Il Bilancio d'esercizio: Nozioni generali
Il bilancio di esercizio rappresenta uno strumento di fondamentale rilievo nell’ambito del complesso sistema informativo aziendale.
Esso è il documento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Viene redatto dagli amministratori ed è composto da 3 parti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa; inoltre questi documenti sono corredati da una relazione sulla situazione della società e sull’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa opera, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Esso è il documento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Viene redatto dagli amministratori ed è composto da 3 parti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa; inoltre questi documenti sono corredati da una relazione sulla situazione della società e sull’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa opera, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Il processo di formazione del bilancio coinvolge numerose persone che intervengono in diverse fasi: il personale amministrativo, gli amministratori, le società di revisione se il bilancio richiede la certificazione, i membri del collegio sindacale, gli azionisti della società presenti all’assemblea dei soci.
Nella redazione del bilancio, gli amministratori, devono tener conto di alcuni principi generali; primo fra tutti quello della chiarezza.
Per chiarezza si intende che le poste del bilancio devono essere di facile comprensione per coloro che le leggono.
Altri principi generali sono la veridicità e la correttezza; per quanto riguarda questi principi, si è già accennato in precedenza che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società .
Il principio della verità dovrebbe consentire di pervenire ad un bilancio attendibile basato su:
- Veridicità ;
- Credibilità ;
La veridicità del bilancio consiste nella rappresentazione in bilancio di quantità oggettive quali:
- quantità monetarie (valori numerari certi, assimilati, costi e ricavi aventi manifestazione numeraria)
- quantità fisiche (volumi di merci in magazzino, volumi produttivi ecc.)
La veridicità del bilancio non è un fatto opinionabile, ma oggettivo e la sua mancata applicazione comporterebbe un falso in bilancio.
La credibilità consiste nella rappresentazione in bilancio di stime che, in quanto tali, sono soggettive e legate al processo decisionale degli amministratori.
La correttezza (altro principio generale) è una condizione indispensabile per rappresentare in modo veritiero la situazione aziendale; più particolarmente, mancando la correttezza, si perverrebbe ad un bilancio non attendibile.
Oltre ai principi generali, vi sono anche, come cita l’art. 2423 bis del codice civile, dei principi di redazione del bilancio.
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (mettendo in bilancio solo gli utili certi, mentre per le perdite anche quelle presunte) e nella prospettiva della continuità aziendale; si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si deve tener conto dei proventi degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
Altro principio di redazione fa riferimento al fatto che si deve tener conto dei
rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
Inoltre i criteri di valutazione con cui vengono determinate le voci di bilancio, non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione è finalizzato, oltre a rispettare un obbligo di legge, a soddisfare il fabbisogno informativo di una molteplicità di interlocutori definiti stakeholders.
Normalmente essi possono essere i proprietari di capitale, i dipendenti, i creditori, i clienti, i fornitori, le banche, i concorrenti, gli investitori, gli analisti finanziari, la stampa ecc.
Nella redazione del bilancio, gli amministratori, devono tener conto di alcuni principi generali; primo fra tutti quello della chiarezza.
Per chiarezza si intende che le poste del bilancio devono essere di facile comprensione per coloro che le leggono.
Altri principi generali sono la veridicità e la correttezza; per quanto riguarda questi principi, si è già accennato in precedenza che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società .
Il principio della verità dovrebbe consentire di pervenire ad un bilancio attendibile basato su:
- Veridicità ;
- Credibilità ;
La veridicità del bilancio consiste nella rappresentazione in bilancio di quantità oggettive quali:
- quantità monetarie (valori numerari certi, assimilati, costi e ricavi aventi manifestazione numeraria)
- quantità fisiche (volumi di merci in magazzino, volumi produttivi ecc.)
La veridicità del bilancio non è un fatto opinionabile, ma oggettivo e la sua mancata applicazione comporterebbe un falso in bilancio.
La credibilità consiste nella rappresentazione in bilancio di stime che, in quanto tali, sono soggettive e legate al processo decisionale degli amministratori.
La correttezza (altro principio generale) è una condizione indispensabile per rappresentare in modo veritiero la situazione aziendale; più particolarmente, mancando la correttezza, si perverrebbe ad un bilancio non attendibile.
Oltre ai principi generali, vi sono anche, come cita l’art. 2423 bis del codice civile, dei principi di redazione del bilancio.
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (mettendo in bilancio solo gli utili certi, mentre per le perdite anche quelle presunte) e nella prospettiva della continuità aziendale; si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si deve tener conto dei proventi degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
Altro principio di redazione fa riferimento al fatto che si deve tener conto dei
rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
Inoltre i criteri di valutazione con cui vengono determinate le voci di bilancio, non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione è finalizzato, oltre a rispettare un obbligo di legge, a soddisfare il fabbisogno informativo di una molteplicità di interlocutori definiti stakeholders.
Normalmente essi possono essere i proprietari di capitale, i dipendenti, i creditori, i clienti, i fornitori, le banche, i concorrenti, gli investitori, gli analisti finanziari, la stampa ecc.
Giuseppe Berardi
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