Gli interventi nel settore sportivo contenuti nel disegno di legge di bilancio trasmesso al parlamento il 31 ottobre 2018 – gli ulteriori approfondimenti

di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano


In un precedente contributo, si sono analizzate le principali novità contenute nell’art. 47 e nell’art. 48 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2019, trasmesso al Parlamento il 31 ottobre 2017.
Con il presente contributo, si analizzano più in dettaglio tali novità tenuto conto delle indicazioni contenute nel Dossier del 9 novembre 2018 del Servizio Studi della Camera dei deputati.
Gli articoli 47 e 48 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2019 sono relativi allo sport bonus, alla riforma del CONI e alle modalità di ripartizione dei diritti audiovisivi del Campionato italiano di calcio.
L’articolo 47 amplia il credito d’imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, pari al 65 per cento dell’importo erogato nell’anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre previste da disposizioni di legge a fronte della stessa liberalità.
Il credito d’imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento.

Possono accedere al credito d’imposta le seguenti categorie: persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa. Mentre per le persone fisiche e per gli enti non commerciali il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui. Inoltre, per i titolari di reddito d’impresa, il credito è fruibile attraverso il meccanismo della compensazione di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13 milioni e 200 mila euro (commi 2 e 3).
Ai sensi del comma 4, il limite dell’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007 sono derogati.
Il comma 7 dell’art. 47 rimette le necessarie disposizioni attuative a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), da adottarsi entro 90 giorni.
Per quanto attiene all’art. 48, i commi da 1 a 4 introducono modifiche all'attuale assetto normativo del CONI di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 (conv. in L. n. 178/2002). In particolare è previsto:
- la modifica della denominazione della società per azioni "CONI Servizi spa" in "Sport e Salute S.p.A.";
- la modifica del meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato;
- la modifica della governance della società di nuovo conio; attribuendo all'Autorità di Governo competente in materia di sport le competenze attualmente spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) ai sensi della predetta disposizione.
In particolare, il comma 2 modifica l'attuale meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato in modo che non venga più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma ad una percentuale (pari al 32%) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive) in una misura complessiva non inferiore a 410 milioni di euro annui.
Il comma 4 - interamente sostitutivo, alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 8, del D.L. n. 138/2002 - ridisegna la governance della nuova società "Sport e Salute S.p.A." attribuendo al Ministero dell’economia e delle finanze la nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione (che la disposizione novellata attribuisce al CONI), su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (che assume le competenze attualmente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali), sentito il CONI. Viene altresì introdotta una causa di incompatibilità tra gli organi di vertice del CONI e della società di nuova istituzione, che perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Viene inoltre previsto che i componenti del collegio sindacale diversi dal presidente - che rimane designato dal Ministero dell’economia e delle finanze - siano designati dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, anziché dal Ministero per i beni e le attività culturali.
La lettera b) del comma 4 dispone infine che le attribuzioni oggi spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi delle disposizioni vigenti di cui all'articolo 8 del D.L. n. 138/2002 (conv. in L. n. 178/2002) passino all'Autorità di Governo competente in materia di sport.
I commi 5 e 6 dell’articolo 48 introducono invece modifiche al sistema di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio. In particolare:

- il comma 5 inserisce il minutaggio dei giovani calciatori italiani nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di Serie A;
- il comma 6 prevede che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B ed altre competizioni organizzate sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto a revisione i propri bilanci.

In particolare, il comma 5 dell’art. 48 interviene sul testo del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “"Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2008) prevedendo le seguenti modifiche:




Testo vigente
Testo coordinato con le proposte di modifica contenute nel disegno di legge di bilancio 2019 (indicate in grassetto)
Art. 26. (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A)
1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.
2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché' in subordine l'audience televisiva certificata.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché' i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c).
Art. 26. (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A)
1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 10 per cento sulla base del radicamento sociale; d) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori.
2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero degli spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e nella misura del 4 per cento sulla base dell’audience televisiva certificata.
3-bis La quota di cui al comma 1, lettera d), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra i 15 e il 21 anni e che siano stati tesserati per l’attuale società per almeno tre interi Campionati di Serie A.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché' i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c), nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera d).


