Il fallimento unica soluzione per salvare il titolo sportivo del Parma F.C.

La stagione sportiva 2014/2015 non è stata, di certo, la più semplice per la società sportiva Parma FC.
Le ultime vicende sociali e soprattutto economiche hanno portato la società emiliana a un passo dal fallimento. E sarebbe solo il fallimento a consentire alla società e soprattutto alla tifoseria e a tutto il territorio di poter salvaguardare il proprio titolo sportivo.

In tal caso, in aiuto interverrebbero le N.O.I.F. della F.I.G.C. che all’art. 52, 3° comma prevedono che “ ad una società cui venga revocata l’affiliazione per intervenuto fallimento, lo stesso possa essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente federale, ove il titolo concerna un campionato professionistico”.
È in virtù di tale norma federale che il Parma in caso di fallimento potrebbe salvaguardare il titolo sportivo.
Per permettere ciò, è ovvio che si devono creare delle particolari situazioni che le stesse norme federali prevedono.

Il titolo sportivo non è un bene immateriale esistente tra gli asset patrimoniali del Parma F.C., come potrebbe essere , ad esempio, l’avviamento.
Ma , al contrario, è una sorta di concessione o autorizzazione che la stessa Federazione ha riconosciuto al Parma, in quanto società affiliata, per la partecipazione al proprio campionato in virtù delle proprie condizioni tecniche- sportive.
È per questo motivo che il Parma non può cedere il proprio titolo sportivo con un ipotetico trasferimento d’azienda ex. Art. 2112 c.c., ma il trasferimento può avvenire solo con delibera del Presidente Federale e dopo che vi sia stata la dichiarazione di fallimento.

L’udienza fallimentare (già fissata per il 19 Marzo) certamente scaturirà nella dichiarazione di fallimento del Parma F.C., visto che al momento la posizione debitoria della società e all’incirca di 96 milioni.
Una volta che la società viene dichiarata fallita, la gestione sportiva e societaria verrà affidata dal giudice delegato alla curatela fallimentare, la quale avrà il compito, chiedendo l’esercizio provvisorio dell’impresa, di proseguire la gestione sportiva insieme alla federazione della società fino alla fine del campionato 2014/2015.
Per quella data sarà necessario per la curatela fallimentare, tramite asta competitiva, trovare una nuova società in grado di acquisire l’azienda sportiva o il ramo d’azienda della fallita Parma F.C..
La nuova società, dopo aver ottenuto l’affiliazione da parte della federazione, per richiedere alla stessa federazione la concessione del titolo sportivo della fallita deve adempiere a degli obblighi che la normativa federale le impone.

Deve inizialmente avere sede legale nello stesso comune della fallita, deve aver acquisito l’azienda sportiva del Parma F.C. dichiarata fallita e deve, inoltre, essersi accollata tutti i debiti sportivi della fallita, dove per debiti sportivi, non essendoci una precisa normativa a riguardo, la giurisprudenza intende i debiti verso i propri tesserati e verso le altre società affiliate.

Dopo aver adempiuto a tali obblighi e dove le condizioni economiche, controllate dalla Co.Vi.Soc., le consentono di partecipare ad un campionato professionistico, la nuova società può ottenere il titolo sportivo della vecchia società (fallita) da parte della Federazione.
In questo modo, dal momento che la situazione economica e sportiva oramai ha quasi sancito la retrocessione del Parma F.C. dalla serie A, nella prossima stagione la nuova società, con sede sempre nel comune di Parma, potrebbe tranquillamente disputare il campionato professionistico della serie B.

Attraverso l’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F. si garantirebbe la salvaguardia del titolo sportivo che è sì la concessione di competenze tecniche-sportive, ma è soprattutto l’espressione sociale e sportiva di un intero territorio e di una tifoseria che nella propria società sportiva si immedesima.
Così facendo la tradizione e la cultura sportiva del territorio e della tifoseria di Parma potrebbe continuare a vivere ripartendo comunque da un campionato professionistico, cosa che invece non potrebbe accadere nel caso in cui la procedura fallimentare sia liquidatoria.

Claudio Cannella
Claudiocannella90@gmail.com

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