Il trattamento contabile del corrispettivo per l’acquisto della facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di giocatore trasferito



a cura di Claudio Sottoriva
Professore Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Dottore commercialista e revisore legale dei conti

Con il Comunicato Ufficiale n. 58 del 1° giugno 2018, a firma del Commissario Straordinario, la FIGC ha riformato – tra l’altro – l’art. 102 delle N.O.I.F. che, come noto, disciplina le cessioni tra le società associate alle Leghe Professionistiche dei contratti stipulati con i calciatori professionisti (cessioni a titolo definitivo e cessioni a titolo temporaneo).
Confermato che la cessione del contratto stipulato con il calciatore professionista è ammessa tra le società associate alla Leghe Professionistiche solo se il calciatore professionista vi consenta per iscritto e confermato che il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere una scadenza diversa rispetto a quello del rapporto costituito con il contratto ceduto, la previgente normativa è stata innovata con la previsione della possibilità di introdurre nei contratti di cessione del contratto il diritto di opzione*  a favore della società cedente, ossia la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito.

Occorre tuttavia che:

a) nel contratto di cessione del contratto stipulato con il calciatore sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione di riacquisto;
b) nel contratto di cessione del contratto stipulato con il calciatore sia indicato il corrispettivo per l’eventuale riacquisto del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;
c) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal giocatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di riacquisto da parte della società cedente;
d) la società cedente stipuli con il giocatore un contratto della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è stata effettuata la cessione a titolo definitivo del giocatore;
e) la società cessionaria stipuli con il giocatore un contratto della durata minima di tre stagioni sportive.

Il diritto di opzione (ossia il diritto di riacquisto del giocatore da parte della società cedente alla scadenza del contratto) può essere esercitato con effetto:

- dalla prima stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva del giocatore;
- dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva del giocatore.








Durante il periodo di vigenza del contratto stipulato tra la società cessionaria e il giocatore, la società cessionaria può, a sua volta cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad una società terza con il consenso del giocatore e con il consenso della società titolare del diritto di opzione.
Nel caso di cessione del contratto da parte della società cessionaria alla società terza a titolo definitivo, il diritto di opzione a favore della società originariamente cedente decade. Conseguentemente, nel contratto di cessione originario può essere previsto il corrispettivo che dovrà essere riconosciuto alla società originariamente cedente dalla società cessionaria in caso di decadenza dall’esercizio del diritto di opzione.
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito estratto dal contratto di trasferimento dell’attaccante gallese Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid firmato il 31 agosto 2013 relativo alla clausola di “option right”:


Di seguito invece un esemplificazione di clausola per il trasferimento a titolo definitivo nell’ambito di una cessione temporanea di contratto siglata il 1° luglio 2015 (e relativa al giocatore Radamel Falcao Garcia Zarate):



Al fine di analizzare il possibile trattamento contabile del contratto di opzione nella contabilità e nel bilancio del club cedente (facendo riferimento a bilanci redatti in applicazione delle norme contenute nel codice civile e nei principi contabili nazionali e, quindi, escludendo le problematiche – in parte diverse – in presenza di bilanci redatti facendo riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS), appare utile rammentare che nell’ipotesi di acquisizione dei diritti allo sfruttamento delle abilità calcistiche a seguito di cessione del contratto di calciatore professionista da parte di una società di calcio ad un’altra società di calcio, se il calciatore proviene da società di calcio nazionale, il trasferimento è soggetto ad IVA e regolato tramite la stanza di compensazione delle leghe di competenza .
Si ipotizzi l’acquisto del giocatore A per Euro 8.715.000 da parte della società Alfa S.p.A.
Dal punto di vista contabile, nel libro giornale, la società Alfa S.p.A. rileverà il seguente articolo in partita doppia (per semplicità si prescinde dal meccanismo di funzionamento previsto dalle singole leghe di competenza**):


Confrontando il valore netto contabile del giocatore (costo storico di acquisto – fondo ammortamento) con il valore di cessione del giocatore (Euro 10.000.000), la società di calcio Alfa S.p.A. dovrà rilevare:



Nell’esercizio di competenza, la plusvalenza da alienazione del giocatore A dovrà essere iscritta nel conto economico alla voce A) 5) h) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori.
Immaginiamo che in sede di stipula del contratto di cessione a titolo definitivo del giocatore A sia stato previsto (da parte di Alfa S.p.A.) il pagamento del corrispettivo di Euro 2.000.000 per l’ottenimento del diritto di opzione per l’eventuale riacquisto del giocatore A e che il prezzo per il riacquisto del giocatore sia fissato in Euro 12.000.000. Il corrispettivo pagato dalla società Alfa S.p.A. per l’acquisizione della facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito, assume la natura di costo “sospeso” da allocarsi – salvo diverse indicazioni in merito da parte della FIGC - alla voce B.I.6 dell’attivo dello schema di stato patrimoniale (Immobilizzazioni in corso) delle società di calcio che adottano i principi contabili nazionali con successiva capitalizzazione sul prezzo di riacquisto del giocatore. L’ammortamento dovrà, conseguentemente, essere calcolato sull’importo complessivo.

