Lo scioglimento del vincolo sportivo nella pallavolo


Il vincolo sportivo, che viene definito nell’art. 10bis dello Statuto Fipav e nell’art.30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento c.d. R.A.T. come l’obbligo per l’atleta di praticare la pallavolo esclusivamente nell’interesse della società con cui è tesserato e nel divieto di praticare tale sport con altro associato salvo il consenso della società associata stessa, con la disciplina generale entrata in vigore già nella stagione 2005-2006, fatta salva la regolamentazione del vincolo “speciale” per gli atleti di serie A e per gli atleti stranieri, ha inizialmente una durata annuale fino al 14° anno di età, durata decennale dal 14° anno sino al 24° anno, quinquennale fino al 29° e poi sino al 34° anno. Al compimento del 34° anno il vincolo sportivo diventa di durata annuale.

Al termine dell’anno sportivo in cui compie il 24° anno d’età e al termine di ogni periodo quinquennale del vincolo, l’atleta può rinnovare il tesseramento con la società di appartenenza oppure tesserarsi con altra società ma in questo caso l’associato di precedente tesseramento ha diritto ad un indennizzo stabilito nella misura fissata dai Regolamenti Federali.
Ad eccezione di quello a durata annuale, il vincolo può essere sciolto in via anticipata prima della scadenza ai sensi dell’art. 34 R.A.T. in due modi, o di diritto o in via coattiva.

Le motivazioni di scioglimento di diritto sono indicate nel secondo comma dell’art. 34 R.A.T. e principalmente prevedono l’estinzione o cessazione dell’attività della società o la mancata adesione dell’atleta alla fusione o assorbimento della società o il mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta o la mancata partecipazione all’attività federale di sezione o fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte.
Nei casi di scioglimento di diritto l’atleta si svincola non dovendo versare alcun indennizzo alla società.

Lo scioglimento in via coattiva è invece previsto principalmente per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte della società associata o per giusta causa.
La giusta causa, la cui nozione indicata nell’art. 35 R.A.T. lascia ampi spazi di discrezionalità nella sua individuazione, si verifica quando lo scioglimento del vincolo risulta equo dopo aver contemperato l’interesse dell’atleta con quello della società nel quadro delle direttive Fipav ai fini dello sviluppo della pallavolo. La giusta causa ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 35 R.A.T. non è ammissibile per gli atleti partecipanti a rappresentative nazionali, regionali e provinciali a meno che il sodalizio abbia ceduto il titolo sportivo o rinunciato all’iscrizione ad un campionato nonchè per gli atleti partecipanti ai campionati di serie A qualora la stessa giusta causa venga ricondotta a motivi di lavoro o studio.

Analizzando le decisioni della Commissione Tesseramento Atleti c.d. CTA e del Tribunale Federale Fipav la casistica relativa alla giusta causa è varia.
Recentemente il Tribunale Federale con provvedimento del 16.03.2017 ha disposto lo scioglimento del vincolo per giusta causa con imputazione alla società e dunque senza alcuna corresponsione di indennizzo alla stessa in un caso di chiaro disinteresse nei confronti dell’atleta a cui non era stato permesso di svolgere attività sportiva ( si veda poi ad esempio CTA del 06.11.2008 ove si è deliberato lo scioglimento senza indennizzo per l’omessa convocazione dell’atleta o CTA del 12.11.2013 per il venir meno del rapporto di fiducia per motivi addebitabili alla società).

Frequenti sono poi gli scioglimenti del vincolo addebitabili alla società per l’omissione della visita medico sportiva che denota noncuranza per la vita, la salute ed integrità fisica dell’atleta ( cfr CTA del 16.12.2016 e del 01.12.2016).
Nei casi di giusta causa in cui è assente l’addebito alla società lo scioglimento è stato disposto ma con l’obbligo da parte dell’atleta di versare un indennizzo determinato in via equitativa ed inteso come riconoscimento di quanto il sodalizio ha operato per la crescita ed in favore del pallavolista. Ciò si è verificato ad esempio nelle ipotesi in cui l’atleta ha inteso lasciare la società per partecipare ad un campionato di serie superiore ( cfr CTA del 15.12.2016) o lo stesso si è trasferito in altra città per motivi di studio ( cfr CTA del 17.11.2016).
Lo svincolo in via coattiva deve essere attivato dall’atleta il quale inizialmente deve inviare entro i termini fissati dalla Fipav una lettera di c.d. messa in mora alla società ove si richiede lo scioglimento anticipato e si indicano i motivi posti a base della richiesta.

Nel caso di risposta negativa o di assenza di risposta da parte del club l’atleta in genere tramite avvocato può presentare ricorso presso la Commissione Tesseramento Atleti, CTA, competente la quale fissata apposita udienza delibera se accogliere o meno la richiesta. La pronuncia della CTA può essere a sua volta impugnata presso il Tribunale Federale della Fipav.

Al fine di evitare tale procedimento, nei casi soprattutto in cui l’atleta ritenga che non si ravvisino motivi di scioglimento anticipato addebitabili alla società, è possibile poi ai sensi dell’art. 36 R.A.T. nei casi di mancato accordo con la società richiedere alla CTA per lo scioglimento definitivo del rapporto la determinazione dell’indennizzo che si intende riconosciuto al sodalizio sportivo.

Per eventuali quesiti sull’argomento si può scrivere a benattifabio@virgilio.it.

Avv. Fabio Benatti 
del foro di Modena

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