Il trattamento contabile dell’esonero dell’allenatore

di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

1. Premessa
Il cambio dell’allenatore rappresenta per una squadra di calcio uno dei momenti di maggiore criticità*. L’esonero dell’allenatore è un provvedimento strategico con il quale una società di calcio pensa, tenta, spera, di correggere i malfunzionamenti e risolvere le difficoltà che la squadra attraversa in quel momento decretando l’incapacità del professionista in questione a svolgere i compiti a lui affidati.
Non si tratta di un licenziamento, perché l’allenatore esonerato continua a percepire lo stipendio pattuito al momento della stipula del contratto.** 

L’allenatore esonerato non può allenare in un’altra società fino al termine della stagione sportiva in essere. In caso di contratto pluriennale, per poter operare in un nuovo contesto, l’allenatore deve rescindere l’impegno con la società d’origine (quella cioè che lo ha esonerato). Solo in tal caso potrà ritenersi libero di accasarsi altrove. Altrimenti, rimane a disposizione della società fino allo scadere del contratto, continuando ad essere retribuito e rimanendo a disposizione, nel caso in cui questa decidesse di richiamarlo.
La legge 23 marzo 1981, n. 91 definisce e disciplina i rapporti tra società e sportivi professionisti; l’art. 4 della suddetta legge deroga in merito alla disciplina sui licenziamenti prevista dall’ordinamento per i contratti di lavoro subordinato.

Sulla base dell’Accordo collettivo tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) ex art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni è facoltà della società esonerare l'allenatore dal rendere la prestazione oggetto del contratto. All’allenatore spettano tutti gli emolumenti contrattualmente pattuiti nonché, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in cui l'allenatore sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, l’allenatore ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto ed a percepire gli emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. In tal caso, in deroga all’art. 38 Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF, l’allenatore ha altresì la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra società.

Nell'ipotesi di un contratto pluriennale, nell'apposito modulo federale, depositato presso la Lega di appartenenza, dovrà essere indicato il numero delle stagioni sportive per le quali è stato stipulato, nonché, per ciascuna categoria professionistica e per ciascuna stagione, l'importo pattuito quale compenso annuo lordo e gli eventuali premi lordi. Il trattamento economico del rapporto (ossia la “retribuzione”) è composto da una parte fissa (gli “emolumenti”) e da una eventuale parte variabile (i “premi”), legata ai risultati sportivi della squadra o della società. La parte fissa, il cui ammontare non può essere inferiore ai minimi previsti dall’Accordo collettivo, può essere determinata in misura diversa a seconda della stagione sportiva e della categoria. Per ciascuna stagione sportiva, la parte variabile non può essere superiore al 50% della parte fissa.***

In adempimento dell’art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, la società deve versare al Fondo di accantonamento dell’Indennità di Fine Carriera, costituito presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva dell’allenatore ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà pertanto trattenuto) nel limite del massimale previsto per gli allenatori dagli enti previdenziali competenti.

2. L’esonero
Nel mondo sportivo professionistico l’allenatore, attraverso l’esonero, viene estromesso dal posto di lavoro senza che questo provvedimento comporti l’interruzione del rapporto contrattuale con la società.
L'esonero dell'allenatore configura una fattispecie di mutamento unilaterale del contenuto contrattuale, cui si applicano le regole generali. Non sussistendo consenso dell’altra parte, l’esonero diviene legittimo solo quando la prestazione in sé sia divenuta impossibile, ma non per colpa dell’allenatore e quindi non in modo tale da giustificare la risoluzione del contratto.****
L’allontanamento dell’allenatore può avvenire per le ragioni più disparate e le motivazioni delle società, che in qualsiasi categoria adottano questo provvedimento, sono in molti casi dettate da incoerenza, debolezza e improvvisazione. Le società si dimostrano sempre molto creative nel trovare pretesti per motivare la decisione di un esonero.
Analizziamo ora i motivi ricorrenti che portano i club a licenziare il proprio tecnico valutando quali tra questi sono pretestuosi e quali possono essere ricondotti ad una valida ragione:

• mancanza di risultati;
• pressione dei tifosi;
• pressione dei media;
• pressioni esterne da parte degli stakeholders;
• incompatibilità con la squadra o parte di essa;
• presenza di diverse correnti societarie;
• conflittualità con la proprietà.