La rilevazione nella contabilità della società Alfa S.p.A. sarà del tipo:




Nei casi più semplici la società originariamente cedente il giocatore A (Alfa S.p.A.) potrà:
a) esercitare il diritto di opzione e, quindi, riacquistare il giocare A ad Euro 12.000.000;
b) non esercitare il diritto di opzione relativo al riacquisto del giocatore A (abbandonare l’opzione).


Nel caso a) avremmo la seguente rilevazione contabile:



Tale svalutazione dovrà essere iscritta nel conto economico di competenza – salva diversa indicazione da parte della FIGC - alla voce B) 10) c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.
Da ultimo, si deve ricordare che, durante il periodo di vigenza del contratto stipulato tra la società cessionaria e il giocatore, la società cessionaria può, a sua volta cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad una società terza e che nel contratto di cessione originario, può essere previsto il corrispettivo che dovrà essere riconosciuto a titolo di indennizzo alla società originariamente cedente (Alfa S.p.A.) da parte della società cessionaria (Beta S.p.A.) al verificarsi di tale decadenza.
A titolo esemplificativo, si ipotizzi che, oltre all’importo di Euro 2.000.000 quale corrispettivo dovuto per l’acquisto del diritto di riacquisto del giocatore A, fosse stato previsto un corrispettivo di Euro 3.000.000 a favore della società originariamente cedente (Alfa S.p.A.) a titolo di rimborso per l’eventuale decadenza dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione di riacquisto del giocatore A.


Al verificarsi di quanto sopra, la società Alfa S.p.A. dovrà quindi rilevare, la integrale svalutazione del diritto di opzione per il riacquisto del giocatore (come indicato sub b) in precedenza)





e rilevare un componente positivo di reddito, in ragione di Euro 3.000.000, rappresentato dall’indennizzo per la decadenza dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione di riacquisto del giocatore A avendo la società originariamente cessionaria (Beta S.p.A.) ceduto a sua volta a società terza (Gamma S.p.A.) il contratto relativo allo sfruttamento delle prestazioni calcistiche del giocatore A.

La rilevazione contabile sarà del tipo:



L’ammontare dell’indennizzo spettante in conseguenza della decadenza dall’esercizio del diritto di opzione potrà trovare iscrizione – salva diversa indicazione da parte della FIGC - nel conto economico di competenza alla voce A) 5) i) Altri proventi da gestione calciatori.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme dovute a titolo di indennizzo ai fini IVA, premesso che, di norma, va ricercata la reale volontà delle parti e verificando la sussistenza o meno del presupposto oggettivo di applicazione del tributo, per quanto concerne il presupposto oggettivo si ricorda che, a norma dell’art. 1 del D.P.R. 633/1972, l’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi quali definite, rispettivamente, dall’art. 2 e dall’art. 3 del medesimo decreto. In particolare, il comma 1 dell’art. 3 definisce quali prestazioni di servizi (rilevanti oggettivamente ai fini IVA) anche le “obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Deve poi essere tenuto in considerazione anche l’art. 13 del D.P.R. 633/1972, a norma del quale “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debito o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente”. Infine va considerato che, a norma dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile le somme “dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente” (art. 15, c. 1, n. 1) nonché quelle “addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto” (art. 15, c. 2). La ratio di questa norma è quella di escludere dalla base imponibile le somme che, pur essendo addebitate alla controparte, non hanno natura vera e propria di controprestazioni per la cessione di un bene o per la prestazione di un servizio e, quindi, nemmeno per “obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 
In estrema sintesi si può quindi dire che, in ragione della effettiva volontà delle parti, le somme dovute a un soggetto passivo di imposta a titolo di indennizzo:
- rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA se concorrono a formare l’ammontare complessivo dei corrispettivi contrattualmente dovuti per una cessione di beni o per una prestazione di servizi (ivi compresi i corrispettivi dovuti per “obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”);
- non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA se manca il presupposto oggettivo, quale sopra delineato, e, a maggior ragione, se trattasi di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del cessionario/committente ovvero del cedente/prestatore.

Avuto riguardo alle rilevazioni contabili proposte, occorre ricordare che ai sensi del numero 1-bis del comma 1 dell’art. 2423-bis c.c. è previsto che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”; ne conseguirebbe che, all’atto della rilevazione della cessione del contratto stipulato con calciatore professionistico, dovrebbe essere verificato se il riacquisto dello stesso da parte della società cedente possa essere considerato pressoché certo. In tal caso, si sarebbe – nella sostanza – difronte ad una tipologia contrattuale assimilabile ad una vendita a pronti con obbligo di riacquisto a termine. In particolare, si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto. Gli elementi che caratterizzano l’operazione sono dunque:

