Il sistema delle Licenze Nazionali 2020/2021 previsto dalla FIGC e le modifiche al Titolo VI delle N.O.I.F. - Prima Parte


di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Premessa
Con il Comunicato Ufficiale N. 134/A il Consiglio Federale della FIGC nella riunione del 10 dicembre 2019, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha approvato il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A 2020/2021. Con i successivi comunicati N. 135/A e N. 136/A sono stati approvati il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2020/2021 e quello per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021.

Le modifiche apportate al Titolo VI delle N.O.I.F.
Con il Comunicato Ufficiale N. 132/A, sempre nella riunione del 10 dicembre 2019, il Consiglio Federale ha modificato invece le diposizioni contenute nel Titolo VI delle N.O.I.F. relativo ai controlli sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche.
Le principali modifiche, rispetto alla previgente normativa, sono rappresentate – oltre alla modifica della terminologia di “soggetto responsabile del controllo contabile” con quella di “revisore legale dei conti” - dalla modifica dei termini entro i quali le società di calcio partecipanti al Campionato di Serie A devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C.:

1) l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
2) l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
3) l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In particolare, per quanto riguarda il primo adempimento, il termine è il 30 settembre; per quanto riguarda il secondo adempimento, il termine è il 16 novembre; per quanto riguarda il terzo adempimento, il termine è il 16 febbraio (in precedenza era invece previsto che le società dovessero documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati).
In tema, si rammenta che non tutte le società di calcio partecipanti al Campionato di Serie A hanno l’esercizio che decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente, giacché molte di tali società hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Si evidenzia che, relativamente alla redazione del bilancio di esercizio, le N.O.I.F. (art. 85) prevedono che le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione del revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione.

Analoga disposizione è prevista per quanto attiene alla relazione semestrale; in particolare è previsto che le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, debbano depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione del revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione.

Si segnala che non appare molto chiara la differenza esistente tra la “relazione del revisore legale dei conti” (di cui alla lettera c) ) e la “relazione contenente il giudizio della società di revisione” (di cui alla lettera d) ) giacché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti emette un’unica relazione di revisione in cui vene espresso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010 “un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto” e nella quale vengono illustrati “i risultati della revisione legale”.

Si precisa che il verbale di approvazione è, relativamente alla redazione del bilancio di esercizio, il verbale di approvazione dell’assemblea dei soci; il verbale di approvazione, relativamente alla relazione semestrale, è – invece – quello dell’organo amministrativo che la approvata non essendo obbligatoria l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci della relazione semestrale.

Per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, è previsto analogamente che le società debbano documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C.:
- entro il 30 settembre l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi alla mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- entro il 16 novembre l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi al secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Si rammenta che in base all’art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la società di calcio deve versare per ogni giocatore ad un apposito fondo acceso presso la FIGC l’indennità di fine carriera calcolata in ragione del 6,25% della retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico del giocatore (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti.

Un’ulteriore modifica è relativa alle modalità attraverso le quali l’indicatore di Liquidità (da calcolarsi sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate) può essere ristabilito dalla società di calcio. Si rammenta che l’indicatore di Liquidità è pari al rapporto tra l’ammontare delle Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti le N.O.I.F. prevedono che sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:

a) le Attività Correnti, ai fini della determinazione del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;

b) le Passività Correnti, ai fini della determinazione del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing scadenti entro i 12 mesi.

In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l’indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri attraverso:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In precedenza era previsto invece che il provvedimento fosse revocato, su istanza della società, quando l’indicatore di Liquidità fosse stato ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

E’ stato quindi meglio esplicitato il fatto che il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori può essere revocato se l’indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima anche attraverso versamenti da parte dei soci in conto copertura perdite. Tali versamenti sono quelli effettuati dai soci dopo che si sia manifestata una perdita, nel qual caso la riserva del patrimonio netto che si viene contabilmente a creare è destinata alla copertura delle predette perdite.


I criteri legali ed economico-finanziari previsti per le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A 2020/2021

Si analizzano di seguito i criteri legali ed economico-finanziari previsti per gli adempimenti previsti per le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A.
Le società devono, entro il termine del 30 aprile 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2018, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2020, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo. Le società di Serie A che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2020/2021, sono esonerate dagli adempimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2);

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2019 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2019, trasmesse entro il 28 febbraio 2020, le società devono depositare copia delle medesime comunicazioni presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2018 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770).

Le società devono, entro il termine dell’1 giugno 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”);
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.
Ferma l’applicazione delle sanzioni previste, potranno essere integrati entro il termine perentorio del 22 giugno 2020, tutti gli adempimenti di cui sopra. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 22 giugno 2020, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perento-rio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

Le società devono, entro il termine perentorio del 22 giugno 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2020/2021, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento, ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega 
Nazionale Professionisti Serie A.

3) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

4) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2020 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

6) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2020 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

7) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall’1 luglio 2019 al 31 maggio 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 

5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. Le società devono depositare altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing per il periodo 1° luglio 2019-31 maggio 2020. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

8) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2020 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2020 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

9) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2020 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

10) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2019-30 aprile 2020 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2019-31 maggio 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 8): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. Le società devono altresì depositare, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

11) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2020 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

12) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Per le suddette annualità, le società devono, altresì, assolvere il pagamento degli stessi tributi, relativi a partite di ruolo divenute definitive con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2020. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

13) assolvere il pagamento dell’IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2019, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2019, trasmesse entro il 28 febbraio 2020, le società devono assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 31 maggio 2020;

14) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2019, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

15) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2019, nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione della società di revisione (limited review);

16) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 14), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 15), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 15), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020 contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

22) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020 contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale.

La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve entro il termine del 29 giugno 2020, certificare alla Co.Vi.So.C. :

1) il rispetto del termine perentorio del 22 giugno 2020, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2020/2021;

2) il rispetto del termine perentorio del 22 giugno 2020, per il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

3) il rispetto del termine perentorio del 22 giugno 2020, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera.
Le società devono, entro il termine del 16 settembre 2020, assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2020, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

Da ultimo, le società devono, entro il termine del 30 settembre 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per la mensilità di giugno 2020, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per il mese di giugno 2020, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. Le società devono depositare altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing per la mensilità di giugno 2020. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

4) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di maggio e giugno 2020 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2020 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al 
competente organo;

5) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2020, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° maggio 2020-30 giugno 2020 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. Le società devono depositare altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2020, l’assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2020.

di Claudio Sottoriva

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