Il ricorso all’allontanamento del tecnico deve essere preso in considerazione solo quando la società ha preventivamente messo in pratica tutte le azioni necessarie per tutelare, sostenere, salvaguardare e rafforzare la posizione dell’allenatore e, nonostante questo, il mister si ponga in una delle seguenti situazioni:
• perdita di controllo tecnico e gestionale sulla squadra;
• disallineamento dal progetto societario concordato ad inizio stagione;
• mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto e/o comportamenti lesivi della reputazione e dell’immagine della società.
Perdita di controllo tecnico e gestionale sulla squadra, disallineamento dal progetto societario concordato e mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto e/o comportamenti lesivi della reputazione e dell’immagine della società sono a mio avviso le uniche ragioni che possono giustificare l’esonero di un allenatore.
Nel settore professionistico, le modalità con le quali la società comunica all’allenatore l’esonero non sono disciplinate da alcun regolamento ma, per consuetudine, si usa la forma scritta con certezza di consegna: telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano. Nei dilettanti la procedura è invece disciplinata dall’art. 47, comma 1°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che sancisce che le dimissioni o l’esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Informare il tecnico non è comunque sufficiente per la ratifica dell’esonero; infatti sia le società professionistiche sia le società dilettantistiche hanno l’obbligo di comunicarlo in forma scritta su appositi moduli all’ufficio tesseramenti del Settore Tecnico della F.I.G.C. e alla Lega di appartenenza. 

3. Il trattamento contabile
Sia nei bilanci redatti in applicazione delle norme del Codice Civile e dei principi contabili nazionali (OIC)*****  sia nei bilanci redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, occorre rispettare il principio della prudenza ed effettuare gli accantonamenti relativamente agli oneri per retribuzioni contrattualmente dovute al personale tesserato e non tesserato non più impiegato nel progetto tecnico o nell'organizzazione societaria. Rientrano in tale fattispecie gli allenatori esonerati e i calciatori non più facenti parte del progetto tecnico.

In presenza di un esonero disposto in carenza dei presupposti che lo possano legittimare, l’allenatore potrebbe chiedere alla società di risarcirgli i danni che gliene derivano e che non vanno limitati a quelli patrimoniali che l'allenatore professionista può subire come indiretta conseguenza della perdita di reputazione connessa al suo esonero. E, difatti, l'esonero ingiustificato arreca senz'altro anche un rilevante danno non patrimoniale all'allenatore esonerato. La categoria del danno esistenziale ben può quindi supportare l’eventuale richiesta di tutela degli allenatori che vengono ingiustamente esonerati, al di là dell'eventuale danno patrimoniale che ne consegue.
Dal punto di vista contabile occorre ricordare che, giacché l’allenatore esonerato continuerà a percepire lo stipendio pattuito al momento della stipula del contratto, si dovrà tener conto della relativa onerosità; ulteriormente si dovrà tener conto dell’eventuale passività potenziale sottostante ad eventuali cause legali che potrebbero essere avviate dall’allenatore a fronte dell’intervenuto esonero.

Ciò determinerà, nell’ambito della redazione del bilancio di esercizio secondo le previsioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali OIC, l’effettuazione di un accantonamento ad un fondo rischi o ad un fondo oneri futuri (voce B) 12 e voce B) 13 del Conto economico) e la costituzione di un fondo per rischi o un fondo per oneri futuri (voce B) 4) Altri nello Stato patrimoniale passivo).
I fondi per rischi ed i fondi per oneri futuri verranno poi negli esercizi successivi utilizzati all’esito della definizione dei contenziosi sorti nei precedenti esercizi relativamente al personale sportivo e non sportivo.