- l’obbligo della retrocessione da parte dell’acquirente e l’obbligo del riacquisto da parte del venditore;
- la certezza della data a termine della retrocessione e contemporaneo riacquisto;
- la certezza del prezzo a termine della retrocessione e contemporaneo riacquisto***.
L’elemento che differenzia la vendita con obbligo di retrocessione rispetto alle eventuali pattuizioni ex comma 4 dell’art. 102 delle N.O.I.F. è rappresentato – ad evidenza – dal fatto che l’esercizio del diritto di opzione acquistato dalla società cedente il giocatore:
- compete alla società cedente il giocatore;
- è solamente eventuale (ossia la società cedente non è obbligata a riacquistare successivamente il giocatore).
Orbene, qualora il riacquisto del giocatore da parte della società cedente possa essere considerato pressoché certo, l’operazione, nella sostanza, potrebbe essere ricondotta al prestito di un bene (le prestazioni agonistiche del giocatore); in tal caso, il corrispettivo ricevuto in sede di cessione del contratto stipulato con il giocatore dovrebbe essere trattato contabilmente dalla società cedente come segue:

- una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, dovrebbe essere iscritta al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti;
- una parte, corrispondente al corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all’acquirente (pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la vendita e quello pattuito per il riacquisto), dovrebbe essere iscritta tra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica.

Le operazioni ed i valori che devono essere iscritti nel bilancio della società di calcio cessionaria sono simmetrici, in senso inverso, rispetto al trattamento contabile operato dalla società cedente (all’atto dell’acquisto del giocatore, nel bilancio dell’acquirente si rileva l’uscita di denaro e il credito verso la società cedente).

Per quanto attiene l’informativa da fornire nella nota integrativa****  relativamente alla cessione di contratti con giocatori con la previsione del riconoscimento del diritto di opzione per l’eventuale riacquisto, occorre ricordare che il punto 6-ter dell'art. 2427 C.C. richiede che venga distintamente indicato nella nota integrativa l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; tuttavia, come accennato in precedenza, essendo abbastanza difficile (ai fini del trattamento contabile) dimostrare ex-ante che il riacquisto del giocatore sia pressoché certo, le previsioni di cui al punto 6-ter dell'art. 2427 non sembrano applicabili; potrebbero quindi essere prese in considerazione le previsioni di cui al punto 9 dell'art. 2427, ancorché nel caso di specie non si sia in presenza di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, o di cui al punto 22-ter (illustrazione della natura e dell’obiettivo economico “di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico”). Se l'importo è rilevante, ai fini del rispetto del principio della chiarezza del bilancio di esercizio ex art. 2423, secondo comma, cod. civ., appare necessario fornire nella nota integrativa adeguata spiegazione dell'origine (con eventuale dettaglio relativo alla composizione) delle singole voci interessate (dello stato patrimoniale e del conto economico). Ulteriormente, nella parte introduttiva della nota integrativa, sempre se considerato rilevante, dovrebbe essere esplicitato e precisato il trattamento contabile prescelto dalla società di calcio con riferimento alle previsioni di cui all’art. 102 N.O.I.F. riformato.


Claudio Sottoriva



* Dal punto del diritto privato, alla proposta irrevocabile la legge parifica, quanto agli effetti, l’opzione (art. 1331 cod. civ.), che si quando il vincolo della irrevocabilità della proposta consegue non già ad un impe-gno assunto unilateralmente dal proponente, ma ad un accordo stipulato tra le parti. Dall’opzione, come dalla proposta irrevocabile, deriva il diritto del beneficiario (o opzionario) di perfezionare il contratto, entro il termine di validità dell’opzione, con la sua sola dichiarazione di accettazione, mentre l’altra parte resta vincolata e non più interferire sulla stipulazione del contratto, che ormai dipende esclusivamente dalla decisione del beneficiari dell’opzione; cfr. TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XX Edizione, Milano, 2011, p. 555.

** Infatti, in presenza di cessioni o di acquisto di calciatori non si è in presenza al passaggio materiale di denaro da una società di calcio ad un’altra in quanto i rapporti tra le varie società vengono definiti in compensazione tramite le leghe di competenza. In particolare, di fronte ad un saldo passivo annuale o pluriennale conseguente ad operazioni in essere dal 3 Gennaio 2018 al 31 Gennaio 2018 si dovrà proce-dere in questo modo: 1 rata pari al 70% del saldo passivo dell’annualità 2017/2018 e altre 3 rate del 10% cadauna del saldo passivo delle annualità 2017/2018 entro il termine di ciascun mese dal 28 febbraio 2018 al 30 aprile 2018.

*** Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha trovato piena applicazione nella disciplina co-dicistica relativa alle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine. L’articolo art. 2424-bis, comma quinto, del codice civile prevede infatti che le attività oggetto di un’operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione devono rimanere iscritte nel bilancio del venditore. La norma riconosce dunque che l’operazione non si sostanzia in una vera e propria ces-sione di attività ma di una temporanea perdita di titolarità del bene da parte del venditore; nel bilancio dell’acquirente è iscritto invece il credito corrispondente.

**** Per un’analisi delle funzioni attribuibili alla nota integrativa si veda F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di eser-cizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Milano, 2017, p. 285 e ss.

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