Gli interventi nel settore sportivo contenuti nella legge di bilancio per il 2019 (l. 145/2018) – gli ulteriori approfondimenti


di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

In due precedenti contributi, si sono analizzate le principali novità contenute nell’art. 47 e nell’art. 48 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2019, trasmesso al Parlamento il 31 ottobre 2017 relative al settore sportivo. All’esito dell’esame al Senato, numerose sono state le modifiche apportate al disegno di legge - su cui il Governo in data 28 dicembre 2018 ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi - come di seguito illustrato. Il disegno di legge è stato definitivamente approvato dal Parlamento e pubblicato quale Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018. La Legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio di serie A

I commi 641 e 642 dell’art. 1 della Legge 145/2018 innovano la disciplina per la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A. In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest’ultima tra le società, si aggiunge il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori.
Nello specifico, il comma 641, al fine di modificare i criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di serie A, novella l’art. 26 del D.Lgs. 9/2008. L’art. 26 del D.Lgs. 9/2008 – come modificato dall'art. 1, co. 352, lett. b), della L. 205/2017 – stabilisce che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A – al netto delle quote destinate alla mutualità generale ai sensi dell’art. 22 del medesimo D.Lgs. – sia effettuata in base ai seguenti criteri:

- 50% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
- 30% in base ai risultati sportivi conseguiti (ovvero, più nello specifico: 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato; 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; 5% sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947);
- 20% in base al “radicamento sociale” (ossia, sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché, in subordine, l’audience televisiva certificata).

I criteri di ponderazione delle quote relative ai risultati sportivi conseguiti, nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra sono stati specificati, come previsto dalla legge, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2018. Rispetto a tale quadro, la legge di bilancio per il 2019 prevede:

a) la riduzione (dal 30%) al 28% della quota parametrata ai risultati sportivi conseguiti. Con riferimento a tale quota, inoltre, fermi restando i criteri di riferimento costituiti dalla classifica e dai punti conseguiti nell’ultimo campionato, dai risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e dai quelli conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947, si rimette la determinazione delle quote percentuali e dei criteri di ponderazione di ciascuno degli stessi criteri ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) (mentre, a legislazione vigente, le quote percentuali attribuite a ciascun criterio, come si è visto, erano determinate dalla legge);
b) si aumenta (dal 20%) al 22% la quota parametrata al “radicamento sociale”. Con riferimento a tale quota, fermo restando il criterio del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, si affianca, su un piano non più subordinato, l’audience televisiva certificata. Si introduce inoltre, anche il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori fra 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l’attività sportiva. Nel computo sono compresi eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B ovvero ai campionati di serie C con seconde squadre.

In tal caso, il DPCM, oltre a determinare le quote percentuali e i criteri di ponderazione di ciascuno dei criteri, dovrà anche fissare i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra e dei minuti giocati dai giovani calciatori. Si stabilisce, però, fin d’ora, che la quota relativa ai minuti giocati dai giovani calciatori non potrà essere inferiore al 5% della quota parametrata al radicamento sociale e che essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia a partire da 16 anni, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna.
Il comma 642 stabilisce che le previsioni del comma 641 acquistano efficacia dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino ad allora, si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 9/2008 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 643 dispone che il DPCM previsto dalla lettera e) del comma 641 sia adottato entro il 30 giugno 2019.

Disposizioni in materia di giustizia sportiva

I commi da 647 a 650 dell’art. 1 della Legge 145/2018 recano previsioni attinenti ad uno specifico ordine di controversie: quelle connesse a provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizione professionistiche.
Riguardo a tali controversie, i commi in esame dispongono:
i) l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
ii) l'esercizio di siffatta giurisdizione da parte unicamente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;
iii) la 'sopravvivenza', rispetto a tale giudizio, di un previo giudizio sportivo, a tassativa condizione che la sua disciplina (da parte di statuto e regolamenti del CONI e delle Federazioni) risponda ad alcune stringenti condizioni: unicità di grado; decisione anche nel merito; definitività entro 30 giorni (dalla pubblicazione dell'atto impugnato);
iv) l'applicazione al giudizio amministrativo sopra detto di un rito abbreviato;
v) l'applicazione di tale novero di disposizioni anche alle controversie in corso.
Le norme introdotte trovano applicazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche:

