Società sportive dilettantistiche estinte: “le responsabilità dei liquidatori”

di Antonio Sanges 

L’art. 28 comma 4 del Decreto Semplificazioni Fiscali ( in vigore dallo scorso 13 dicembre 2014) definisce la norma che disciplina i termini di accertamento delle societa’ di capitali e societa’ di persone estinte.

Tra le societa’ di capitali, rientrano anche le societa’ sportive dilettantistiche, di cui all’art. 90 della legge 289/02

L’articolo 28 comma 4 D.Legls 175/14

La normativa in questione stabilisce che “ l’estinzione della societa’ ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese”.

Con tale disposizione si evidenzia, che i controlli fiscali alle societa’ estinte (tra le quali rientrano anche le societa’ sportive dilettantistiche), risultano essere attivabili dall’Agenzia dell’Entrate anche dopo la distribuzione dell’attivo societario.

Le societa sportive dilettantistiche di cui cui all’art. 90 legge 289/2002

L’articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l’introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica:

· la società per azioni;

· la società in accomandita per azioni;

· la società a responsabilità limitata;

· società cooperative.

Lo statuto di una società sportiva di capitali deve uniformarsi ai seguenti principi:

- assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI.

- rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione.

- organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l'oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica.

- divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo nell'amministrare un'altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un'altra società sportiva dilettantistica.

-devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97.

- obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

Sono esentati dalle previsioni sopra riportate i gruppi sportivi militari firmatari di convenzioni con il CONI.

L’organizzazione interna delle società sportive dilettantistiche è in linea di massima disciplinata dalle disposizioni contenute negli art. 2363 2 ss. c.c..

Ai fini dell’acquisto della qualifica di “società sportiva dilettantistica” e dell’applicazione della disciplina fiscale di favore prevista per gli enti sportivi è necessario il rispetto del divieto, previsto per gli amministratori degli enti in esame, di ricoprire medesime cariche in enti analoghi (art. 90 co. 18-bis della L. 289/2000).

Il “residuo attivo” della liquidazione delle societa’ sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 legge 289/2002

In ossequio all’art.90 legge 212/00, nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l’assemblea determina le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri.

Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

La responsabilita’ dei liquidatori delle societa’ sportive dilettantistiche estinte

Con l’introduzione dell’art 28 comma 4 D. Legsl. 175/14 l’estinzione della societa’ ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

In relazione a quanto evidenziato il liquidatore della societa’ sportiva dilettantistica anche dopo la cancellazione dovra continuare a rappresentare la societa’ ed assolvere tutti i doveri previsti dalla normativa del codice civile.

Inoltre i liquidatori che non assolvono l’obbligo di versare le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori ,con le attivita’ della liquidazione rispondono in proprio, a meno che non dimostrino di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari previsti dall’art. 2770 e 2775 del codice civile.

In riferimento a quanto evidenziato nei confronti del liquidatore inadempiente si applica altresi la previsione normativa di cui all’art. 36 Dpr 602/73, riguardante la responsabilita’ in solido per il mancato soddisfacimento dei debiti fiscali.

L’estinzione delle societa’ sportive dilettantistiche alla data del 12 dicembre 2014

In ossequio all’art. 2495 del c.c, le societa’ di capitali ( e quindi anche per le societa’ sportive dilettantistiche) fino alla data del 12 dicembre 2014, si consideravano estinte dopo un’anno dalla cancellazione delle stesse dal registro delle imprese.

Successivamente all’approvazione del bilancio finale di liquidazione i liquidatori dovevano chiedere la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.

Dopo la cancellazione i creditori sociali rimasti insoddisfatti potevano far valere i loro diritti quali creditori: nei confronti dei soci, fino al limite delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento era dipeso da colpa di quest’ultimi.

In ossequio alla normativa di cui all’art. 2945 c.c (modificato dal comma 2 D legsl n.6 art 4) dallo scorso primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produceva l’effetto costituito dell’estinzione irreversibile della societa’ anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se intervenuti in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina ( Cfr Corte di Cassazione Sent. N.4060, 4061, 4062 del 2010 e Commissione Tributaria di Modena sez.1 sent n. 169 dell’ 11 settembre 2013)

La Circolare 31/E/2014 Agenzia Entrate

La Circolare 31/14 dell’Agenzia dell’Entrate ribadisce che la norma sui controlli alle societa’ estinte e’ di “carattere procedurale” e trova applicazione anche per le societa’ gia’ cancellate dal Registro delle Imprese prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni, e per le attivita’ di controllo riguardanti periodi precedenti.

La Commissione Tributaria di Reggio Emilia Sent n. 05/2015 boccia la retroattivita’ dei controlli fiscali alle societa’ estinte

Secondo i Guidici emiliani( in controtendenza a quanto stabilto dal D. Legsl 175/14 e Circolare Agenzia Entrate 31/14) risulta essere nullo l’atto di accertamento notificato ad una societa’ estinta e cancellata dal registro delle imprese, ed il relativo liquidatore non ha nessun titolo per stare in giudizio e conferire incarico difensivo.

Azione di responsabilita’ dei liquidatori in caso di omesso pagamento di debiti verso l’erario.

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 179 dell’ 8 gennaio 2014 sancisce il principio che risulta essere legittima l’azione di responsabilita’ nei confronti del liquidatore di societa’ in caso di omesso pagamento del debito verso l’erario, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri la sussistenza della condizione della certezza legale del tributo all’atto dell’esrcizio dell’azione.

In tale situazione, dovra’ essere il liquidatore a provare l’insussistenza dei presupposti del debito o l’incertezza dello stesso.

Conclusioni

Con il D. Legsl 175/14 e’ stato stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione , l’estinzione della societa’ ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Sull’applicazione di tale norma, si attiveranno forti dubbi di legittimita ,in quanto non e’ ipotizzabile una previsione normativa ,che tenga in vita una societa estinta, al solo allo scopo di poter essere destinataria di atti fiscali di accertamento e riscossione.

Antonio Sanges

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