Il sistema delle Licenze Nazionali 2020/2021 previsto dalla FIGC e le modifiche al Titolo VI delle N.O.I.F. - Seconda Parte


di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

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La normativa relativa alla riforma del diritto fallimentare

Si rammenta che, anche le società di calcio professionistiche, sono soggette alla riforma del diritto fallimentare di cui al D.Lgs. 14/2019 recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 14 febbraio 2019, Supplemento Ordinario n. 6, il quale ha introdotto (al comma 1 dell’art. 12) specifichi obblighi di segnalazione (c.d. “strumenti di allerta”) posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. In particolare, gli organi di controllo societari (collegio sindacale o sindaco unico, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché' di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Si rammenta che il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche. Nell’ambito delle società di calcio professionistiche, conseguentemente, la revisione legale dei conti non può essere svolta né dal collegio sindacale, né dal sindaco unico né dal revisore unico ma deve – obbligatoriamente – essere svolta da una società di revisione legale dei conti che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
L’art. 13 del D.Lgs. 14/2019 ha introdotto inoltre gli indicatori di crisi, ossia quegli indici di bilancio rappresentativi di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario la cui precisa individuazione è stata demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CND-CEC), tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali. Tali indici, elaborati con cadenza almeno triennale, devono essere riferiti ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., valutati unitariamente, dovrebbero aiutare a far tempestivamente emergere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. E’previsto che (al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 14/2019) l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati:

- ne debba specificare le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio;
- provveda ad indicare, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la (non) sussistenza del suo stato di crisi.

Un professionista indipendente deve attestare l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione deve essere allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Anche le società di calcio professionistiche sono destinatarie della normativa di cui al citato D.Lgs. 14/2019.
Per completezza di analisi si rappresenta che è prevista una modifica del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 14/2019; in particolare, è prevista la sua sostituzione con il seguente testo: “Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”.

Anche del comma 3 è prevista la riscrittura come di seguito indicato: “L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall’esercizio successivo”.
Ad oggi gli indici elaborati dal CNDCEC, che dovranno essere recepiti dal Ministero dello sviluppo economico in un apposito decreto, sono i seguenti:

- patrimonio netto negativo o al di sotto del minimo legale;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR), è l’unico indicatore individuato che utilizza dati prognostici ed è calcolato come rapporto tra i “cash flow liberi” (ossia i flussi di cassa della gestione corrente) previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti scadenti nello stesso arco temporale (valori inferiori ad 1, dovrebbero far azionare gli alert aziendali);
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato);
- indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e debiti totali);
- indice di ritorno liquido dell’attivo (rapporto da cash flow e totale attivo dello stato patrimonia-le);
- indice di liquidità (rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine);
- indice di indebitamento previdenziale e tributario (rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e totale attivo dello stato patrimoniale).

Il CNDCEC, oltre ad individuare gli indicatori sopra elencati, ha individuato delle soglie per i vari indici in relazione alle categorie settoriali individuate. Tali soglie forniscono ragionevoli presunzioni ma non implicano automaticamente la fondatezza dell’indizio di crisi, dovendo tali indici essere valutare unitariamente (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 14/2019) e tenendo conto delle specificità aziendali e delle prospettive gestionali.
Per quanto pubblicamente noto, il CNDCEC non ha elaborato ad oggi indici specifici per le società di calcio professionistiche.

Le N.O.I.F. prevedono, ai fini di controllare l’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche, dei valori soglia relativamente ai seguenti indicatori:
- l’indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l’eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC);
- l’indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi;
- l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Dal confronto tra gli indici elaborati per la generalità delle imprese dal CNDCEC con quelli previsti dalle N.O.I.F. emerge che non sono direttamente confrontabili, ad eccezione dell’indice di liquidità che corrisponde a quello individuato dal CNDCEC.

Si rammenta che le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 8, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui sopra, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

di Claudio Sottoriva

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