Il regime dello “Split Payment” delle associazioni sportive dilettantistiche


A partire dallo scorso primo gennaio 2015, in applicazione alla normativa fiscale dello “Split Payment”, in caso di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese dalle associazioni sportive dilettantistiche ( in regime di legge 398/91) alle Pubbliche Amministrazioni, le stesse non potranno incassare l’importo forfettario relativo al 50% dell’iva relativa alle operazioni imponibili.

Split Payment e Legge di Stabilita’ 2015.
La Legge di Stabilita’ 2015 n.99/14 (comma 629), ha introdotto nella normativa Iva di cui al dpr 633/72, l’art.17 ter denominato “Operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici”.

A partire dallo scorso primo gennaio 2015, l’iva relativa alle cessione di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione sara’ versata dagli enti stessi secondo le modalita’ e termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia.

Spese di sponsorizzazione, pubblicita’ e rappresentanza di cui al Decreto Semplificazioni fiscali del 30 ottobre 2014 .
Gli articoli 29 e 30 del “Decreto semplificazioni fiscali” eliminano la forfetizzazione Iva del 10% in caso di sponsorizzazioni sportive , introducendo un’unica percentuale di detrazione Iva del 50% sia per le prestazioni di pubblicita’ che di sponsorizzazione sportiva poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche.

La normativa di cui alla Legge 398/91
La Legge 16.12.1991, n. 398 regola il regime “fiscale di vantaggio” di cui possono godere le associazioni (riconosciute o non riconosciute) che praticano sport dilettantistico senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva.

Tale regime è stato poi esteso alle altre associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco attraverso l'art. 9-bis del DL 30 dicembre 1991 n. 417 convertito in legge.

Per potere usufruire delle agevolazioni della citata Legge 398/91, necessita che l'associazione non abbia conseguito nel precedente periodo d'imposta proventi commerciali superiori a Euro 250.000.

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisito soggettivo:

· associazioni sportive dilettantistiche

· associazioni senza scopo di lucro e pro loco

· società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro (art. 90 comma 1, Finanziaria 2003).

Requisito oggettivo:

· limite dei proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 250.000,00 € (art. 90 comma 2, Finanziaria 2003).

L’accesso si ottiene mediante opzione:

· alla SIAE prima dell’anno solare nel quale si intende usufruire del trattamento di favore

· all’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del D.P.R. 442/97.

L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio

Dal 2002 l’opzione può essere espressa allegando al modello Unico il quadro VO della dichiarazione IVA (D.P.R. 404/01).

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

· i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

· i proventi realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate in conformità all’art. 143, comma 3, lett. a) del Tuir.

Per non più di due eventi all’anno e per un importo non superiore a 51.645,69 € (D.M. 10 novembre 1999).

Conseguenze:

· esonero dall’obbligo di tenuta dei registri contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e dalla presentazione della dichiarazione IVA

· obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto

· obbligo di annotare i corrispettivi ed i proventi commerciali, una volta al mese, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997

· obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP

· assoggettamento a tutte le altre imposte indirette.

IVA E REGIME 398/91

La determinazione dell’Iva i relazione al regime della legge 398/91 prevede quanto segue:

· detrazione dell’IVA forfetizzata: 50% dell’imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità e le sponsorizzazioni), 1/3 per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica

· dal I° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

REGIME CONTABILE OBBLIGHI IVA

· obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti radio-TV;

· numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse;

· annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nel mese, nell’esercizio di attività commerciali, nel modello di cui al Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997;

· effettuazioni dei versamenti trimestrali Iva (senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi) con il mod. F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè:

* entro il 16 maggio (1° trim.) con il codice tributo 6031;

* entro il 16 agosto (2° trim.) con il codice tributo 6032;

* entro il 16 novembre (3° trim.) con il codice tributo 6033;

*entro il 16 febbraio (4° trim.) con il codice tributo 6034;

· redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito rendiconto;

· adempimenti del sostituto d’imposta

IRES E REGIME 398/91

Ai fini dell’imposte sui redditi, il reddito imponibile è determinato forfettariamente, nella misura del 3% dell’ammontare complessivo dei proventi di natura commerciale e aggiungendo a tale percentuale l’intero importo delle plusvalenza patrimoniali.



Reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando all’ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali il reddito dei soggetti che optano per la L. 398/91 si determina applicando il coefficiente del 3% ai proventi commerciali conseguiti al reddito determinato forfetariamente si aggiungono le eventuali plusvalenze sul reddito così determinato si applica l’IRES nella misura pari alla percentuale in vigore a far tempo dal periodo d’imposta in oggetto entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, o se c’è l’obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi il versamento dell’IRES va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale

IRAP E REGIME 398/91

Per la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è, comunque, necessario verificare se l’associazione svolge esclusivamente l’attività istituzionale o anche attività di natura commerciale.

La base imponibile IRAP viene determinata in base a criteri differenziati in relazione al tipo di attività esercitata.

In particolare occorre distinguere tra:

· enti che svolgono unicamente attività istituzionale

· enti che svolgono anche attività commerciale.

Il valore della produzione dell’attività istituzionale è costituito:

· dalle retribuzioni del personale dipendente

· dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative

· dai compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Il valore della produzione dell’attività commerciale è costituito:

· dal reddito tassabile ai fini IRES calcolato nella misura del 3% dei proventi commerciali

· dalle retribuzioni del personale dipendente

· dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative

· dagli interessi passivi relativi all’attività commerciale.

Presentazione della dichiarazione e versamenti come per l’IRES:

· entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, o se c’è l’obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi

· il versamento dell’IRAP va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Conclusioni
Da quanto evidenziato si rileva che in caso di prestazioni di servizi e/o cessioni di beni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche nei confronti della Pubblica Amministrazione, le stesse perdono il diritto ad incassare il 50% dell’iva forfetaria di cui alla normativa di riferimento.

Per far recuperare alle ASD il 50% dell’iva forfetaria, bisognera’ prevedere un credito d’imposta da attivare in sede di redazione del Modello Unico Ires Enti Non Commerciali. 

Antonio Sanges

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