Varato il primo regolamento agenti FIVB ( Fédération International de Volleyball)

La FIVB in occasione del Consiglio di amministrazione svoltosi in data 4 aprile 2014 ha varato per la prima volta un regolamento diretto a disciplinare l'attività degli agenti sportivi.
A differenza, infatti, di quanto posto in essere già da diversi anni dalle altre due più importanti federazioni internazionali sport di squadra (FIFA e FIBA), la FIVB fino al momento attuale non si era mai preoccupata di disciplinare lo svolgimento di tale attività professionale.

Il testo regolamentare, consultabile on line nella sezione “Legal” del sito della Federazione, è il risultato di un processo di consultazione durato circa un anno e mezzo ed intrapreso dalla Commissione giuridica della FIVB coi rappresentanti delle singole Federazioni Nazionali allo scopo (secondo quanto riportato letteralmente nel comunicato stampa federale) di “creare un sistema equo, armonioso e trasparente per gli agenti ma anche per garantire protezioni e tutele per gli sportivi e per tutti coloro che si trovano a relazionarsi con l'attività svolta dagli agenti”.
Il regolamento, che entrerà in vigore integralmente solo a decorrere dal 1 aprile 2015 (ad oggi sono operativi infatti solo gli art. 1, 2 e 9 inerenti l'attività prodromica al rilascio della licenza internazionale ed i poteri di controllo nonchè sanzionatori attribuiti alla FIVB) ha il pregio di avere delineato principi selettivi e restrittivi per lo svolgimento dell'attività di agente.

Al riguardo appare del tutto significativo il contenuto dell'art. 2 disciplinante le modalità per il rilascio della licenza internazionale.
Oltre infatti al necessario superamento di un test/esame e all'annuale partecipazione a dei seminari formativi e di aggiornamento prevede a carico dell'agente l'obbligo di depositare una garanzia monetaria per tutta la durata di svolgimento della sua attività pari a 5000 CHF (pari ad €. 4.111,85 al tasso di cambio attuale!) nonché il versamento della quota di iscrizione annuale pari a 1000 CHF (€. 822,33 al tasso di cambio attuale).
In merito poi alle sanzioni contenute nell'art. 9 spicca la possibilità conferita alla FIVB di “revocare temporaneamente o permanente la licenza dell'agente.” ove non vengano rispettati i criteri per il rilascio/mantenimento della licenza nonché di irrogare sanzioni pecuniarie contro l'agente usando la garanzia monetaria depositata dal professionista.

Precisato quanto sopra, resta ora da vedere quale sarà il riscontro a tali disposizioni da parte degli agenti ad oggi operanti in ambito internazionale.
È infatti doveroso evidenziare (a caratteri cubitali!) che il regolamento varato dalla FIVB è destinato a disciplinare esclusivamente i rapporti che si instaureranno tra agenti e atleti/allenatori/club con riferimento ai trasferimenti in ambito internazionale (art. 1.3).

Viene così implicitamente lasciata alla discrezionalità delle singole Federazioni Nazionali l'opportunità di regolamentare e controllare in maniera del tutto arbitraria l'attività di carattere per così dire “nazionale” (ossia relativa al trasferimento di giocatori all'interno del territorio della Federazione di origine).
In alcune nazioni, come ad esempio in Italia ed in Francia, già da diversi anni si è provveduto, almeno sulla carta a disciplinare l'attività degli agenti sportivi; tuttavia con modalità ed intensità differenti. Si rileva in particolare che in Italia non esiste alcun controllo diretto da parte della Federazione la quale nel 2011, in occasione della revisione apportata al proprio statuto, ha ritenuto di abrogare la norma originariamente dedicata alla figura del procuratore sportivo e contenuta nell'art. 16. (art. 16. Procuratori sportivi”1. Sono procuratori sportivi coloro che prestano la loro opera di assistenza e rappresentanza di atleti e tecnici sportivi tesserati nei rapporti con le società e associazioni sportive affiliate e, per quanto previsto nei regolamenti federali, nei rapporti congli organi federali. 2. La qualifica di procuratore sportivo viene conferita dalla FIPAV nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti federali. 3. La qualifica di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nonché con qualsiasi altra qualifica federale, compresa quella di socio proprietario di quote di capitale sociale in società sportive affiliate costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni). La competenza regolamentare nonchè di vigilanza è rinvenibile pertanto ad oggi in capo alla Lega Pallavolo, sia essa maschile o femminile.

Diversa la situazione in terra francese ove la competenza a vigilare sull'attività dell'agente sportivo (figura oggetto oltretutto di esplicito inquadramento legislativo:Loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 e Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011) è attribuita in via esclusiva per delega del Ministero dello Sport alla FFVB- Fédération Française de Volley-Ball.

Da quanto sopra discende pertanto che il riconoscimento ufficiale della figura dell'agente sportivo da parte della massima organizzazione federale rappresenta solo una piccola svolta, seppur positiva, per lo sviluppo del movimento pallavolistico internazionale.

Purtroppo, si è ancora ben lontani dal risolvere ed eliminare alcune dinamiche mercificatorie, monopolistiche, coercitive e di procacciamento per così dire inusuale della “clientela” inficianti il corretto svolgimento del mercato pallavolistico (anche e soprattutto nostrano..... ).

Si evidenzia, in particolare, che nonostante i percorsi dottrinali e giurisprudenziali che hanno portato al riconoscimento di una evoluzione della figura dell'agente sportivo da talent scout, incaricato dietro compenso di trovare i giusti contatti con le società sportive, a vero e proprio mandatario (la figura dell'agente sportivo è stata oggetto di attenzione e studio critico da parte della dottrina la quale è ormai infatti unanime nel ritenere la sua pacifica riconducibilità all'istituto del mandato di cui agli art. 1703 e seguenti del codice civile) che dovrebbe curare tutti gli interessi facenti capo all'atleta (dal contratto di prestazione sportiva/contratto di lavoro, diritti di immagine, diritti di sponsorizzazione, assistenza fiscale, legale e tributaria) nella realtà prevale ancora (anche se non in via esclusiva) la primordiale figura con l'inevitabile conseguenza che in alcuni casi gli interessi dell'atleta vengono posti in secondo (ma a volte anche in terzo o quarto) piano rispetto ad altri interessi, economici e non, facenti capo all'agente stesso o a terzi.

Dott.ssa Federica Ongaro
Consulente legale sportivo e agente sportivo Lega Pallavolo Maschile

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