Le Associazioni sportive e il decreto fiscale: le novità per il 2019

Dopo una lunga attesa e trepidazione, giovedì scorso il Decreto fiscale ha finalmente ottenuto la fiducia della Camera e il provvedimento è stato definitivamente approvato a Montecitorio, frutto di 272 voti favorevoli, 3 astenuti e 143 contrari. Ciò significa che il decreto si è tramutato in legge e le varie sanatorie previste sono diventante effettive, pur se con numerose modifiche che hanno in parte stravolto il testo rispetto agli standard originari. Proviamo a capire e sintetizzare, illustrando alcuni punti di fondamentale rilevanza. Innanzitutto il Decreto fiscale 2019 è traducibile in condono fino a 30.000,00 € per società e A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche). 

Entrambe, se iscritte nell’apposito registro del Coni, potranno avvalersi della cosiddetta ‘dichiarazione integrativa speciale’ per tutte le imposte dovute e per ogni anno di imposta, nel limite totale di 30.000,00 € di imponibile annuo. Con particolare riferimento allo sport dilettantistico e alla relativa definizione agevolata, le società e A.S.D. si sono viste sopprimere la disposizione contenuta nella versione originaria del decreto legge, secondo cui questi enti potevano usufruire della dichiarazione integrativa speciale la cui disciplina è stata in effetti cancellata in occasione della conversione del decreto medesimo. Dall'altra parte, viene accettata e confermata la possibilità di avvalersi, pur se con svariate specificità, della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti. 

In altri termini, andando nello specifico, versando il 50% delle maggiori imposte accertate, eccetto l’Imposta sul Valore Aggiunto da regolare per l’intero importo, nonché il 5% delle sanzioni irrogate e relativi interessi, ci si potrà avvalere della definizione agevolata. Nel contempo va rilevato come il decreto fiscale correlato alla Legge di Bilancio 2019 disponga la definitiva applicazione del regime di inversione contabile riguardo alla fatturazione elettronica, con il versamento del 100% dell’Imposta sul Valore Aggiunto incassata anche per associazioni e società sportive, enti non commerciali e pro loco in regime di L. 398/91. Tenendo in riferimento forfettari e soggetti minimi, le suddette società potranno proseguire nell’emissione della fattura cartacea nel momento in cui non superino la quota dei 65.000,00 € a livello di proventi. 

Analogamente, chi nel periodo d’imposta precedente superi la soglia dei 65.000,00 €, dovrà obbligatoriamente provvedere alla fatturazione di tipo elettronico e applicare il regime dell’inversione contabile. In tal caso, si dovrà con tutta probabilità optare per l’uscita dal sistema forfettario e per la definizione dell’Iva in maniera del tutto ordinaria. Ultimo quesito? Gli enti saranno davvero a rischio chiusura come qualcuno ipotizza? Non possiamo rispondere con certezza. 

Di certo l’attuale regime 398/91 prevedeva il versamento, da parte dell’ente sportivo, soltanto del 50% dell’Iva sulle proprie vendite; secondo le nuovissime direttive, al contrario, l’ente incasserà zero come iva (non incasserà nemmeno una briciola) e continuerà a non detrarre l’imposta sugli acquisti. Verrebbe dunque meno il riversamento del 50% dell’iva, considerato un vantaggio non indifferente sotto vari aspetti. Staremo a vedere cosa succederà. Chi vivrà vedrà.

Daniele Bartocci

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