Le principali problematiche dei bilanci al 30 giugno 2020 delle società di calcio professionistiche



 di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano – Dottore commercialista e revisore legale dei conti

Premessa

Molte società di calcio professionistiche chiudono gli esercizi al 30 giugno di ogni anno, quando i Campionati di Serie A e di Serie B sono conclusi.

L’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 si caratterizza, quest’anno, da due novità connesse allo scoppio della epidemia da covid-19:

- la normativa speciale introdotta dalla F.I.G.C.;

- la normativa emergenziale emanata dal Legislatore nazionale valida per tutti i settori economici.

L’analisi delle principali novità: la normativa speciale per le società di calcio professionistiche

Con riferimento alla normativa speciale del settore, con il comunicato ufficiale n. 99/A, la F.I.G.C. ha previsto che il termine per il pagamento delle mensilità di giugno e luglio, in scadenza il 30 settembre, sia rinviato al 16 novembre. Il rinvio, già previsto per la Serie C, ma ora allargato alla Serie A (e anche alla Serie B, dove il termine sarebbe stato 16 ottobre), interessa i contratti con compensi annui lordi superiori ai 50 mila Euro.

In particolare, nel caso in cui siano stati già conclusi accordi di cui al C.U. n. 228/A, lett. d.i del 22 giugno 2020, in base ai quali la mensilità di giugno 2020 è stata suddivisa in tre ratei mensili di pari importo da ascriversi ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, si prevede quanto segue:

a) la scadenza del pagamento I rateo, unitamente alle relative ritenute, ai contributi ed al Fondo di Fine Carriera è fissata al 30 settembre 2020; 

b) la scadenza del pagamento dei ratei di luglio ed agosto 2020, unitamente alle relative ritenute, ai contributi ed al fondo di Fine Carriera, coinciderà con le scadenze di cui ai punti 3) 4), 5) e 6), concernenti le mensilità di luglio ed agosto, salvo quanto previsto al punto 7) del citato C.U..

Nel caso in cui non siano stati raggiunti accordi di cui al C.U. n. 228/A, lett. d.i., gli stessi saranno comunque ancora consentiti in sede protetta sino al 29 settembre 2020 e, in tal caso, troverà applicazione la disciplina parzialmente derogatoria di cui al punto 1 del citato C.U.

Il termine del 30 settembre 2020, assegnato alle società di Serie A, per il pagamento degli emolumenti di luglio 2020 e di quelli di giugno 2020, ove quest’ultimi non ancora assolti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. A), par. VI e VII delle NOIF, è posposto al 16 novembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni.

E’stato altresì ulteriormente previsto che:

- il termine del 16 ottobre 2020, assegnato alle società di Serie B, per il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto 2020 e di giugno 2020, ove quest’ultimi non ancora assolti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, par. B), VI e VII delle NOIF, è posposto al 16 novembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Sono fatti salvi gli accordi di cui al punto 7) del citato C.U.;

- il termine del 16 ottobre 2020, assegnato alle società di Serie C, per il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto 2020 e di giugno 2020, ove quest’ultimi non ancora assolti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, par. B), VI e VII delle NOIF, è posposto al 16 novembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Sono fatti salvi gli accordi di cui al successivo punto 7) del citato C.U.;

- sono consentiti accordi da sottoscrivere in sede protetta, entro il 15 novembre 2020, tra le società professionistiche ed i tesserati che prevedano, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, di assolvere del pagamento delle mensilità di luglio 2020, di agosto 2020 e dei relativi ratei, nonché delle relative ritenute, dei contributi e del Fondo di Fine Carriera in coincidenza con le scadenze federali del secondo trimestre per la Serie A e del terzo bimestre per le Serie B e C.

Per i contratti con compensi annui lordi pari od inferiori a quelli indicati nella lett. F delle premesse del Comunicato (Euro 50 mila), restano invariate le previste scadenze federali; ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, la mensilità di giugno 2020, anche se ripartita in tre ratei mensili, deve essere corrisposta, con le relative ritenute, contributi e fondo di Fine Carriera, entro il 30 settembre 2020.

Si rammenta altresì che, come noto, in data 18 maggio 2020 il Presidente Federale aveva deliberato la sospensione sino al 14 giugno 2020 di tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della F.I.G.C. visto il Comunicato Ufficiale n. 193/A del 4 maggio 2020, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con il successivo Comunicato Ufficiale n. 196/A del 20 maggio 2020, il Consiglio Federale - premesso che l’art. 218 del decreto “Rilancio” così, tra l’altro, prevedeva “1. (…) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021” e che il DPCM del 17 maggio 2020 all’art. 1 lettera e) nel prorogare la sospensione delle competizioni sportive, autorizzava “allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive (…) le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra” - ha deliberato, in ragione delle determinazioni della autorità di Governo relativamente alla graduale ripresa delle attività sportive nonché delle esigenze organizzative delle singole leghe, che la durata della stagione sportiva federale 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 47 comma 1 delle NOIF e relativi richiami, fosse prorogata al 31 agosto 2020, limitatamente all’attività di competenza delle Leghe professionistiche; di conseguenza la durata delle competizioni sportive 2019/2020 organizzate dalla Lega di Serie A, dalla Lega B e dalla Lega Pro poteva essere prorogata fino al 20 agosto 2020.