In merito alla proposta di modifiche al sistema di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti TV, si rammenta che la prima ripartizione delle risorse del Campionato italiano di calcio di serie A si è avuta a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011, sulla base delle disposizioni contenute dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 9/2008, attuative dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2007. Lo schema iniziale presentava la seguente ripartizione: a) 40 per cento distribuito equamente fra le società che partecipavano al campionato; b) 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) 30 per cento secondo il bacino di utenza.

La quota del risultato sportivo veniva determinata nella misura del 10 per cento in base ad una valutazione storica, riferita ai risultati conseguiti a partire dal campionato 1946-1947; del 15 per cento sulla base dei risultati delle ultime cinque stagioni; del 5 per cento riferito all'ultimo anno. La quota del bacino d'utenza era invece parametrata nella misura del 25 per cento al numero dei sostenitori calcolati in base a rilevazioni demoscopiche, mentre il 5 per cento residuo, sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
I criteri di ripartizione sono stati modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con l'articolo 1, comma 352, lettera b), della legge n. 205/2017 che ha elevato al 50 per cento la quota di mutualità generale, abbassando al 20 per cento la quota del bacino d'utenza (ridenominata del "radicamento sociale"). La quota del risultato sportivo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 26 - mantenuta al 30 per cento - è stata determinata:
 - riducendo dal 15 al 10 per cento la quota riferita ai risultati conseguiti negli ultimi cinque "campionati"; 
- riducendo dal 10 al 5 per cento la quota dei risultati storici, ma riferendola anche ai risultati conseguiti "a livello internazionale" sempre a partire dalla stagione sportiva 1946/1947; 
elevando dal 5 al 15 per cento la quota relativa alla classifica ed ai punti conseguiti nell’ultimo "campionato". 

È stata altresì ridefinita la quota del radicamento sociale di cui alla lettera c) eliminando la rilevazione demoscopica ed ancorando per intero la quota del 20 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, con riferimento al numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e in subordine all’audience televisivo certificato.

È stato infine demandato ad un D.P.C.M. - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - l'individuazione dei criteri di ponderazione delle quote dei risultati sportivi conseguiti di cui alla lettera b), nonché dei criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui alla lettera c). In attuazione di questa disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 1° marzo 2018, recante ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio di serie A a partire dalla stagione sportiva 2018/2019.

Il comma 5 dell’art. 48 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 26, D.Lgs. n. 9 del 2008 (vedi tabella di confronto presentata in precedenza):

1. alla lettera a), riduce dal 20 al 10 per cento la quota parametrata al radicamento sociale, che viene ora ripartita (in base alla lettera c del medesimo comma 5) nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e nella misura del 4 per cento sulla base dell'audience televisiva certificata;

2. alla lettera b), inserisce una quota aggiuntiva del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori, che - alla lettera d) - viene determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani di età compresa tra i 15 e i 21 anni e che siano stati tesserati per la società di appartenenza attuale da almeno tre campionati interi di serie A;

3. alla lettera e), si prevede infine che il D.P.C.M. attuativo di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 9/2008, individui anche i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente (ovverosia i criteri di ponderazione delle quote dei risultati sportivi conseguiti, nonché di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra).

Per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche*, il comma 6 dell’art. 48 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2019 prevede che, a partire dalla stagione sportiva 2019-2020, l'accesso alla ripartizione dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B ed alle competizioni organizzate dalla rispettiva Lega calcio, sia limitato - dedotte le quote di mutualità generale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 9 del 2008 - alle sole società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB**. Gli incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati, o nuovamente conferiti, se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Da ultimo, il comma 8 dell’art. 48 del disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., estendendo l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Claudio Sottoriva


*La redazione del bilancio di esercizio è stata modifica, da ultimo, con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. 139/2015; in tema si veda C. SOTTORIVA, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio conso-lidato, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

**Per un’analisi della funzioni di controllo e per un’analisi delle problematiche concernenti il falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendalistica si veda F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017.

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