La crisi d’impresa delle “società sportive no profit”


A cura di Antonio Sanges (AICAS - Commercialisti azienda sport )

La normativa sulla “crisi d’impresa” di cui al D.Legsl. n.14/19, ed il relativo concetto di “continuita’ aziendale” risulta applicabile anche alle “societa’ sportive no profit”?

Allo stato rientrano nel novero delle “societa’ sportive no profit” :

- le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) prive di personalita’ giuridica di cui all’art.36 c.c e/o con personalita’ giuridica (Dpr 361/10);

- le Societa’ sportive dilettantistiche (Ssd) costituite nella forma di societa’ di capitali di cui all’art. 90 Legge 289/02.

1) La  normativa sulla crisi d’impresa  di cui al D.legsl.n14/19

L’art 1 della normativa “de quo “ disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore ,imprenditore, persona giuridica , altro ente collettivo.

L’art. 2 invece definisce i concetti di crisi (stato di difficolta economico finanziaria che puo’ rendere probabile lo stato d’insolvenza) ed insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti che dimostrino che il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).

Sempre l’art. 2 circoscrive il perimetro dell ’”impresa minore”, che risulta essere  quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti : attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300 mila nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore; ricavi in qualunque modo essi risultino per un ammontare non superiore a ad euro 200 mila  nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore; ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500 mila.

L’art.3 disciplina i doveri del debitore. Per soddisfare tali doveri ,l’imprenditore collettivo in tema  “continuita’ aziendale”, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, e della relativa assunzione di idonee iniziative ,  deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art.2086 cc.

L’art. 13 rileva invece gli indicatori della crisi. Tali indicatori determinano gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e/o dall’attivita’ imprenditoriale svolta dal debitore.

2) La fallibilita’ delle Asd e Ssd (Sentenza Corte di Cassazione Sez.1 n. 8374 /2000)

In tema di fallibilita’ delle Asd e Ssd , nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare, bisogna fare riferimento ai contenuti della Sentenza Corte di Cassazione Sez.1,20 giugno 2000 n. 8374.

Tale Sentenza ha chiarito che ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare , “lo status” di imprenditore commerciale , deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo , che in concreto svolgano esclusivamente o prevalentamente , attivita’ d’impresa commerciale.

3) Conclusioni

Sulla base della normativa di cui al  D.legsl.n14/19 , di concerto con i contenuti di cui alla Sentenza Corte di Cassazione n. 8374 /2000, si puo’ rilevare che, gli art. 1,2,3,13 della decreto legislativo de quo, possono applicarsi anche alle Asd e Ssd. 


Antonio Sanges

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