Il principio contabile internazionale IAS 37 stabilisce i criteri di contabilizzazione e l'informativa di bilancio in materia di accantonamenti e di attività e passività potenziali . Gli accantonamenti sono definiti come passività con scadenza o ammontare incerti. In altri termini, gli accantonamenti si distinguono da altre tipologie di passività, quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento.
Gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono iscritti a fronte di perdite ed oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili l'ammontare e/o la data di accadimento. Questi accantonamenti sono iscritti in bilancio solo quando:

i. esiste un'obbligazione corrente (legale o implicita) derivante da eventi passati;
ii. è probabile che per l'adempimento di tale obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse economiche;
iii. può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Il paragrafo 66 dello IAS 37 si occupa degli accantonamenti per i cosiddetti "contratti onerosi". Un "contratto oneroso", in base alla definizione contenuta nel paragrafo 68 del principio contabile richiamato, "è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto”.

Per "costi non discrezionali" previsti da un contratto si intendono i minori tra i costi per adempiere al contratto e quelli per risolverlo (risarcimenti e penali).
Conseguentemente, se una società ha un "contratto oneroso" in essere, l'obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata e contabilizzata nel bilancio di esercizio come un accantonamento ad un fondo rischi ed oneri. Ciò in applicazione del principio della competenza e di quello della prudenza e, in particolare, delle previsioni di cui all’art. 2424-bis del Codice Civile secondo cui “Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza” .

Gli accantonamenti che devono essere effettuati in sede di esonero di un allenatore e del suo staff devono pertanto riflettere l'esistenza di "contratti onerosi", così come definiti nel principio IAS 37. L’importo accantonato deve comprendere la remunerazione nonché includere, per effetto di specifiche pattuizioni tra le parti, anche eventuali oneri aggiuntivi per la società nell'ipotesi in cui i tecnici esonerati non riescano a trovare una nuova occupazione entro una data stabilita.

4. L’informativa nella Nota integrativa
In relazione alla previsione di cui al n. 13 del comma 1 dell’art. 2427 del Codice Civile (indicazione dell’ “importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”), nella Nota integrativa dovrà essere fornita adeguata informazione in merito all’accantonamento effettuato ad un fondo per rischi o ad un fondo per oneri futuri . La Nota integrativa dovrà fornire anche indicazione di ulteriori eventuali importi conseguenti ad impegni o passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale con l’indicazione della relativa natura.
I principi contabili internazionali prevedono un’informativa particolarmente dettagliata; per ciascuna classe di accantonamenti, la società deve evidenziare: (a) il valore contabile di inizio e fine esercizio; (b) gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell’esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti; (c) gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all’accantonamento) durante l’esercizio; (d) gli importi non utilizzati e stornati durante l’esercizio; e (e) gli incrementi negli importi attualizzati verificatisi nel corso dell’esercizio, dovuti al passare del tempo, e l’effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.
Per ciascuna classe di accantonamenti devono essere fornite le seguenti informazioni: (a) una breve descrizione della natura dell’obbligazione e la tempistica prevista per l’esborso che ne risulta; (b) un’indicazione delle incertezze relative all’ammontare o alla tempistica di tali esborsi. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l’entità deve evidenziare le principali ipotesi formulate su eventi futuri; (c) l’ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l’ammontare di ciascuna attività rilevata per l’indennizzo atteso.
A meno che la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l’obbligazione sia remota, l’entità deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di chiusura dell'esercizio una breve descrizione della natura della passività potenziale e, laddove fattibile: (a) una stima dei suoi effetti finanziari; (b) una indicazione delle incertezze relative all’ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso; e (c) la probabilità di ciascun indennizzo.
Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, occorre fornire l’informativa in maniera tale da mostrare il collegamento tra l’accantonamento e la passività potenziale.

Qualora, in casi estremamente rari, l’indicazione di alcune o di tutte le informazioni previste dallo IAS 37 possa pregiudicare seriamente la posizione della società in una controversia con terzi sulla materia alla base dell’accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale, non è obbligatorio fornire l’informazione, ma deve essere indicata la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l’informazione non è stata fornita.

