Il “doping amministrativo” nell’ordinamento federale: il caso della FIGC

Tesi di Laurea di Jessica Orlarey
Titolo "Le società sportive ed il “doping amministrativo”: la normativa di contrasto in Italia ed in Europa"
Anno accademico: 2011/12

CAPITOLO 1 - LA DUPLICE RILEVANZA DEL “DOPING AMMINISTRATIVO”: ORDINAMENTO PENALE E ORDINAMENTO SPORTIVO A CONFRONTO (un estratto)

Il “doping amministrativo” nell’ordinamento federale: il caso della FIGC
Il fenomeno del “doping amministrativo” ha trovato ampio margine di diffusione soprattutto nello sport del calcio, dove l’attività economica ha assunto una posizione di primo piano al punto tale che alcuni club hanno addirittura fatto il loro ingresso nel mercato borsistico. Per queste ragioni si ritiene l’ordinamento della FIGC esser il più indicato per verificare in concreto il sistema di controllo sull’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dei club sportivi e l’apparato sanzionatorio predisposti dalla Federazione per questa particolare categoria di “illeciti sportivi” di norma realizzati dalle società stesse per mezzo delle loro autorità di vertice (presidenti, amministratori, dirigenti, ecc.).
Iniziando ad analizzare lo Statuto della FIGC si può notare come all’interno di esso siano rilevanti sei gruppi di norme con riferimento al problema del “doping amministrativo”:

a) le norme che fanno riferimento alle società sportive e ai controlli esercitabili sulle stesse dai competenti organi della Federazione;

b) le norme che prevedono l’adozione di un Codice di Giustizia Sportiva dove individuare tutte le fattispecie d’illecito sportivo e le corrispondenti sanzioni disciplinari;

c) le norme che istituiscono il COVISOC in qualità di organismo di vigilanza sull’equilibrio economico-finanziario delle società sportive operanti a livello professionistico;

d) la norma che, con riferimento ai soggetti “tesserati” o “affiliati” alla Federazione, rinvia all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI;

e) le norme che disciplinano il sistema di giustizia sportiva a livello federale;

f) le norme che in materia di rilascio ai clubs sportivi delle licenze annuali per partecipare a competizioni nazionali ed europee stabiliscono un adeguamento dell’ordinamento federale ai criteri economico-finanziari imposti dalla UEFA (a cui la FIGC è affiliata);

Si prenderanno ora in considerazione, all’interno di questo sottoparagrafo, soltanto i gruppi di cui alle lettere a) b) c), poiché quelle di cui alla lettera d) sono già state illustrate nel paragrafo precedente mentre quelle di cui alla lettera e) saranno descritte successivamente in questo capitolo; invece le norme di cui alla lettera f) saranno trattate separatamente all’interno del Capitolo IV della presente tesi.

L’art. 7 dello Statuto rinvia alla legislazione vigente per quanto riguarda la forma giuridica che risulta esser obbligatoria per le società che intendono stipulare contratti con atleti professionisti; l’articolo dispone che il Consiglio Federale, una volta sentite le Leghe interessate, è tenuto ad emanare le norme necessarie e a vigilare affinchè le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto; a seconda delle dimensioni della società e del grado di agonismo in cui si colloca, i modelli devono prevedere:

- misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva secondo la legge e l’ordinamento sportivo e rilevare le situazioni di rischio;
- l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali di tipo amministrativo, tecnico-sportivo e di adeguati meccanismi di controllo;
- l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l’inosservanza del modello;
- la nomina di un organismo di garanzia composto da persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Per esercitare il controllo sull’equilibrio economico-finanziario e la verifica del rispetto dei principi di corretta gestione delle società professionistiche ai sensi dell’art. 12 della l. n. 91/1981, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di Controllo e Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche (COVISOC)27; in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti la FIGC può istituire un analogo organismo anche per la vigilanza delle società dilettantistiche.

Le funzioni specifiche della COVISOC sono disciplinate dalle NOIF e nelle altre norme federali.

Il Codice di Giustizia Sportiva che viene menzionato dallo Statuto FIGC rappresenta un ulteriore gruppo di norme utile per avere una visione completa del fenomeno del “doping amministrativo” in qualità di illecito sportivo. Tale corpus normativo esordisce affermando che ogni soggetto, persona fisica o giuridica, appartenente all’ordinamento federale, è tenuto ad osservare le norme e gli atti di quest’ultimo, come ad esempio i regolamenti, le norme organizzative interne federali (NOIF), i comunicati ufficiali, e a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva*.

