SportsLaw - Il ruolo delle Federazioni e delle Leghe nella sospensione dei campionati a seguito della pandemia di Covid-19


La sospensione dei campionati e la conclusione anticipata della stagione sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali ha determinato conseguenze negative che, nei prossimi mesi, avranno una grossa rilevanza, sia sul piano economico che organizzativo, per l‘intero movimento sportivo.
Proprio il timore di tali conseguenze ha sollevato in alcuni operatori del movimento dubbi circa l’opportunità di non portare a termine i vari campionati, nonché critiche alle decisioni assunte in tal senso dalle singole Federazioni, nonostante i suggerimenti in senso contrario di alcune delle Leghe nazionali di riferimento.

Tralasciando ogni considerazione di carattere anche personale rispetto alle divergenti posizioni tra Federazioni e Leghe, sopra accennate, occorre evidenziare che è riservato alle prime non solo il diritto ma anche l’onere di intervenire, in prima ed ultima istanza, per decisioni quali la sospensione dei campionati e ciò tenuto conto della natura piramidale, gerarchica e, quindi, sovraordinata, del modello sportivo europeo in cui è inserito l’ordinamento sportivo italiano.
Natura che si rispecchia nelle norme statutarie delle singole Federazione sportive che, pur riconoscendo il ruolo delle Leghe (quali consorzi delle società sportive loro affiliate) e delegando alle stesse l’organizzazione dei campionati, al contempo riserva alla Federazione un potere sovraordinato circa le decisioni in punto di:

1) affiliazione delle società;
2) definizione dell’ordinamento dei campionati, dei criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati;
3) assegnazione del titolo di campione d’Italia;
4) ratifica delle promozioni e delle retrocessioni di serie (cfr., a titolo esemplificato, Statuto FIGC, art. 13, comma 2).

Un potere di controllo e decisionale quello riservato alle Federazioni che ha trovato puntuale conferma in una recente decisione (n. 22/2020) resa in data 7 aprile 2020 dal Collegio di Garanzia, Sezioni Unite (Fipav / LIBV. ).

Del tutto significativi e dirimenti rispetto al ruolo delle Federazioni e circa i rapporti intercorrenti tra queste ultime e le Leghe sono due passaggi delle motivazioni rese dal Collegio e che di seguito si riportano:

• “Invero, qualora fra due soggetti od organi intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata; pertanto, l’organo "superiore" è legittimato, per ciò solo, a vigilare sull’attività del controllato. Questi, dunque, può esercitare ipso iure i relativi poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato” (cfr. Pag 6-7)

• l’art. 65 dello Statuto della Federazione esclude che la Lega possa organizzare, in proprio, qualunque attività sportiva di competenza federale anche meramente amatoriale (cfr. Pag. 7).
Se l’interpretazione data dal Collegio di Garanzia verrà definitivamente condivisa da tutti gli attori in campo lo scopriremo già dal prossimo futuro.
Nel frattempo, si resta in attesa di provvedimenti che possano arrivare dall’alto, dando uniformità agli sport italiani nella risposta alla particolare situazione d’emergenza portata da questa grave pandemia.

#sportslawteam

Prof. Avv. Federica Ongaro
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