Le modifiche alla normativa federale sul riacquisto del giocatore (opzione di riacquisto) del 19 aprile 2019


A cura di  Claudio Sottoriva
Professore Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Dottore commercialista e revisore legale dei conti



Con il Comunicato Ufficiale n. 98/A del 19 aprile 2019, la FIGC ha modificato il comma 4 dell'art. 102 delle NOIF che disciplina le norme sul diritto di riacquisto del giocatore (opzione di riacquisto).
Si rammenta che con il Comunicato Ufficiale n. 58 del 1° giugno 2018, a firma dell’allora Commissario Straordinario, la FIGC aveva riformato l’art. 102 delle N.O.I.F. che, come noto, disciplina le cessioni tra le società associate alle Leghe Professionistiche dei contratti stipulati con i calciatori professionisti (cessioni a titolo definitivo e cessioni a titolo temporaneo)*.

Le novità di cui al Comunicato Ufficiale del 19 aprile 2019 riguardano, in particolare, il comma 4, dell’art. 102 delle N.O.I.F. prevedendo: 

- da un lato, la modifica dei termini per l’esercizio o l’abbandono del diritto di opzione;
- dall’altro, eliminando la facoltà per la società cessionaria di poter cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad una terza società, ma sempre e solo con il consenso del calciatore e della società titolare del diritto di opzione.

Per quanto riguarda la prima modifica, mentre in precedenza era previsto che il diritto di opzione potesse essere esercitato con effetto dalla prima ovvero dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore, è stato previsto invece che il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato (abbandono dell’opzione) solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore.

Per quanto riguarda la seconda modifica, è stata invece – come accennato – eliminata la possibilità per la società cessionaria di cedere, a sua volta; il contratto del giocatore ad una terza società; ne consegue che, durante il periodo di vigenza del contratto stipulato tra la società cessionaria e il giocatore, la società cessionaria non potrà più, a sua volta, cedere temporaneamente o definitivamente il contratto del calciatore ad una società terza.

Da ultimo, è stata introdotta una normativa specifica relativa agli effetti contabili conseguenti alla stipula di un contratto di trasferimento del giocatore che preveda l’eventuale riacquisto del giocatore stesso. E’stato infatti precisato che gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti dall’eventuale riacquisto del giocatore, decorrono dal momento dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione.
In altre parole, l’eventuale minusvalenza o plusvalenza da alienazione del giocatore deve essere rilevata solo nel momento in cui l’opzione viene esercitata o rinunciata. Orbene, poiché in Italia le sessioni di calciomercato sono quella estiva (dal 1º luglio al 18 agosto) e quella invernale (dal 1º gennaio al 31 gennaio) e poiché la nuova normativa prevede che il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato (abbandono dell’opzione) solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore, la minusvalenza o la plusvalenza da alienazione del giocatore, emergente dal confronto tra valore netto contabile del giocatore (costo storico di acquisto – fondo ammortamento) con il valore di cessione del giocatore, dovrà essere contabilizzata (alla voce A) 5) h) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori o alla voce B) 14) e) Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori del Conto economico) nel bilancio di esercizio relativo alla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore.

Tenuto conto della specifica indicazione del trattamento contabile degli effetti conseguenti alla stipula di un contratto di trasferimento del giocatore che preveda l’eventuale riacquisto del giocatore stesso contenuta nella nuova versione del comma 4 dell’art. 102 delle N.O.I.F. così come introdotta dal Comunicato Ufficiale n. 98/A del 19 aprile scorso, sembrerebbe essere venuta meno qualsivoglia problematica relativa al momento di rilevazione contabile dell’eventuale provento/onere (plusvalenza/minusvalenza) da alienazione del giocatore e, cioè, essere venuta meno qualsivoglia problematica relativa all’individuazione dell’esercizio di competenza di detto provento/onere (che, come accennato in precedenza, è quello relativo alla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore).