A differenza della lunga attesa a cui si è dovuto assistere nell’ordinamento statale per poter ottenere il riconoscimento della “capacità a delinquere” delle persone giuridiche, nell’ordinamento sportivo la responsabilità disciplinare degli enti (società, associazioni, ecc.), invece, pare sussistere da sempre e anzi tende a configurarsi con molte meno limitazioni di quanto avverrebbe nel sistema penale. Infatti, mentre per attribuire un illecito sportivo a una persona fisica è necessario dimostrare che la violazione della norma sportiva sia avvenuta con dolo o colpa, nei riguardi delle società sportive l’istituto pare delinearsi in modo diverso; ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 del Codice, ed in relazione al problema del “doping amministrativo”, la responsabilità delle società per illeciti sportivi può assumere queste forme:

- Responsabilità diretta: per le violazioni di norme federali commesse da chi le rappresenta durante lo svolgimento delle sue funzioni;
- Responsabilità oggettiva: per gli illeciti sportivi derivanti dall’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soci a cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale;
- Responsabilità presunta: per gli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.

L’art. 7 del Codice è un’altra norma chiave da tener fortemente in considerazione; tale articolo infatti definisce illecito sportivo “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” e ritenendo responsabili di tali condotte antisportive i dirigenti, i soci e i tesserati in quanto autori materiali delle stesse, nonché le società che ne hanno promosso, a loro nome e nel loro interesse, la realizzazione per interposta persona31. In ogni caso i dirigenti, i soci e i tesserati che abbiano avuto rapporti con i soggetti che hanno posto o stanno per porre in essere tali comportamenti antisportivi ovvero di tali fatti ne siano in qualunque modo venuti a conoscenza hanno l’obbligo di informarne “senza indugio” la Lega o il Comitato competente ovvero direttamente la Procura federale della FIGC.

In materia gestionale ed economica il Codice ritiene sussistere un’ipotesi di illecito amministrativo ogni volta in cui:

a) la società non produce, altera o falsifica materialmente o ideologicamente, in toto o in parte, i documenti richiesti dagli organi della giustizia sportiva e dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della Figc, nonché dagli organismi competenti per il rilascio delle licenze UEFA e FIGC; inoltre l’illecito amministrativo sussisterebbe anche nel caso l’ente fornisse informazioni mendaci, reticenti o parziali;

b) la società pone in essere comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché manchi di eseguire delle decisioni adottate dagli organi federali competenti in materia.

Da un punto di vista sanzionatorio il Codice stabilisce che, nei casi in cui sussiste un comportamento inadempiente delle società in materia gestionale ed economica, di norma si applichi una sanzione disciplinare consistente in un’ammenda con diffida, salvo che non sia prevista l’applicazione di più gravi sanzioni in materia di licenze UEFA o disposte da norme speciali; se la società falsificando i propri documenti contabili e amministrativi o ponendo in essere attività illecita o elusiva tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione ad una competizione a cui non avrebbe compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sarà punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1. Inoltre, la società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, a cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica; nell’ipotesi in cui, invece, la società non adempia agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini fissati dalle norme federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati in tale settore ovvero quelli previsti per il rilascio di licenze UEFA, il Codice ha previsto l’applicazione della sanzione individuata per ogni inadempimento dalle norme federali ovvero quella dell’ammenda o della penalizzazione in classifica.

Per quanto concerne i poteri disciplinari, l’art. 16 del Codice stabilisce che gli organi di giustizia sportiva irrogano sanzioni disciplinari la cui specie e misura dipenderanno fortemente dalla natura e dalla gravità dei fatti commessi e per le quali sarà tenuto conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, nonché dell’eventuale recidiva. Gli organi di giustizia sono inoltre liberi di aggiungere, alle sanzioni disciplinari, prescrizioni dirette a garantirne l’esecuzione ovvero ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo. Tuttavia, il Codice stabilisce altresì che, in presenza di determinati comportamenti del soggetto nei cui confronti è stato avviato un procedimento disciplinare, gli organi di giustizia sportiva siano tenuti a manifestare maggior “tolleranza” per le violazioni commesse e ammettere una riduzione della sanzione; tali comportamenti si individuano nell’ammissione della propria colpevolezza da parte dell’autore dell’illecito sportivo con conseguente accordo con la Procura Federale sull’entità della pena da applicarsi e nella collaborazione che tali soggetti tendono ad offrire come ausilio per accertare ulteriori violazioni regolamentari al fine di ottenere “sconti” sulle sanzioni disciplinari previste a proprio carico.

Per contattare l'autore: jessica.orlarey@hotmail.it


*Si noti come ai sensi dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva tra i soggetti destinatari di tali obblighi e doveri generali sono individuati anche “i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”; Il Codice di Giustizia Sportiva, entrato in vigore nel 2007, aveva quindi recepito all’interno dell’ordinamento sportivo federale le importanti novità apportate dal d.lgs. 231/2001 sulla criminalizzazione degli enti nel cui interesse o vantaggio soggetti terzi spesso tendevano ad agire.





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