L’incremento del contributo delle società sportive calcistiche per il mantenimento dell'ordine pubblico previsto nel c.d. “Decreto sicurezza”


di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Il c.d. “Decreto Sicurezza” (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, attualmente all’esame del Parlamento, prevede – all’art. 20-bis - un incremento del contributo delle società sportive calcistiche per il mantenimento dell'ordine pubblico.

In particolare, l'articolo in commento incrementa la soglia minima al 5 per cento (dall'1 per cento) e la soglia massima al 10 per cento (dal 3 per cento) della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi calcistici - quota destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi e, in particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.

La previsione ha la forma di novella all'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge n. 8 del 2007. Tale decreto-legge (recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive"), prevede all'articolo 9 specifiche prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio. Il comma 3-ter vi è stato introdotto dal decreto-legge n. 119 del 2014 (recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”)*.

Esso dispone appunto che una quota tra l'1 e il 3 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite sia destinata a finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell'ordine.
Tale percentuale, sia minima sia massima, è incrementata dalla proposta in esame, rispettivamente al 5 ed al 10 per cento.

La relazione tecnica al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 evidenzia come la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica incidendo su servizi istituzionali che le Forze di polizia assicurano ordinariamente in relazione alle esigenze di ordine pubblico. La sua attuazione, comunque, appare foriera di maggiori entrate per la finanza pubblica peraltro di difficile quantificazione, consentendo di destinare ad altri scopi risorse attualmente destinate a remunerare lo svolgimento dei predetti servizi.

Claudio Sottoriva

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e pubblicato sulla G.U. n. 245 del 21/10/2014.

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