- delle società sportive professionistiche, disciplinate dalla legge n. 91 del 1981 e, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- delle associazioni sportive professionistiche.
Ne restano invece esclusi i provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.
Il comma 647 dell’art. 1 della Legge 145/2018 integra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220 del 2003 al fine di introdurre un’apposita disposizione che riserva - in ogni caso - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.
Per le medesime controversie viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva. È previsione di tenore innovativo, che modifica l'impostazione previgente secondo cui il processo sportivo ha carattere di pregiudizialità rispetto al processo non sportivo. Da tale espressa esclusione viene fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto e i regolamenti del CONI - e conseguentemente delle Federazioni sportive (disciplinate dagli artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999) - prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono le controversie in questione anche nel merito e in unico grado e le cui pronunce sono rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.
La disposizione in commento specifica che le pronunce rese alle predette condizioni dagli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono "impugnabili ai sensi del precedente periodo". La mancata pronuncia degli organi di giustizia sportiva entro il termine di 30 giorni dà luogo ai seguenti effetti: il ricorso è considerato respinto; decisioni eventualmente assunte successivamente sono prive di effetto; i soggetti interessati possono proporre ricorso al Tar del Lazio entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine.
Il decreto legislativo n. 242 del 1999 (modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004) ha provveduto al riordino del CONI ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (successivamente l'art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 ha costituito una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa»).
In particolare l'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 - che reca disposizioni in materia di Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate - ha statuito che le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n. 242, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
Il successivo articolo 16 reca disciplina degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali.
Il comma 648 dell’art. 1 della Legge 145/2018 dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649. Reca inoltre la seguente disposizione transitoria: le controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tar nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile.
Il comma 649 dell’art. 1 della Legge 145/2018:

- alla lettera a), integra l'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;
- alla lettera b), integra l'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera z-septies), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;
- alla lettera c), integra l'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera q-sexies), che devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Disposizioni in materia di titolarità dei diritti audiovisivi sportivi

Il comma 651 dell’art. 1 della Legge 145/2018 introduce una modifica alla disciplina relativa alla legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi sportivi, prevedendo una specifica tutela per gli eventi sportivi live. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 9 del 2008, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi e relativa ripartizione delle risorse.
L'articolo 18, rubricato " legittimazione ad agire", nella sua formulazione vigente, stabilisce che la tutela dei diritti audiovisivi spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro. La disposizione in esame aggiunge due ulteriori commi all'articolo 18, legittimando anche i licenziatari ad agire in giudizio per ottenere da parte del giudice la cessazione delle violazioni, che può essere disposta anche tramite apposita inibitoria che può estendersi a tutto il campionato o evento sportivo.
In particolare, in base al nuovo comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 9 del 2008, i licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione ed ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1. Il nuovo comma 3 dell'articolo 18 prevede che il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.

Le modifiche al finanziamento dell’attività sportiva nazionale da parte dello Stato e le previsioni in tema di governance della società Sport e Salute S.p.A.

Il comma 633 dell’art. 1 della Legge 145/2018 introduce modificazioni all’art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (conv. in L. n. 178/2002) ed è prevista:

- la modifica della denominazione della società per azioni "CONI Servizi spa" in "Sport e Salute S.p.A.";
- la modifica del meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Sta-to;
- la modifica della governance della società per azioni Sport e Salute, attribuendo all'Autorità di
Governo competente in materia di sport le competenze attualmente spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) ai sensi della predetta disposizione.

In particolare, viene modificato l'attuale meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato in modo che non venga più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge ma in base al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale. Per l’amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto.
Il comma 633 dell’art. 1 della Legge 145/2018 dispone che la società Sport e Salute sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall’autorità di Governo competente in materia di sport.
Come accennato in precedenza, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale.

Credito di imposta per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici

I commi 620 e 621 dell’art. 1 della Legge 145/2018 confermano l’attribuzione per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche di un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 620 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Revisione bilancio di esercizio società di calcio

Per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche*, è previsto che, a partire dalla stagione sportiva 2019-2020, l'accesso alla ripartizione dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B ed alle competizioni organizzate dalla rispettiva Lega calcio, sia limitato - dedotte le quote di mutualità generale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 9 del 2008 - alle sole società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB**. Gli incarichi di revisione hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati, o nuovamente conferiti, se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Riforma dei concorsi pronostici sportivi

Il comma 634 e il comma 635 dell’art. 1 della Legge 145/2018 riformano i concorsi pronostici sportivi. In particolare è previsto che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli vengano definite:

- la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi;
- le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche;
- la gestione ed il controllo dei flussi finanziari;
- la posta unitaria di partecipazione al gioco e la relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco;
- la giocata minima.

Per quanto attiene alla la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono individuati i seguenti criteri: a) percentuale destinata al montepremi (tra il 74 per cento e il 76 per cento); b) percentuale destinata al compenso del concessionario (5 per cento); c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio (8 per cento); d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa (tra l’11 e il 13 per cento).
Con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

Claudio Sottoriva


* La redazione del bilancio di esercizio è stata modifica, da ultimo, con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. 139/2015; in tema si veda C. SOTTORIVA, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

** Per un’analisi della funzioni di controllo e per un’analisi delle problematiche concernenti il falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendalistica si veda F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017.

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