I contratti sponsorizzazione e i diritti televisivi dopo la crisi da Covid-19


Lo scorso mese di aprile il Barcellona ha deciso di cedere per la prossima stagione i diritti del nome del proprio stadio, il famoso Camp Nou, consentendo così una raccolta fondi da investire nella ricerca contro il Covid-19.
I diritti saranno ceduti alla Barça Foundation che, attraverso l'area commerciale della società blaugrana, avrà il compito di cercare sponsor per l’acquisizione dei title rights del Camp Nou per una sola stagione.

Gli introiti che saranno generati creeranno un fondo che sarà diviso in parte per un progetto sul Coronavirus condotto dagli stessi sponsor, e il resto sarà condiviso tra gli altri progetti che si stanno sviluppando parallelamente nel resto del mondo.
La notizia sulla cessione per un anno dei diritti del Camp Nou, offre il pretesto per svolgere alcune considerazioni sui diritti di immagini e sponsorizzazioni di società e atleti, e degli effetti che l’attuale situazione di emergenza sanitaria potrà avere in ordine ai relativi rapporti contrattuali in essere tra le diverse parti coinvolte.

Al momento in cui si scrive, è doveroso precisare che quasi tutte le principali competizioni delle diverse discipline sportive sono state annullate dalle Federazioni nazionali e internazionali, ivi compresi i Campionati Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo per citarne alcuni tra i più importanti, fatta eccezione invece per il campionato di calcio di Serie A attualmente sospeso.
In attesa di quelli che saranno le decisioni adottate dalla FIGC e dal Governo di concerto col Comitato Tecnico Scientifico, si ritiene utile offrire un quadro delle possibili conseguenze che possono aversi sulla regolamentazione futura dei rapporti di sponsorizzazione, tenendo conto delle diverse tipologie di prestazione che possono essere previste nei contratti.

È bene precisare, prima di tutto, che il contratto di sponsorizzazione sportiva è in sintesi un contratto col quale una parte (lo sponsor, un’azienda) si obbliga al pagamento di una determinata somma di denaro e alla fornitura di tutto il materiale tecnico necessario per l’attività sportiva del club o del singolo atleta durante una o più stagioni, mentre l’altra parte (lo sponsee, Federazione, club o atleta) si obbliga, dietro cessione dei suoi diritti di immagine a mostrare il logo dello sponsor in qualsiasi momento dell’attività sportiva, nelle gare di campionato, durante gli allenamenti e in altre occasioni ufficiali.

La sponsorizzazione si distingue, poi, in tre categorie:

- la sponsorizzazione tecnica, in base alla quale lo sponsor produce e fornisce attrezzature necessarie e idonee per lo svolgimento dell’attività sportiva dello sponsee;
- la sponsorizzazione di settore, in base alla quale lo sponsor fornisce prodotti che possono essere utilizzati nel corso dell’attività sponsorizzata, anche se non sono necessari per lo svolgimento della stessa (ad es. bibite o alimenti energizzanti ecc.);
- la sponsorizzazione extra-settore, in base alla quale lo sponsor si limita a offrire un mero contributo di natura economica allo sponsee, non avendo la sua attività alcuna attinenza con quella sponsorizzata.

Fermo quanto sopra, occorre quindi capire quali conseguenze possono derivare in seno alle diverse tipologie di contratto, dal venir meno della possibilità oggettiva da parte dello sponsee di eseguire la prestazione sportiva cui sarebbe tenuto per contratto.

È doveroso a questo punto fare gli opportuni distinguo, in quanto appare chiaro che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione connessa all’emergenza sanitaria in corso, avrà un impatto maggiore sulle sponsorizzazioni “classiche” di carattere tecnico e/o extra-settore, essendo entrambe strettamente legate all’evento sportivo, rispetto invece alla sponsorizzazione di settore che, in quanto tale, può annodarsi anche ad attività “puramente” promozionali da parte dello sponsee.
Queste ultime, infatti, potranno essere eseguite prescindendo dalla manifestazione sportiva o dal singolo evento sportivo, in quanto i loghi dello sponsor, e/o i suoi prodotti potranno essere comunque “pubblicizzati” dallo sponsee secondo altre modalità, ad esempio attraverso i propri canali TV, social e siti ufficiali.

Come sopra accennato, quindi, tale impatto sarà diverso: vediamo come.
Ebbene, tenuto conto che i campionati delle singole discipline sportive erano già in corso prima della pandemia e che alcune erano quasi giunte al termine, è gioco forza desumere che per taluni contratti di sponsorizzazioni, in particolare per quelle “classiche” si verterà in un’ipotesi di impossibilità parziale della prestazione specie da parte dello sponsee.

In tale ipotesi, pertanto, la controparte (lo sponsor) potrà richiedere:

- una riduzione della sua prestazione dovuta, in considerazione della definitiva impossibilità parziale sopravvenuta, e quindi della riduzione del numero di gare e di altre occasioni ufficiali contrattualmente previste;
- oppure, la risoluzione del contratto, alla condizione però che – si noti bene – sia venuto meno un apprezzabile interesse alla sponsorizzazione stessa, seppure essa sia parziale. In quest’ultima fattispecie, secondo la dottrina, occorrerà verificare in concreto se la parte di prestazione rimasta possibile rappresenti, dal punto di vista economico, una frazione dell'intero e se di questo conservi ciononostante il medesimo valore economico apprezzabile per lo sponsor.

Stesso discorso vale per le sponsorizzazioni di settore.
Con riferimento invece a quei contratti di sponsorizzazione soprattutto tecnica nei quali la prestazione dello sponsee può ritenersi totalmente impossibile per effetto della pandemia in corso (si pensi ancora una volta, a mero titolo esemplificativo, agli sponsor legati ai Campionati Europei di calcio oppure alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tutte rinviate al prossimo anno), lo sponsor potrebbe chiedere sin da subito la risoluzione del contratto.

Il caso potrebbe riguardare soprattutto i contratti di sponsorizzazione dei singoli atleti, considerato che nel corso di un altro anno gli atleti di interesse nazionale nonché quelli qualificati alle prossime olimpiadi potrebbero non potere partecipare per svariati motivi (ad es. un eventuale infortunio, oppure un sopraggiunto limite di età) alle rispettive manifestazioni rinviate al 2021.
In forza quindi della facoltà di recesso esercitata in tal caso dallo sponsor, ne deriverebbe in capo allo sponsee un obbligo di restituzione al primo di quanto eventualmente già ricevuto a titolo di corrispettivo economico e/o di altra natura.

Un’ulteriore precisazione è doverosa poi con riguardo a tutte le fattispecie contrattuali sopra elencate.
Come spesso accade in concreto, infatti, il contratto di sponsorizzazione sportiva può assoggettare una o più (o addirittura tutte le) obbligazioni dello sponsee a delle clausole risolutive espresse e alle conseguenziali clausole penali, una prassi questa che tende, su iniziativa in particolare dello sponsor, a precostituire l’eventuale inadempimento dello sponsee a una determinata (o addirittura qualsiasi) violazione degli obblighi contrattuali.

Ebbene, si rileva che il venir meno della prestazione sportiva, sia totale sia parziale, non potrà comportare l’applicazione di alcuna penale a carico dello sponsee, anche se prevista nel contratto. Lo si evince dal disposto di cui all’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Superfluo precisare che quanto sopra varrà per tutti quei casi nei quali le parti abbiano previsto la legge italiana quale applicabile in caso di vertenze relative a interpretazione e/o esecuzione del contratto.

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Prof. Avv. Federica Ongaro
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