritto della crisi dell’impresa.
Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore federale per rimediare a questa antinomia tra le norme federali e la legge fallimentare.

Cristiano Guarna
cristianoguarna@gmail.com






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