In tema si evidenzia tuttavia che ai sensi del numero 1-bis del comma 1 dell’art. 2423-bis c.c. è previsto che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”; ne conseguirebbe che, all’atto della rilevazione della cessione del contratto stipulato con il calciatore professionistico, dovrebbe essere verificato se il riacquisto dello stesso da parte della società cedente possa essere considerato pressoché certo. In tal caso, si sarebbe – nella sostanza – difronte ad una tipologia contrattuale assimilabile ad una vendita a pronti con obbligo di riacquisto a termine che, dal punto di vista contabile, imporrebbe un trattamento contabile parzialmente diverso tenuto conto che:

- l’art. 2424-bis comma 5 del Codice Civile (norma che riguarda l’iscrizione nello Stato Patrimoniale) stabilisce che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore;
- il comma 2 dell’art. 2425-bis del Codice Civile prevede che “I proventi e gli oneri re-lativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio”.
- l’art. 2427 comma 1, n. 6-ter del Codice Civile (norma che riguarda l’informativa da fornire nella Nota integrativa) stabilisce che occorre tenere distinto per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Orbene, qualora il riacquisto del giocatore da parte della società cedente possa essere considerato pressoché certo, l’operazione, nella sostanza, potrebbe essere ricondotta al prestito di un bene (le prestazioni agonistiche del giocatore); in tal caso, il corrispettivo ricevuto in sede di cessione del contratto stipulato con il giocatore dovrebbe essere trattato contabilmente dalla società cedente come segue:

- una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, dovrebbe essere iscritta al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti;
- una parte, corrispondente al corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all’acquirente (pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la vendita e quello pattuito per il riacquisto), dovrebbe essere iscritta tra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica.

In particolare, la società cedente il giocatore “a pronti”, nel caso retrocessione del giocatore (riacquisto) pressoché cerco, deve contabilizzare la somma ricevuta a fronte della compravendita del giocare come debito di finanziamento nei confronti della società di calcio acquirente “a pronti”. Alla scadenza la società cedente il giocatore “a pronti” divenuta retrocedente il giocatore (avendo esercitato l’opzione di riacquisto), deve rilevare l’estinzione del debito di finanziamento in precedenza contratto e rilevare, per differenza, l’onere finanziario dell’operazione, da allocare nel Conto economico alla voce C) 17). E’ chiaro che nel caso di contratto di compravendita con periodo di vigenza a cavallo tra due esercizi ricorrerà l’esigenza di un riparto pro rata temporis del provento contrattuale, in ragione del tempo di maturazione calcolato in ogni esercizio interessato. Le operazioni ed i valori che devono essere iscritti nel bilancio della società di calcio cessionaria sono simmetrici, in senso inverso, rispetto al trattamento contabile operato dalla società cedente (all’atto dell’acquisto del giocatore, nel bilancio dell’acquirente si rileva l’uscita di denaro e il credito verso la società cedente).

Per quanto attiene l’informativa da fornire nella nota integrativa*  relativamente alla cessione di contratti con giocatori con la previsione del riconoscimento del diritto di opzione per l’eventuale riacquisto, occorre ricordare che il punto 6-ter dell'art. 2427 del Codice Civile richiede che venga distintamente indicato nella nota integrativa l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; tuttavia, come accennato in precedenza, essendo abbastanza difficile (ai fini del trattamento contabile) dimostrare ex-ante che il riacquisto del giocatore sia pressoché certo, le previsioni di cui al punto 6-ter dell'art. 2427 non sembrano applicabili; potrebbero quindi essere prese in considerazione le previsioni di cui al punto 9 dell'art. 2427, ancorché nel caso di specie non si sia in presenza di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, o di cui al punto 22-ter (illustrazione della natura e dell’obiettivo economico “di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico”). 
Se l'importo è rilevante, ai fini del rispetto del principio della chiarezza del bilancio di esercizio ex art. 2423, secondo comma, del Codice Civile, appare necessario fornire nella nota integrativa adeguata spiegazione dell'origine (con eventuale dettaglio relativo alla composizione) delle singole voci interessate (dello stato patrimoniale e del conto economico). Ulteriormente, nella parte introduttiva della nota integrativa, sempre se considerato rilevante, dovrebbe essere esplicitato e precisato il trattamento contabile prescelto dalla società di calcio con riferimento alle previsioni di cui all’art. 102 N.O.I.F. riformato.

Claudio Sottoriva

* Per un’analisi delle funzioni attribuibili alla nota integrativa si veda F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Milano, 2017, p. 285 e ss.

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