Claudio Sottoriva


*Si veda F. Massara, L'esonero del mister: istruzioni per l'uso, http://www.allenatoricalcio.it/Psicologia/Dettaglio.asp?Area=Psicologia&Categoria=1&ID=48

**L’esonero dell’allenatore è un istituto giuridico particolare, proprio dell’ordinamento sportivo, che si realizza nella rimozione dell’allenatore dalla conduzione tecnico-agonistica della squadra che gli era stata affidata, liberandolo così dalla sua obbligazione lavorativa, pur nella continuazione (formale) del rapporto di lavoro e della retribuzione. In particolare “L’esonero può essere giuridicamente definito come un trasferimento sine destinationem mediante rinuncia del creditore della prestazione lavorativa (la società sportiva) all’adempimento dell’altra parte, permanendo a carico dell'esonerante l'obbligo della retribuzione dell'esonerato. Questa prospettazione non darebbe adito a problemi se l’allenatore non avesse, come in effetti ha, un interesse ad adempiere che si aggiunge al diritto di ottenere la retribuzione economi-ca. Nella pratica l'esonero dell'allenatore costituisce di fatto uno jus variandi assoluto del datore di lavoro sportivo, il che si pone in netto contrasto con i principi generali dell’ordinamento, come sarà spiegato in seguito. A questa conclusione, al contrario, si potrebbe pervenire soltanto in presenza di un’espressa previsione contrattuale, senza la quale l’esonero non può che configurarsi come un potere discrezionale del creditore della prestazione, ovvero condizionato nel suo operare solo da limiti interni”; cfr. R. BORDON, U. DAL LAGO, L’esonero dell'allenatore professionista e i suoi riflessi esistenziali, in www.personaedanno.it

*** Nella retribuzione sono compresi tutti gli emolumenti, indennità o importi cui, per qualsivoglia titolo, l'allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta in tale sua qualità, anche in occasione di ritiri o trasferte.
La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di eguale importo entro il giorno 20 del mese solare successivo a quello della maturazione; la stessa non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dall’Accordo collettivo. La retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta alla scadenza prevista per la mensilità di giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione ad essa sottesa. Il ver-samento delle retribuzione – nella sua parte fissa e variabile - deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’allenatore all’atto della sottoscrizione del contratto con la società o mediante successiva comunicazione scritta alla società. Non è consentita qualsivoglia diversa forma di pagamento della retribu-zione In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, l'allenatore ha diritto alla rivalutazione mone-taria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi lega-li, da calcolarsi sull’importo netto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. E’ facoltà della società sportiva sospendere il versamento del corrispettivo nel caso in cui l’allenatore sia attinto da provvedimenti disciplinari irrogati dall’autorità sportiva in conseguenza di illeciti sportivi e violazioni in materia di scommesse e doping, nonché nei casi di indisponibilità dell’allenatore in conseguenza di provvedimenti limi-tativi della libertà personale, anche temporanei, disposti dall’Autorità Giudiziaria.

**** L’esonero è possibile in presenza di una giusta causa che non consenta la continuazione del rapporto di lavoro con quella specifica mansione: l’unica condizione legittimante l’esonero dell’allenatore è quindi la sussistenza di un impe-dimento oggettivo, assimilabile alla giusta causa prevista nell’art. 2119 del cod. civ. come causa di recesso immediato.
Basandosi dunque sul concetto di giusta causa di esonero, per la sua sussistenza ci si può riferire alla giurisprudenza in tema di giusta causa di recesso, che attribuisce particolare rilevanza all'elemento fiduciario, ritenuto "elemento indefet-tibile del rapporto", la cui lesione legittima il licenziamento (Cass. Civ., Sez. lav., 26.7.2002, n.11108); cfr. cfr. R. BOR-DON, U. DAL LAGO, L’esonero dell'allenatore professionista e i suoi riflessi esistenziali, in www.personaedanno.it

***** Sono applicabili anche alle società di calcio professionistiche le norme contenute nel Codice Civile e nei principi con-tabili nazionali elaborati dall’OIC per le società di calcio non quotate; per le società di calcio quotate, invece, trovano applicazione i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall’Unione Europea. Nel nostro Paese, l’attuale normativa contenuta nel Codice Civile consegue al recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. 139/2015; in tema si veda C. SOTTORIVA, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

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