L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore da parte degli enti sportivi non lucrativi


di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

La riforma del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117* ha previsto l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma del terzo settore.
Il Registro è pubblico, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. Le informazioni in esso contenute possono essere accessibili telematicamente a tutti gli interessati. Il Registro si suddivide in più sezioni, ognuna riferita a:

• organizzazioni di volontariato;
• associazioni di promozione sociale;
• enti filantropici;
• imprese sociali e cooperative sociali;
• reti associative;
• società di mutuo soccorso;
• altri entri del terzo settore.

Benché la legge delega per la riforma del terzo settore**  prevedesse un quadro normativo unitario per gli enti del terzo settore (ETS), il D.Lgs. 117/2017 ha creato un “sistema duale” sotto i profili sia civilistico sia tributario, con soggetti esclusi dalla qualifica di ETS ex lege e altri che dovranno valutare se non acquisire tale qualifica (ETS) per specifica scelta strategica:

- al fine di evitare di dover sostenere gli oneri amministrativi e di governance previsti per gli enti del terzo settore;
- ovvero per non perdere vantaggi fiscali di settore (come, ad esempio, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche).
Ne consegue che i soggetti esterni al sistema degli ETS, ossia quegli che decideranno di non registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicare il Libro I del Codice Civile, il Tuir sotto il profilo tributario e a fare riferimento ad eventuali norme speciali di settore. Al contrario, gli ETS troveranno invece quasi tutta la propria regolamentazione nel Codice del Terzo settore sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello tributario.
Sulla base dell’attuale impianto normativo, le federazioni sportive, gli enti appartenenti alle discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che decideranno di registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore lo dovranno fare in via volontaria, non essendo previsto alcun automatismo tra l’iscrizione nel Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI finalizzato al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva (Delibera Coni n. 1574 del 18 luglio 2017).



Si tratta quindi di una valutazione prettamente di natura economica anche perché il Codice nulla dispone in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) disciplinata invece in maniera analitica dalla L. 398/91***. In particolare, concentrando l’analisi sull’opportunità fiscale, occorrerà tener conto, con-testualmente, di almeno tre aspetti:

i. delle agevolazioni già concesse in quanto ASD o SSD;
ii. delle agevolazioni concesse in quanto ETS;
iii. delle agevolazioni perse, in quanto ASD o SSD che siano anche ETS.
Alla luce di queste considerazioni, è possibile trarre alcune prime conclusioni. Gli enti sportivi dilettantistici possono (non debbono) acquisire anche la qualifica di ETS. Lo possono fare, in quanto ASD o in quanto SSD che siano anche imprese sociali.

L’iscrizione nel RUNTS implica, tendenzialmente, l’acquisto delle agevolazioni proprie degli ETS, ma la perdita di gran parte di quelle previste dalla disciplina speciale extra-codicistica, ed in particolare dalla richiamata L. 398/1991. In via aprioristica, non è possibile affermare la convenienza (o meno) dell’acquisto dell’ulteriore qualifica di ETS. Tale considerazione necessiterà di un’attenta due diligence che tenga conto del complesso sistema di vantaggi e svantaggi, di natura fiscale ed extra-fiscale, connessi a questa possibilità.



Con particolare riferimento alla collocazione degli enti sportivi dilettantistici, pur rientrando “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” tra le “attività di interesse generale” (art. 5, d.lgs. 117/2017) esercitabili dagli ETS, permane quindi per il mondo sportivo dilettantistico la possibilità di scelta per l’applicazione dell’attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, l. 289/02, art. 148 Tuir, artt. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2. Tuir, ecc.). Occorre, peraltro, considerare che non esiste per l’ente sportivo dilettantistico incompatibilità tra iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e iscrizione nel registro del CONI. Da quanto detto, si ritiene che l’ente sportivo che opta per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non perda la possibilità di fruire dei benefici accordati agli enti iscritti anche al registro CONI sopra richiamati, salvo rinunciare, come detto in precedenza, al regime forfetario di cui alla l. 398/91. È, tuttavia, probabile che i maggiori adempimenti e, soprattutto, la modificazione delle agevolazioni fiscali in capo agli ETS renderanno non appetibile per gli enti sportivi dilettantistici attualmente iscritti nel Registro CONI l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore.

Claudio Sottoriva

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.179 del 02 agosto 2017.

*Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore.

*** L. 16 dicembre 1991, n. 398, recante “Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.295 del 17 dicembre 1991.

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