SportsLaw - Le criticità contrattuali ed economiche tra società ed atleti a seguito della crisi da Covid-19


Con la sospensione di (quasi) tutte le competizioni sportive disposta da diverse Federazioni (da ultimo la FIPAV), è venuta meno una delle obbligazioni principali cui ognuna delle parti è tenuta nei contratti a prestazioni corrispettive, vale a dire la prestazione sportiva, ovvero l’evento sportivo, nonché la competizione.
Con riguardo, per esempio, ai contratti di lavoro in essere tra i club di serie A e i giocatori e tecnici, viene da chiedersi come dovrebbero comportarsi le società sportive, le quali sono chiamate in linea di principio a rispettare gli obblighi di pagamento nei confronti dei loro singoli atleti.
Con riferimento, ad esempio, al mondo della pallavolo femminile, l’Associazione Procuratori Volley ha comunicato nei giorni scorsi che le singole società dovranno rispettare al 100% i contratti in essere con le proprie atlete, dal momento che le giocatrici hanno già prestato attività professionale per ben sette mesi sugli otto previsti, al netto dell’ulteriore periodo di play-off.

D’altro canto, per via del forte momento di crisi che lo sport si appresta ad attraversare, le società spingono per trovare un accordo che possa portare ad una riduzione dei corrispettivi che dovrebbero essere pagati alle proprie atlete.

Come fare a comporre questa situazione?
Anzitutto bisogna tenere conto delle specificità di ogni singolo sport (dilettantistico o professionistico), poi si dovrà necessariamente procedere all’esame del singolo contratto interessato o all’approfondimento delle clausole previste dall’accordo collettivo di categoria, se presente.

Facciamo qualche esempio.
Se (a suo tempo) le parti sono state diligenti nel prevedere come regolarsi in ipotesi di “impossibilità sopravvenuta”, potrebbero essere state previste delle specifiche penali, ovvero dei pagamenti parziali o ridotti, o persino la risoluzione immediata del rapporto (che, astrattamente, è applicabile, anche se nella pratica potrebbe rivelarsi non conveniente nemmeno per il club).
Oltreoceano, come nell’NBA, tutto potrebbe essere più facile.
Difatti, pur esistendo il medesimo tavolo di scontro tra atleti (per mezzo dei propri procuratori, nel caso la NBPA) e le società, c’è da dire che il contratto collettivo attualmente vigente si presenta come particolarmente preciso e puntuale.

In condizioni di forza maggiore, infatti, le squadre possono trattenere una somma pari a circa l’1% dello stipendio di ogni singolo giocatore per ciascuna partita prevista da calendario e non giocata.
Nel silenzio del contratto, invece, bisognerà necessariamente rifarsi a quanto previsto dall’ordinamento giuridico applicando, a seconda delle diverse criticità che possono inerire al rapporto in essere, gli istituti specificamente previsti dal nostro legislatore.

In particolare, potrebbe farsi riferimento ai seguenti istituti:

1. impossibilità sopravvenuta (art. 1256, c.c.): il suo verificarsi comporta l’estinzione dell’obbligazione e la conseguente liberazione del soggetto tenuto ad eseguirla, a condizione però che essa dipenda da causa non imputabile al debitore. La norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 1218 c.c., per cui se la prestazione diventa impossibile a causa del debitore, quest’ultimo è tenuto al risarcimento del danno. La causa dell’impossibilità è pacificamente riconducibile alle ipotesi di “caso fortuito” o di “forza maggiore”: in questa ultima sarebbe inquadrabile, ad esempio, il provvedimento del Governo che ha disposto la sospensione di tutte le competizioni sportive (factum principis).

2. impossibilità parziale (art. 1258, c.c.): trova applicazione quando resta possibile, seppure in modo parziale, un adempimento.
In tale ipotesi, il debitore è tenuto a eseguire la parte della prestazione che è ancora possibile. Con riguardo, per esempio, alle società di calcio della seria A, si potrebbe ritenere che esse possano liberarsi dall’obbligazione contrattuale eseguendo la prestazione (il pagamento del salario) per la parte che è rimasta ancora possibile avuto riguardo alle mensilità precedenti alla sospensione del campionato. Giova, tuttavia, precisare che la legge prevede anche un meccanismo che consente, in caso di parziale adempimento di una delle parti del rapporto obbligatorio, la possibilità per l'altra di richiedere una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta in considerazione del periodo di sospensione dell’attività per l’emergenza in corso, oppure la rescissione dal contratto, qualora non sussiste più alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale (art. 1464, c.c.);

3. eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467, c.c.): tale istituto trova applicazione con riguardo ai contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero quelli a esecuzione differita, e prevede che al verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte tenuta all’adempimento della prestazione può richiedere la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata tale risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

È doveroso precisare che nelle ultime settimane, al fine di evitare quanto più possibile controversie in ambito civilistico le parti interessate dei principali sport di squadra hanno cercato di affrontare la questione, aprendo tavoli di trattative.
Più precisamente, nel calcio, il 6 aprile 2020 la Lega di serie A ha emanato le linee guida sul taglio dei compensi a calciatori, allenatori e tesserati, approvate all’unanimità, sulla falsariga di quanto originariamente proposto alla Federcalcio nel mese di marzo su un ipotetico blocco del pagamento degli stipendi.

Tra questi:

1) riduzione di un terzo della retribuzione totale annua lorda (pari a quattro mensilità omnicomprensive) se non si riprenderà l'attività;

2) riduzione di un sesto (pari a due mensilità medie omnicomprensive) se nei prossimi mesi si potranno disputare le restanti partite della stagione 2019/20.

Lasciando, tuttavia, la possibilità a Lega ed atleti di accordarsi anche su cifre differenti ed inferiori.
Nel volley, con riferimento alla Lega maschile (campionati Superlega, serie A2 e A3) le trattative per trovare una soluzione condivisa sono naufragate; in data 27/4 u.s., la Lega ha pubblicato un comunicato contenente l’adozione di linee guida per la riduzione dei compensi a cui ha fatto immediatamente eco la contestazione degli atleti, dei tecnici e dei loro rappresentanti, volta a precisare l’assunzione unilaterale da parte della Lega delle predette linee guida e l’apertura, se sarà necessario, alla strada del contenzioso giudiziario.

Quanto invece alla Lega femminile, ad oggi, risulterebbe ancora sul tavolo, una proposta di taglio degli stipendi del 30% per le giocatrici di Serie A1 e del 40% per quelle di A2, fermo restando il comunicato dei procuratori per il riconoscimento nella misura del 100% pattuito.
Nel basket, invece, la Lega Basket e i giocatori hanno trovato subito un accordo sulla decurtazione degli stipendi. In base a tale accordo, i giocatori che guadagno più di cinquantamila Euro lordi a stagione subiranno una riduzione del 20%, mentre quelli aventi una retribuzione compresa tra i trentamila e i cinquantamila Euro lordi, avranno una riduzione del 7.5%. Tutti gli altri giocatori non subiranno alcuna decurtazione.

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Prof. Avv. Federica Ongaro
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