L'attività sportiva dilettantistica

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.
La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.
Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico.
Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro:
  • la denominazione sociale;
  • la sede legale;
  • i dati dei soci fondatori.

Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica.

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

  • la denominazione;
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per le società sportive di capitali, è previsto altresì:

  • il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
  • l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

L’ISCRIZIONE AL CONI
Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.
Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

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