Per effetto di quanto sopra, la stagione sportiva federale 2020/2021, in relazione all’attività di competenza delle Leghe Professionistiche ha avuto inizio il 1° settembre 2020.

L’analisi delle principali novità: la normativa generale per tutte le società

La normativa speciale, sopra sintetizzata, si intreccia con quella emergenziale prevista per la generalità delle imprese contenuta, da ultimo, nel decreto-legge c.d. “Agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) che ha previsto (art. 60, comma 7-bis del testo del decreto-legge convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126) che i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice Civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui sopra devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa deve dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Se la disposizione derogatoria al calcolo delle quote di ammortamento prevista dall’art. 2426 del Codice Civile potrà avere rilevanza da subito per le società di calcio che chiudono i propri bilanci al 31 dicembre 2020 e, poi, per quelle che chiudono gli esercizi al 30 giugno 2021, nella redazione dei bilanci al 30 giugno 2020 può essere utile ricordare la disposizione contenuta nell’art. 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 che introduce talune disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio di esercizio. In particolare, è stato previsto che:

1. nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice Civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice Civile (restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito);

2. nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice Civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale devono essere fornite nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio relativo all’esercizio precedente. Anche in questo caso restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Altro elemento di novità che merita attenzione avuto riguardo alla redazione dei bilanci di esercizio delle società di calcio professionistiche relativi agli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2020 e quelli che chiuderanno al 30 giugno 2021 è rappresentato dalla possibilità di procedere ad una rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni ai sensi dell’art. 110 del citato decreto-legge “Agosto” convertito in legge. In particolare, è previsto che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice Civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Da ultimo, con specifico riferimento ai bilanci di esercizio al 30 giugno 2020, in corso di predisposizione, tenuto conto – come accennato - che la durata della stagione sportiva federale 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 47 comma 1 delle NOIF e relativi richiami, è stata prorogata al 31 agosto 2020, può essere discussa la possibilità di fare riferimento – per talune voci del bilancio di esercizio – di considerare un periodo amministrativo esteso sino al 31 agosto 2020 e, ad esempio, conseguentemente:

a) riscontare per 2 mesi i ricavi derivanti da sponsorship;

b) riscontare per 2 mesi i ricavi da diritti TV;

c) riscontare per 2 mesi i costi relativi al personale tesserato.

Qualora si intendesse operare come sopra, nel bilancio al 30 giugno 2021, i ricavi derivanti da sponsorship, i ricavi derivanti da diritti TV e i costi relativi al personale tesserato dovranno essere riscontati non per 12 mesi ma per un più ridotto arco temporale (10 mesi).

Per quanto attiene ai bilanci di esercizio chiuso al 30 giugno 2020 di cui si ha, ad oggi, evidenza pubblica pare che la possibilità di considerare un periodo amministrativo di 14 mesi in luogo dell’ordinario periodo di 12 mesi sia stata adottata dalla S.S. Lazio S.p.A. nella redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020. Nel comunicato stampa dell’8 ottobre 2020 si legge infatti che “I costi, al lordo delle componenti non ricorrenti, sono diminuiti complessivamente di Euro 15,41 milioni rispetto alla stagione precedente, per il decremento dei costi dei tesserati a seguito di rinunce ed allungamento della stagione sportiva; tale effetto positivo è stato parzialmente ridotto dall’aumento dei costi di gestione dovuto, prima di tutto, ad acquisti temporanei ed oneri legati alla campagna trasferimenti dei diritti alle prestazioni sportive” (nostra l’evidenziazione) e che “Il costo del personale è diminuito a seguito di rinunce di due mensilità da parte dei tesserati, dell’allungamento della stagione sportiva con conseguente ricalcolo delle retribuzioni di competenza dell’esercizio dei tesserati e della mancanza di premi individuali e collettivi, legati alla qualificazione a competizioni europee relativi alla stagione sportiva 19/20 ma maturati nei mesi successivi a giugno 2020” (nostra l’evidenziazione).

Con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2020, dell’allungamento della stagione sportiva, sinteticamente, si potrebbe tener conto – in generale – per tutti quei costi e per tutti quei ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali vari in ragione del tempo (così come previsto dall’art. 2424-bis del Codice Civile; più ampiamente si veda F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017, p. 279 e ss.).

Ai sensi del principio contabile nazionale OIC 18, secondo quanto previsto dalla norma sopraindicata, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;

il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;

l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Per quanto attiene alla determinazione della quota di competenza, il principio contabile nazionale precisa che qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) deve essere effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del tempo fisico). L’applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l’addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi.

Qualora, invece, le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) deve essere effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del tempo economico). L’applicazione del criterio del tempo economico ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all’esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i contenuti economici dell’operazione effettuata. Ad esempio, un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell’anno (come nell’ipotesi di un’attività alberghiera stagionale) ma il pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi. In questi casi, il calcolo dei ratei e risconti deve essere effettuato non in proporzione al tempo, ma correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall’operazione in base al principio di correlazione tra costi e ricavi. Anche per i soggetti IAS/IFRS (come nel caso delle società di calcio quotate in Borsa) il riferimento al criterio del tempo economico appare corretto.

Claudio Sottoriva

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