L'impasse normativo sulla tutela sanitaria degli sportivi

di Federica Ongaro*
La tutela sanitaria degli sportivi rappresenta, a parere di chi scrive, uno degli ambiti in cui si palesa maggiormente il profondo discrimine normativo esistente nel mondo dello sport di “serie” il quale risulta saldamente ancorato alla dicotomia professionismo-dilettantismo (alias professionismo di fatto).
La tutela sanitaria degli sportivi rappresenta, a parere di chi scrive, uno degli ambiti in cui si palesa maggiormente il profondo discrimine normativo esistente nel mondo dello sport di “serie” il quale risulta saldamente ancorato alla dicotomia professionismo-dilettantismo (alias professionismo di fatto).
Come probabilmente noto, la figura del professionista sportivo è apparsa nel panorama giuridico italiano con la legge 23 marzo 1981 n. 91.
L'art. 2 di detta legge definisce sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
In sostanza, lo status di professionista è riservato ai tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali che, espressamente nel proprio statuto, decidono di qualificare come professionistica la disciplina sportiva espletata in seno alle stesse.
Attualmente le Federazioni Sportive aderenti al modello professionistico sono la FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio), la FPI (Federazione Pugilistica Italiana), la F.C.I. (Federazione ciclistica Italiana), la FMI (Federazione Motociclistica Italiana), la F.IG. (Federazione italiana Golf) e la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) ed è solo in riferimento a queste ultime che trovano applicazione le norme sulla tutela sanitaria dettate dal legislatore nel D.M. 13/3/1995.
Le norme di cui a detto decreto ministeriale subordinano l'esercizio dell'attività sportiva al possesso da parte dell'atleta della scheda sanitaria prevista dall'art. 7 della legge n.91/1981 e disciplinano compiutamente l'attività e le attribuzioni della figura del medico sociale. In estrema sintesi, si rileva che la scheda sanitaria accompagna l'atleta per tutta la durata di svolgimento dell'attività sportiva e deve contenere l'elenco di tutti gli accertamenti sanitari prescritti, “una sintetica valutazione medico – sportiva dello stato di salute dell'atleta nonché l'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, allo svolgimento della pratica sportiva agonistica professionistica.” (art. 2).
Responsabile della redazione, conservazione ed aggiornamento periodico semestrale (salvo ovviamente le disposizione delle singole Federazioni Sportive) della scheda sanitaria, è il medico sociale, il quale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 si assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati dal rapporto di lavoro subordinato con la società . Spetta, altresì, al medico sociale il trasferimento della scheda sanitaria alla nuova società sportiva in caso di trasferimento dell'atleta, previo l'aggiornamento obbligatorio negli otto giorni antecedenti al trasferimento stesso.
Quid iuris invece per gli atleti dilettanti/ professionisti di fatto?
Le norme di riferimento per la tutela sanitaria degli sportivi dilettanti (compresi pertanto i professionisti di fatto) sono quelle dettate dal legislatore per l'attività sportiva agonistica contenute nel Decreto 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità , integrato e rettificato a mezzo del Decreto 28 febbraio 1983 dello stesso Ministero. In forza delle norme contenute in detti decreti, l'attività sportiva agonistica è subordinata al rilascio di un certificato medico a seguito dell’espletamento di specifici controlli sanitari (visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma dopo sforzo e spirografia) affidato ai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) nonché al personale delle strutture pubbliche e private convenzionate indicati dalle Regioni d’intesa con il CONI.
Non sussiste pertanto alcun obbligo normativo per le società /associazioni sportive in merito alla redazione, conservazione e aggiornamento di una scheda sanitaria e/o all'inserimento nell'organigramma societario della indispensabile figura del medico sociale quale responsabile per la salute degli atleti tesserati.
Alla luce di tale impasse normativo (a cui solo parzialmente il legislatore ha tentato di porre rimedio con l'emanazione del Decreto Balduzzi - D.M. 26/4/2013 che formerà oggetto di approfondimento e chiarimento (!) in un eventuale separato scritto), appare evidente che per la categoria dei lavoratori dilettanti l'opera di adeguamento alla normativa di cui al D.M. 13/3/1995 possa arrivare esclusivamente dall'iniziativa degli organi delle singole Federazioni o delle singole Leghe, così come è recentemente avvenuto in seno alla Lega Pallavolo serie A Maschile.
Si rileva al riguardo che con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 30/9/2012 è stato approvato uno specifico “Regolamento Sanitario” disciplinante il controllo sull'attività dei tesserati a mezzo dell'istituzione di un modello unitario di Cartella Clinica ad opera della AMIV (ASSOCIAZIONE MEDICI ITALIANI VOLLEY), gli adempimenti a carico della Società consorziate e del medico sociale (proprio sulla falsa riga di quanto previsto dal legislatore nel Decreto Ministeriale del 1995) nonché da ultimo le sanzioni in caso di violazione del regolamento.
A prescindere dall'ammirevole opera posta in essere dalle singole Federazioni e Leghe per colmare le lacune del legislatore, appare tuttavia evidente che il discrimine normativo sopra descritto e riservato ai lavoratori dello sport a seconda che gli stessi siano qualificati professionisti o dilettanti, rappresenti una contraddizione in termini rispetto alle garanzie costituzionali contenute nell'art. 32 Cost. il quale espressamente definisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività .
Dott.ssa Federica Ongaro
*Consulente legale sportivo e agente sportivo Lega Pallavolo Serie A
(Un sincero ringraziamento a Stefano Sciascia e al Dott. Pietro Benelli, rispettivamente Team Manager e Medico della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile per il tempo dedicatomi durante il ritiro estivo di Cavalese).
© Riproduzione consentita previa citazione della fonte
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